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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.52 del 3-3-2017) il Decreto del 21 febbraio 2017 (anche in allegato) recante l’Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

La nuova Regola tecnica (in allegato), che entrerà in vigore il 2 aprile 2017 (in alternativa alle norme previste dal DM del 1 febbraio 1986 e al DM del 22 novembre 2002), si può applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Modifiche al Codice di prevenzione incendi

  • All'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), nella sezione V «Regole tecniche verticali», si aggiunge il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa».

  • Dopo la lettera n) dell’Art 1, comma 2, vengono inserite le lettere 
    o) sulla costruzione e l’esercizio delle autorimesse (DM 1° febbraio 1986);
    p) sulla sicurezza in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all'interno di autorimesse (DM 22 novembre 2002)
  • All'art. 2, comma 1, dopo il numero «75» si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero