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RTV V.13 - Il D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 07 luglio 2022 - Chiusure d'ambito degli edifici civili

La nuova disposizione sulle facciate non è una normativa autonoma ma corrisponde alla RTV V.13 del Codice di prevenzione incendi e quindi ne mantiene lo stesso campo di applicazione. Pertanto si applica a tutte quelle attività CIVILI alle quali è applicabile il Codice di prevenzione incendi, che possono essere sintetizzate come di seguito: - attività soggette al D.P.R. 151/2011 alle quali si applica il Codice di prevenzione incendi (art. 2 del D.M. 3/8/2015); -  attività soggette e NON soggette, che costituiscono luoghi di lavoro (art. 3 del D.M. 3/9/2021); - attività NON soggette, classificate come luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per le quali si applica il MINICODICE e dovrà essere rispettata la compartimentazione (art. 3 del D.M. 3/9/2021). Il Codice non si applica agli impianti termici a gas, che sono già dotati di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi che richiede materiali di classe zero. Peraltro sarebbe impensabile e molto pericoloso racchiudere una centrale termica a gas dentro un involucro di vetro o di altro materiale combustibile.

 

D.M. 30/03/2022

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