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PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI UNIVERSITARI


L’art. 6 comma 3-bis della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In particolare l’art. 6 comma 3-bis della legge 25 febbraio 2022, n. 15 interviene sull’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con l’inserimento del comma 2-ter.


Con apposito decreto del Ministro dell’interno verranno definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, e sono stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio per fasi successive.
Restano fermi al 31 dicembre 2022 i termini per l’adeguamento dei rimanenti edifici scolastici.