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Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano
 
Fra le principali attività istituzionali dei vigili del fuoco che consistono, come noto, nel soccorso pubblico e nella prevenzione ed estinzione degli incendi, assume una specifica rilevanza l’attività di “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi”, espressamente prevista dall’art. 14, co. 2, lett. ”l” e dall’art. 19 del D. Lgs. 139 dell’8 marzo 2006.
L’attività di vigilanza espletata dai VVF, da sempre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ha visto alcuni cambiamenti “di impostazione” dagli anni ’90 ad oggi, che sono stai riscontrati da chi scrive nell’ambito dell’attività d’istituto e che si vorrebbero ricordare in questo breve appunto.
Una prima riflessione che viene in mente è come sia stato ormai definitivamente superato il vecchio assunto in base al quale i vigili del fuoco effettuano controlli e verifiche esclusivamente nelle attività assoggettate all’obbligo di specifiche procedure amministrative; una volta l’adempimento amministrativo da attuare era il conseguimento, da parte dell’azienda, del certificato di prevenzione incendi (CPI), adesso è la segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’art. 4 del DPR 151/2011.
Si riteneva in passato che solo le attività “soggette a CPI” fossero comprese nell’alveo dei controlli dei VVF e pertanto anni fa poteva succedere che a fronte di una segnalazione pervenuta presso un Comando inerente carenze di sicurezza di una attività non soggetta a CPI, il Comando segnalasse la non competenza alla verifica, magari chiamando in causa l’Azienda sanitaria territoriale.
Al contrario, è oggi specificato come oggetto del controllo di sicurezza da parte dei vigili del fuoco sia qualsiasi luogo di vita o di lavoro per il quale si renda necessario riscontrare le misure di sicurezza attuate e la corretta applicazione della normativa antincendio, come stabilito chiaramente dall’art. 19 del D. Lgs. 139/2006.
Un altro aspetto significativo dell’attività di vigilanza dei VVF consiste nella intervenuta definizione del potere d’accesso, una volta non perfettamente normato e ormai sancito in maniera inequivocabile sempre dall’art. 19, co. 2, del D. Lgs. 139 citato che recita: “Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio …”. Pertanto, i VVF possono accedere liberamente, nell’ambito dei controlli e verifiche ispettive di competenza, ai luoghi di lavoro.
Altro argomento che nel tempo ha subito una opportuna normalizzazione è costituito dall’annoso problema della definizione delle competenze fra vigili del fuoco e operatori delle Aziende sanitarie.
In merito l’art. 23 del D. Lgs. 626/1994 stabiliva: “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
In passato il confine fra la competenza istituzionale degli enti suddetti era oggetto di differenti interpretazioni e non era infrequente che operatori delle Aziende sanitarie si avventurassero autonomamente in prescrizioni e contestazioni squisitamente inerenti la prevenzione incendi.
Ciò succedeva anche perché una lettura frettolosa del disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 626/1994 poteva far pensare che la competenza delle Aziende sanitarie fosse “a 360 gradi” nei luoghi di lavoro, mentre ai vigili del fuoco competesse esclusivamente la prevenzione incendi, fra l’altro in maniera concorrente con le Aziende sanitarie.
L’equivoco normativo ha dato luogo a numerosi dibattiti e chi scrive ha predisposto in passato più di un protocollo operativo destinato a definire ragionevolmente i confini operativi fra VVF e Aziende sanitarie.
Ad oggi, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 81/2008, è stata definitivamente chiarita la competenza esclusiva dei VVF per la prevenzione degli incendi ( artt. 14, 46 D. Lgs. 81/2008 e art. 14 D. Lgs. 139/2006).
Infine, sempre nell’ambito delle verifiche ispettive espletate dai VVF, occorre rilevare che negli ultimi anni ha trovato ampia e corretta applicazione la procedura prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 758/1994, in merito alle carenze di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro costituenti violazione contravvenzionale.
Come noto il D. Lgs. 758/1994 prevede una speciale procedura in base alla quale, a seguito di carenze riscontrate, i VVF possono prescrivere gli adeguamenti necessari, ingiungendo un tempo massimo per la regolarizzazione. La procedura ha carattere e rilevanza penale a tutti gli effetti, in quanto gli atti vengono trasmessi alla procura sotto forma di informativa di reato; tuttavia, qualora la persona identificata quale titolare dell’obbligo di sicurezza ottemperi alle disposizioni impartite nei tempi previsti e paghi l’ammenda, pari ad un quarto del massimo edittale, il procedimento penale si chiude senza alcuna ulteriore conseguenza a seguito della positiva verifica di riscontro dei VVF.
Lo strumento fornito dal D. Lgs. 758 risulta essere estremamente utile laddove si riscontrino particolari ritardi nell’adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme di prevenzione incendi; tuttavia occorre confermare che in presenza di violazioni contravvenzionali l’applicazione della speciale procedura prevista dal D. Lgs. 758 non è, per il verificatore VVF, una facoltà, bensì un obbligo.
Ovviamente, come tutti gli strumento operativi, va usato con buon senso. Il buon senso, che non si acquisisce da libri o dispense, deve sempre accompagnare il verificatore VVF. Quest’ultimo, nel rilevare le carenze eventualmente da sanare, deve infatti applicare le necessarie procedure, ma sempre in maniera positiva, raccogliendo la collaborazione degli interlocutori e definendo, con grande buon senso, le necessarie misure di sicurezza.

Quesito - Ho avuto una discussione con un tecnico il quale sosteneva che per la realizzazione di camino di aerazione del filtro a prova di fumo sia sufficiente un caminetto in materiale incombustibile (un prodotto o più prodotti metallici, ceramici o cementizi) senza particolari requisiti EI.

Non ho approfondito l'argomento e ho preso per buona l'informazione appresa durante un corso il cui relatore ha specificato che il camino deve essere anche EI.

Poichè nel decreto 30 novembre, modificato dal decreto ministeriale 9 marzo 2007, non trovo l'indicazione in cui precisa che il camino debba garantire prestazioni EI chiedo un vostro parere in merito, supportato possibilmente da un riferimento normativo specifico.

Ringraziando per la disponibilità porgo distinti saluti.

Per. ind. Castellini

 

Risposta - Riporto quanto indicato nel Dm. 3 Agosto 2015 circa le caratteristiche del locale filtro fumo:

Filtro


1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:


a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;


b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura;


c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2.
 
Filtro a prova di fumo


1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:


a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante al di sopra della copertura dell'opera da ostruzione;


b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte;


c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di condotti.
 
In effetti non vi è alcuna indicazione precisa che specifichi che il camino di ventilazione debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco però, essendo un elemento del filtro, deve mantenere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti.  
La resistenza al fuoco del condotto diventa obbligatoria quando il condotto stesso attraversa zone soggette ad incendio (es. il condotto mantenuto in sovra pressione attraversa tutta l'autorimessa prima di giungere al filtro fumo); in tal caso è imprescindibile l'uso di condotti resistenti al fuoco in lastre in silicato di calcio o in lamiera rivestita con apposito materassino per evitare che l'incendio distrugga in pochi minuti il condotto "standard" vanificando il funzionamento del filtro a prova di fumo.
Se il condotto non attraversa alcuna zona soggetta ad incendio spetta al progettista la decisione dell'uso di un condotto standard o comunque resistente al fuoco.
 

Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano

Con supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 31.12.2018 è stata promulgata la L. n. 145 del 30.12.2018, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”. All’art. 1, commi 566 e 567, vengono riportate disposizioni in materia adeguamenti antincendio degli edifici ministeriali vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sottoposti all’obbligo di SCIA antincendio.
Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di produrre la SCIA antincendio presso il competente Comando provinciale VVF, se ricompresi al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011 che cita gli “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.”
In particolare, le condizioni per cui gli edifici pregevoli possono essere soggetti all’obbligo di SCIA antincendio sono tre:
 
o Vincolo di tutela degli edifici ai sensi della L. 42/2004;
o Presenza di attività aperte al pubblico;
o Attività ricompresa dall’all. I al DPR 151/2011.
 
Non sono ricompresi al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011, quindi non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, gli edifici sottoposti a tutela nei quali non si svolge alcuna attività elencata nel citato allegato I; parimenti non sono ricompresi al punto 72 e non sono soggetti ai controlli amministrativi dei vigili del fuoco gli edifici sottoposti a tutela nei quali si svolgono le attività elencate nel citato allegato, che non prevedano l’apertura al pubblico.
Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o da una o più attività, aperta al pubblico, elencata nell’allegato I al DPR n. 151/2011, si configura comunque il punto n. 72 limitatamente alla porzione di edificio in cui l’attività stessa viene svolta. Quindi eventuali ulteriori parti di edificio pregevole, non interessate dall’attività aperta al pubblico, non sarebbero ricomprese nel citato punto 72, a maggior ragione se strutturalmente e impiantisticamente separate dall’attività soggetta.
Indipendentemente da altre valutazioni, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse private, i depositi ecc., che superino i limiti dimensionali di cui all’all. I del DPR 151/2011.
La proroga intervenuta e le nuove regole tecniche previste
Ad oggi, con la nuova L. 145/2018 viene imposta, di fatto, una proroga ai prescritti adeguamenti antincendio per gli edifici ministeriali sottoposti all’obbligo di SCIA antincendio.
Oltre a ciò, si specifica che gli edifici pregevoli soggetti ai controlli VVF sono regolamentati, per gli aspetti antincendio, da specifici decreti da emanare a breve.
L’art. 1, co. 566 della L. 145/2018 prevede infatti che entro il 02.03.2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provveda alla individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.
Entro ulteriori sessanta giorni dalla data del 2 marzo, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovranno emanare uno o più decreti riportanti modalità e tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati, individuati dal Ministero per le Attività Culturali.
In ogni caso il termine ultimo previsto per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d’ora dalla L. 145 alla data del 31.12.2022; i decreti di attuazione pertanto non potranno superare, nella pianificazione degli adeguamenti previsti, tale data.
Quindi dalla data del 01.01.2019, per quanto concerne le misure di sicurezza antincendio da attuare negli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, occorre attendere la prevista individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei VVF e soprattutto la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti.
Occorre dire che i tempi tecnici necessari sia per l’identificazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia sia per la predisposizione dei relativi decreti non sono propriamente immediati ed è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.
Oltre la data ultima prevista dalla L. 145/2018 per l’adeguamento (il 31.12.2022) la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali pregevoli per arte storia, ricadenti al punto 72 dell’allegato I al DPR 151/2011, potrebbe essere contestabile.
Adempimenti gestionali obbligatori
Da ultimo, è opportuno chiarire che, nonostante le proroghe di cui sopra, rimangono sempre da porre in essere, nelle strutture pregevoli suddette, gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali adempimenti evidentemente non sono prorogati dalla norma recentemente emanata.

Lunedì, 4 febbraio 2019

Mauro L. - Ordine Architetti Brescia

Domanda: Mi trovo a dover gestire una pratica relativa ad una palestra privata di superficie a 200 mq (E' un club dilettantistico con numero di iscritti a 100 ) che vuole mettersi in regola e vorrebbe la SCIA. Da mia ricerca presso il Comando di Brescia figura su questa palestra solo un parere favorevole del 1995 (che allego) relativo a Centrale Termica della palestra (ex attività 91 ora con D.M.151/2011 è Attività centrale termica) ma non sulla attività palestra. 
Chiedo Vs consiglio se è giusto impostare le cose suddividendo le due attività in questo modo:
1) SCIA di rinnovo senza aggravio per la Centrale Termica (su Attività 74 ai sensi D.M.151/2011 ) citando il precedente parere su ex attività 91 (precedente norma) dato che gli impianti sono rimasti gli stessi.
2) Pratica "Esame progetto" sulla attività 65 nuovo DM 151/2011 ,(ai sensi D.M.151/2011), con successiva SCIA (dopo acquisizione del parere del Comando VVF di Brescia.
Attendo Vs risposta

Martedì 5 febbraio 2019 
Staff Pro-Fire

Risposta: Buonasera, in considerazione del fatto che la centrale termica dovrebbe essere in categoria A (non ho visto allegati), la presenza del vecchio parere risulta ininfluente.  In ogni caso, però potrebbe essere interessante rimarcare la preesistenza della progettazione pregressa per utilizzare parte delle certificazioni dell’epoca (DICO, Cert REI ecc). Pertanto io procederei con una SCIA in categoria A, asseverando anche il vecchio progetto approvato, e allegando tutto quanto reperibile all’epoca. Quello che non fosse reperibile in tema impiantistico può essere sostituito da una DIRI (certamente gli impianti sono antecedenti al 2008).  Attenzione che se il progetto è del 1995 la norma D.M. 12 aprile 1996 non era in vigore e pertanto le certificazioni devono tenere conto anche di questo. La centrale termica in linea di massima potrebbe non essere allineata alla norma attuale e allora risulta necessario asseverare il vecchio progetto. La palestra essendo attività 65.1.B necessita invece di Valutazione progetto redatta ai sensi dell’articolo 3 del DPR 151/2011 e pertanto concordo con la procedura.
Staff Pro-Fire.