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Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano

Con supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 31.12.2018 è stata promulgata la L. n. 145 del 30.12.2018, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”. All’art. 1, commi 566 e 567, vengono riportate disposizioni in materia adeguamenti antincendio degli edifici ministeriali vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sottoposti all’obbligo di SCIA antincendio.
Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di produrre la SCIA antincendio presso il competente Comando provinciale VVF, se ricompresi al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011 che cita gli “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.”
In particolare, le condizioni per cui gli edifici pregevoli possono essere soggetti all’obbligo di SCIA antincendio sono tre:
 
o Vincolo di tutela degli edifici ai sensi della L. 42/2004;
o Presenza di attività aperte al pubblico;
o Attività ricompresa dall’all. I al DPR 151/2011.
 
Non sono ricompresi al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011, quindi non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, gli edifici sottoposti a tutela nei quali non si svolge alcuna attività elencata nel citato allegato I; parimenti non sono ricompresi al punto 72 e non sono soggetti ai controlli amministrativi dei vigili del fuoco gli edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono le attività elencate nel citato allegato, che non prevedano l’apertura al pubblico.
Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o da una o più attività, aperta al pubblico, elencata nell’allegato I al DPR n. 151/2011, si configura comunque il punto n. 72 limitatamente alla porzione di edificio in cui l’attività stessa viene svolta. Quindi eventuali ulteriori parti di edificio pregevole, non interessate dall’attività aperta al pubblico, non sarebbero ricomprese nel citato punto 72, a maggior ragione se strutturalmente e impiantisticamente separate dall’attività soggetta.
Indipendentemente da altre valutazioni, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse private, i depositi ecc., che superino i limiti dimensionali di cui all’all. I del DPR 151/2011.
La proroga intervenuta e le nuove regole tecniche previste
Ad oggi, con la nuova L. 145/2018 viene imposta, di fatto, una proroga ai prescritti adeguamenti antincendio per gli edifici ministeriali sottoposti all’obbligo di SCIA antincendio.
Oltre a ciò, si specifica che gli edifici pregevoli soggetti ai controlli VVF sono regolamentati, per gli aspetti antincendio, da specifici decreti da emanare a breve.
L’art. 1, co. 566 della L. 145/2018 prevede infatti che entro il 02.03.2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provveda alla individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.
Entro ulteriori sessanta giorni dalla data del 2 marzo, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovranno emanare uno o più decreti riportanti modalità e tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati, individuati dal Ministero per le Attività Culturali.
In ogni caso il termine ultimo previsto per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d’ora dalla L. 145 alla data del 31.12.2022; i decreti di attuazione pertanto non potranno superare, nella pianificazione degli adeguamenti previsti, tale data.
Quindi dalla data del 01.01.2019, per quanto concerne le misure di sicurezza antincendio da attuare negli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, occorre attendere la prevista individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei VVF e soprattutto la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti.
Occorre dire che i tempi tecnici necessari sia per l’identificazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia sia per la predisposizione dei relativi decreti non sono propriamente immediati ed è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.
Oltre la data ultima prevista dalla L. 145/2018 per l’adeguamento (il 31.12.2022) la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali pregevoli per arte storia, ricadenti al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011, potrebbe essere contestabile.
Adempimenti gestionali obbligatori
Da ultimo, è opportuno chiarire che, nonostante le proroghe di cui sopra, rimangono sempre da porre in essere, nelle strutture pregevoli suddette, gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali adempimenti evidentemente non sono prorogati dalla norma recentemente emanata.