come ogni anno, accorpa i differimenti più disparati. Ecco le nuove scadenze in materia di adempimenti antincendio.
Scuole e asili nido (art. 4 comma 2 e 2 bis)
Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alle norme antincendio delle scuole, che avranno un anno in più per mettersi in regola. La stessa scadenza è prevista anche per gli asili nido con più di 30 persone presenti e per i quali non si sia ancora provveduto al primo ciclo di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 16 luglio 2014 (Regola Tecnica Verticale).
Strutture ricettive (art. 5 comma 11-sexies)
Prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine per alcuni adempimenti relativi alle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 (RTV) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministero dell'Interno del 16 marzo 2012).
"Nuove attività" introdotte dal Dpr 151/2011 (art. 5 comma 11-quater)
Slitta al 7 ottobre 2017 il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del Dpr 151/2011, relativi alle cosiddette "nuove attività" introdotte dal regolamento di semplificazione del 2011. Si tratta di quelle attività che non erano assoggettate a controllo da parte dei VV.F prima dell'entrata in vigore del Dpr e già esistenti alla sua data di pubblicazione (G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Nello specifico:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri)
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità)
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;-strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Rifugi (art. 5 comma 11-quinquies)
Per i rifugi alpini, il piano di adeguamento previsto dalla RTV (decreto ministero dell'Interno 3 marzo 2014) può fare riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2017 anziché il 7 ottobre 2016.
In allegato le parti del Decreto inerenti all'adeguamento antincendio