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Pubblicata e disponibile la nuova edizione della norma UNI EN 13501-2:2023 CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI E DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE - PARTE 2: CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DELLE PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O CONTROLLO DEI FUMI, ESCLUSI I SISTEMI DI VENTILAZIONE.


La norma specifica le procedure di classificazione dei prodotti da costruzione e elementi di un fabbricato mediante l'utilizzo di dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova ed anche le classificazioni sulla base dell'applicazione estesa del risultato di prova.


La norma si applica a:
a) elementi portanti senza funzione di compartimento antincendio
b) elementi portanti con funzione di compartimento incendio;
c) prodotti e sistemi per la protezione di elementi o parti di opere;
d) elementi non portanti o parti di opere, con o senza vetri;
e) rivestimenti per pareti e soffitto con capacità di protezione antincendio.
Sono escluse le prove sulle porte resistenti al fuoco di ascensori in accordo con la norma EN 81-58.
La norma UNI EN 13501-2:2023 sostituisce la UNI EN 13501-2:2009.

A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “…..nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.

 

Scarica qui l'allegato

Il 7 ottobre 2023 scade il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Il 7 ottobre 2023 scade il termine per completare l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici) esistenti, stabilito dall'art. 6, comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2014.
Sono soggette al D.P.R. 151/2011 le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo.
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà quindi essere presentata ai Comandi dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.