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L'articolo 2, al comma 4-octies, inserito in sede referente, sostituisce l'articolo 1, comma 1122, lett. i della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

La proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini.

 

ALLEGATO

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