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L'articolo 2, al comma 4-octies, inserito in sede referente, sostituisce l'articolo 1, comma 1122, lett. i della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

La proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini.

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Il 6 maggio 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione esistenti, di altezza antincendio superiore a 54 metri.
Si tratta, orientativamente, dei condomini che hanno più di 18 piani.
La scadenza è indicata dall’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, di modifica del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che stabilisce l’obbligo di adeguare, negli edifici di altezza antincendio superiore a 54 e fino a 80 metri, gli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e, negli edifici di altezza antincendio superiore a 80 metri, i sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
L'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
La successiva scadenza per l'adeguamento degli edifici destinati ad abitazioni, relativa agli adempimenti gestionali, è fissata al 31 ottobre 2021 ed è legata alla data di conclusione dello stato di emergenza sanitaria in atto.

L'articolo 2, comma 4-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, vengono novellati, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell'art. 4 del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:

* è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);

* è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).

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L'art. 13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per completare i lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie in esercizio, indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio.
La proroga è motivata dalla necessità di omogeneizzare la normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario. E' prevista quindi l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione.
Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011.
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

 

Leggi qui l'articolo completo sulle Norme di sicurezza Antincendio applicabili alla realizzazione delle gallerie ferroviarie

ARTICOLO

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

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