
Impianto sprinkler nelle attività commerciali
Quesito rivolto da libero professionista al Comando Provinciale VV.F. di Lecco.
Oggetto: Decreto 27.07.2010. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Con la presente si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione del punto 5.3.2. del decreto in oggetto per attività commerciale con deposito superiore a 1000 mq e carico d’incendio inferiore a 600 MJ/mq in quanto, come indicato dalla normativa, basta una delle due condizioni per imporre la realizzazione di un impianto di spegnimento automatico.
Nel caso specifico di un’attività commerciale con deposito di bevande superiore a 1000 mq e carico d’incendio inferiore a 600 MJ/mq, è indispensabile realizzare un impianto di spegnimento automatico?
Decreto 27.07.2010, punto 5.3.2.
I depositi aventi superfici superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3; i depositi aventi superficie superiore a 1000 m2 o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq devono inoltre essere protetti con mpianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.
In attesa di riscontro porgo distinti saluti.
Lettera di trasmissione del quesito da parte del Comando Provinciale VV.F. di Lecco alla Direzione Regionale della Lombardia
È pervenuto a questo Comando il quesito in allegato relativo alle condizioni richieste per l’installazione obbligatoria dell’impianto di spegnimento automatico, in depositi di superficie superiore a 1000 mq.
Al riguardo, dalla lettura del testo normativo appare palese che il superamento di uno dei due limiti (di superficie o di carico di incendio) – non di entrambi – determina l’installazione dell’impianto di spegnimento automatico.
Pertanto nel caso specifico proposto di un deposito di bevande che supera i 1000 mq, pur con moderato carico di incendio, a parere dello scrivente Comando, ricorre l’obbligo di installazione dell’impianto sopracitato, nel rispetto delle valutazioni poste alla base della regola tecnica.
Non si esclude comunque che, ove ricorrano particolari e specifiche valutazioni di rischio adeguate al caso in esame, si possa far ricorso all’istituto delle deroga ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 37/98.
Si rimane in attesa del parere di codesti superiori Uffici.





