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NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 26 luglio 2022 inerente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti e si applicano in combinazione con alcune sezioni del Codice di prevenzione incendi.
Le norme tecniche si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
La nuova normativa entra in vigore il 9 novembre 2022.
Le attività esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di prevenzione incendi il 9 novembre 2027 (entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto), ad eccezione di quelle che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o che siano in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

ALLEGATO

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