
Insediamenti sottostanti linee elettriche ad alta tensione
Richiesta di parere rivolta dalla Direzione Regionale della Lombardia al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prot. n. 7990 del 20.05.2011.
Oggetto: Insediamenti industriali sottostanti linee elettriche aeree ad alta tensione. Quesito.
Sono pervenute al Comitato Tecnico Regionale da parte di più Comandi provinciali richieste di parere ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 577/1982 in relazione alla problematica di linee elettriche aeree direttamente sovrastanti attività industriali soggette ai controlli di prevenzione incendi.
È noto infatti, come anche evidenziato nella lettera circolare n. 7075 del 27.04.2010, che per la maggior parte delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 non sono definite specifiche distanze di sicurezza rispetto agli elettrodotti.
Il CTR Lombardia aveva già in precedenza inoltrato un quesito inerente la realizzazione di un centro commerciale sottostante un elettrodotto, con tensione pari a 130 kV, a cui l'area prevenzione incendi aveva risposto con nota n. 3670 del 4 marzo 2010, osservando che:
- le distanze dei fabbricati dalle linee elettriche aeree sono regolamentate dal D.M. 16.01.1991 (norma relativa principalmente ai pericoli legati a scariche elettriche tra conduttori e terra ed a quelli derivanti dall'esposizione a campi elettrici e magnetici);
- il D.L.vo 81/08 come modificato dal D.L.vo 106/2009 stabilisce distanze di sicurezza per la salvaguardia dei lavoratori;
- deve essere acquisito il parere di competenza dal gestore della linea elettrica aerea.
Come evidenziato dal Comando di Bergamo nella propria richiesta di parere, il gestore della linea elettrica dichiara che "le opere in progetto interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione come sopra determinata (art.6 D.P.C.M. 08.07.2003 e D.M. 29.05.2008) e con la fascia di rispetto".
Il gestore segnala tale situazione alle Pubbliche Amministrazioni, invitandole alle valutazioni di competenza circa la compatibilità dei fabbricati da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.
Premesso quanto sopra, considerato che in più circostanze si è verificato il cedimento di uno o più conduttori dell'elettrodotto per gli effetti di un incendio sottostante la linea stessa, il CTR ritiene opportuno inoltrare apposito quesito al Comitato Centrale Tecnico Scientifico al fine di una uniforme applicazione delle eventuali prescrizioni sul territorio nazionale.
Il CTR Lombardia è comunque del parere che in caso di nuovi impianti e/o di modifiche sostanziali delle attività esistenti, in particolar modo legate all'aumento del carico d'incendio, occorre che sia presentata:
- da parte del richiedente la seguente documentazione:
1. valutazione degli effetti dell'irraggiamento sull'elettrodotto in caso di incendio del compartimento sottostante;
2. valutazione del rischio di elettrocuzione degli operatori VV.F. o degli addetti antincendio interni con individuazione di misure impiantistiche e gestionali da porre in essere per ridurne la probabilità di accadimento;
- da parte del gestore della linea elettrica aerea:
a) valutazione del rischio per la linea elettrica aerea con definizione della distanza di sicurezza esterna e delle misure strutturali e gestionali che ne assicurino il rispetto nel tempo.
Si allega alla presente copia dell'ultimo quesito pervenuto dal Comando di Bergamo con nota pervenuta allo stesso Comando della società Tema e si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.
RISPOSTA





