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Sul sito web di INAIL è stato pubblicato PROGETTAZIONE DI AMBIENTI DEDICATI ALLA MANIPOLAZIONE DI SORGENTI NON SIGILLATE E ALLA PRODUZIONE DI RADIOFARMACI, un volume molto interessante sulla valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario, in ottemperanza al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
In ambito sanitario, l'utilizzo di sorgenti radioattive trova applicazione nei reparti ospedalieri di medicina nucleare (MN) e nelle attività di produzione ed utilizzo di sorgenti sigillate (e non) a scopo diagnostico e terapeutico.
L'attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è soggetta ai controlli di prevenzione incendi perché ricade al punto 58 dell'allegato al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 ed i requisiti tecnici di sicurezza antincendio dei locali, classificati di tipo F, sono stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2015.
Il documento è scaricabile liberamente dal sito INAIL, al seguente link: https://lnkd.in/d8WC2Ycu

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NORMATIVA ANTINCENDIO PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 26 luglio 2022 inerente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti e si applicano in combinazione con alcune sezioni del Codice di prevenzione incendi.
Le norme tecniche si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
La nuova normativa entra in vigore il 9 novembre 2022.
Le attività esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di prevenzione incendi il 9 novembre 2027 (entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto), ad eccezione di quelle che siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o che siano in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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Sul sito web di INAIL è stato pubblicato "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", un volume molto interessante sulla valutazione dei rischi di incendio e sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sulla base dei nuovi decreti del Ministro dell’interno che, in applicazione dei disposti del decreto legislativo n. 81/2008, sostituiranno il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Il documento nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri e riporta le modalità di applicazione delle nuove disposizioni di imminente entrata in vigore.
Il documento è scaricabile liberamente dal sito INAIL.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2022 e stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 25 agosto 2022 inerente l'attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La norma prevede scadenze differenziate di adeguamento ed entra in vigore il 9 ottobre 2022.

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RTV V.13 - Il D.M. 30 marzo 2022, in vigore dal 07 luglio 2022 - Chiusure d'ambito degli edifici civili

La nuova disposizione sulle facciate non è una normativa autonoma ma corrisponde alla RTV V.13 del Codice di prevenzione incendi e quindi ne mantiene lo stesso campo di applicazione. Pertanto si applica a tutte quelle attività CIVILI alle quali è applicabile il Codice di prevenzione incendi, che possono essere sintetizzate come di seguito: - attività soggette al D.P.R. 151/2011 alle quali si applica il Codice di prevenzione incendi (art. 2 del D.M. 3/8/2015); -  attività soggette e NON soggette, che costituiscono luoghi di lavoro (art. 3 del D.M. 3/9/2021); - attività NON soggette, classificate come luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, per le quali si applica il MINICODICE e dovrà essere rispettata la compartimentazione (art. 3 del D.M. 3/9/2021). Il Codice non si applica agli impianti termici a gas, che sono già dotati di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi che richiede materiali di classe zero. Peraltro sarebbe impensabile e molto pericoloso racchiudere una centrale termica a gas dentro un involucro di vetro o di altro materiale combustibile.

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