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Quesito - Ho avuto una discussione con un tecnico il quale sosteneva che per la realizzazione di camino di aerazione del filtro a prova di fumo sia sufficiente un caminetto in materiale incombustibile (un prodotto o più prodotti metallici, ceramici o cementizi) senza particolari requisiti EI.

Non ho approfondito l'argomento e ho preso per buona l'informazione appresa durante un corso il cui relatore ha specificato che il camino deve essere anche EI.

Poichè nel decreto 30 novembre, modificato dal decreto ministeriale 9 marzo 2007, non trovo l'indicazione in cui precisa che il camino debba garantire prestazioni EI chiedo un vostro parere in merito, supportato possibilmente da un riferimento normativo specifico.

Ringraziando per la disponibilità porgo distinti saluti.

Per. ind. Castellini

 

Risposta - Riporto quanto indicato nel Dm. 3 Agosto 2015 circa le caratteristiche del locale filtro fumo:

Filtro


1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:


a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;


b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura;


c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2.
 
Filtro a prova di fumo


1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:


a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante al di sopra della copertura dell'opera da ostruzione;


b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte;


c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di condotti.
 
In effetti non vi è alcuna indicazione precisa che specifichi che il camino di ventilazione debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco però, essendo un elemento del filtro, deve mantenere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti.  
La resistenza al fuoco del condotto diventa obbligatoria quando il condotto stesso attraversa zone soggette ad incendio (es. il condotto mantenuto in sovra pressione attraversa tutta l'autorimessa prima di giungere al filtro fumo); in tal caso è imprescindibile l'uso di condotti resistenti al fuoco in lastre in silicato di calcio o in lamiera rivestita con apposito materassino per evitare che l'incendio distrugga in pochi minuti il condotto "standard" vanificando il funzionamento del filtro a prova di fumo.
Se il condotto non attraversa alcuna zona soggetta ad incendio spetta al progettista la decisione dell'uso di un condotto standard o comunque resistente al fuoco.
 

Quesito - Edoardo Morelli, Ing. dell’Ordine degli Bari
Devo progettare un sistema di attivazione automatica di un impianto di spegnimento a schiuma. Per evitare i falsi allarmi il cliente mi chiede se posso utilizzare il sistema in modo semiautomatico. Mi spiego. Il sistema acquisisce lo stato di una telecamera, di un rivelatore lineare, di un rivelatore di fiamma e quando tutti e tre questi elementi indicano la presenza di un incendio la centrale, piuttosto che dare il comando di apertura dell'impianto di spegnimento, fornisce solo un allarme alle squadre di soccorso, le quali, verificato che effettivamente l'incendio è divampato o sta partendo, aprono la valvola di attuazione.
Mi rendo conto che non si tratta di uno spegnimento automatico, ma in questo modo il cliente si vuole assicurare che non ci siano indesiderati interventi, visto che i locali protetti contengono impianti importanti e costosi. Nello stesso tempo, la squadra di soccorso è parzialmente deresponsabilizzata poiché ha ricevuto dalla centrale 3 informazioni che assicurano che ci sia un incendio.
In attesa di Vs. cortese riscontro, ringrazio per l'attenzione.

Risposta Michele Rainieri Senior Fire Engineering:

Tutto dipende dalle necessità di protezione richieste, ovvero dal livello prestazionale necessario o valutato come adeguato.
Se la necessità è quella di avere un impianto automatico, la proposta che lei ha valutato non risponde alle attese.
Se la necessità è quella di avere un impianto manuale, la proposta che lei ha valutato è molto performante e superiore alle attese.
Un approfondimento può essere fatto ponendo in ragionamento l’obiettivo finale. Se l’obiettivo dell’impianto è la protezione delle persone e dell’esodo occorre prestare maggiore attenzione rispetto ad un impianto che è finalizzato alla Business continuity.
Gli impianti ad intervento automatico, infatti, non ammettono un mancato funzionamento come il comando manuale mette in atto.
Io suggerirei di “ragionare al contrario”.
Il sistema potrà essere dotato di un “ritardo” nell’intervento che permette di inibire la scarica in palese falso allarme. Questo consente, nel caso di presenza di personale adeguatamente formato, di intervenire con un comando di inibizione nel caso ci si accorga che la segnalazione dei sensori non risponde all’effettivo incendio.
Il comando può essere, a mio avviso, anche remotizzato (in condizioni corrette, nel senso che escluderei il telefono…..) ma è possibile asservire il sistema ad un processo abbastanza “intelligente”.
Nel caso nessuno intervenga per un periodo congruo ai tempi di estinzione possibili con la tipologia di impianto, avviene la scarica.
Questo a mio avviso si può fare, anche se occorre presentare una adeguata relazione esplicativa delle scelte fatte.
In base ai ragionamenti e alle possibilità prima descritte, occorre porre a ragionamento questi tempi.

Lunedì, 4 febbraio 2019

Mauro L. - Ordine Architetti Brescia

Domanda: Mi trovo a dover gestire una pratica relativa ad una palestra privata di superficie a 200 mq (E' un club dilettantistico con numero di iscritti a 100 ) che vuole mettersi in regola e vorrebbe la SCIA. Da mia ricerca presso il Comando di Brescia figura su questa palestra solo un parere favorevole del 1995 (che allego) relativo a Centrale Termica della palestra (ex attività 91 ora con D.M.151/2011 è Attività centrale termica) ma non sulla attività palestra. 
Chiedo Vs consiglio se è giusto impostare le cose suddividendo le due attività in questo modo:
1) SCIA di rinnovo senza aggravio per la Centrale Termica (su Attività 74 ai sensi D.M.151/2011 ) citando il precedente parere su ex attività 91 (precedente norma) dato che gli impianti sono rimasti gli stessi.
2) Pratica "Esame progetto" sulla attività 65 nuovo DM 151/2011 ,(ai sensi D.M.151/2011), con successiva SCIA (dopo acquisizione del parere del Comando VVF di Brescia.
Attendo Vs risposta

Martedì 5 febbraio 2019 
Staff Pro-Fire

Risposta: Buonasera, in considerazione del fatto che la centrale termica dovrebbe essere in categoria A (non ho visto allegati), la presenza del vecchio parere risulta ininfluente.  In ogni caso, però potrebbe essere interessante rimarcare la preesistenza della progettazione pregressa per utilizzare parte delle certificazioni dell’epoca (DICO, Cert REI ecc). Pertanto io procederei con una SCIA in categoria A, asseverando anche il vecchio progetto approvato, e allegando tutto quanto reperibile all’epoca. Quello che non fosse reperibile in tema impiantistico può essere sostituito da una DIRI (certamente gli impianti sono antecedenti al 2008).  Attenzione che se il progetto è del 1995 la norma D.M. 12 aprile 1996 non era in vigore e pertanto le certificazioni devono tenere conto anche di questo. La centrale termica in linea di massima potrebbe non essere allineata alla norma attuale e allora risulta necessario asseverare il vecchio progetto. La palestra essendo attività 65.1.B necessita invece di Valutazione progetto redatta ai sensi dell’articolo 3 del DPR 151/2011 e pertanto concordo con la procedura.
Staff Pro-Fire.

Per prevenire gli incendi i vigili del fuoco controllano periodicamente i depositi di olio d'oliva vergine. A questo scopo, per venire incontro alle imprese del settore, sono state predisposte le 'Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio'. Un documento che nasce dalla collaborazione tra Associazioni di categoria e Uffici delle Direzioni Centrali per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Qui allegato
Le linee guida in oggetto riguardano le varie fasi del processo produttivo degli olii d'oliva vergine ottenuti dal procedimento meccanico e sono utili per  individuare le misure di prevenzione e di protezione per contrastare il rischi di incendio nelle fasi di progettazione, costruzione e esercizio delle attività di frantoio oleario-orefici con deposito di olio d'oliva vergine.

Leggi documento

Quesito - Edoardo Morelli, Ing. dell’Ordine degli Bari:

Premesso che Il testo del DM 22 novembre 2017 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C” è aggiornato con le disposizioni transitorie fornite con il DM 10 maggio 2018, che consente fino al 18/02/2019 (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018 (entrata in vigore del DM 22 novembre 2017). Il Decreto abroga e sostituisce tutte le norme emanate in precedenza, in vigore fino al 4/1/2018 (D.M. 19 marzo 1990, Lettera-Circolare M.I. prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, D.M. 12 settembre 2003), e si applica a tutti i contenitori distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Con l'entrata in vigore del DM 22 novembre 2017, tenuto conto del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C sono stati ricompresi al punto 13.1.A dell’allegato I al decreto, aggiornando la precedente disciplina.

A questo punto chiedo se per distributori rimovibili da installare indipendentemente dall'attività al di sotto di 1 mc di capacità è ancora applicabile il punto 12.1.A del D.P.R. 151/2011 esonerando la ditta al controllo di prevenzione incendi, magari fino al 18/02/2018, oppure si rientra automaticamente al punto 13.1.A dell'allegato I? (preciso che la ditta in oggetto esercita attività di noleggio e vendita macchine ed attrezzi per l’edilizia, dispone di un parco macchine ad uso proprio interno ed esterno all’area di cantiere e per questo abbisogna di un deposito gasolio per uso proprio privato). Mi aiutate a fare un po di chiarezza? grazie della risposta.

Risposta Michele Rainieri Senior Fire Engineering:

La materia è obbiettivamente non facilissima da chiarire e porta a valutazioni che a volte esulano dalla stretta materia di Prevenzione Incendi.

Alcune considerazioni fondamentali.

I depositi (attività 12) sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi se di capacità superiore a 1m3 A PRESCINDERE. Per tale ragione se l’attività si configura come DEPOSITO (o rivendita ma non è il nostro caso), risulta soggetto ai controlli solo se di capacità SUPERIORE a 1 m3. Il passaggio di categoria (B e C) è in funzione della capacità. (la categoria 12.1.A è proprio per i depositi di liquidi con P.i >65 ° realizzati mediante serbatoi fino a 9 m3)

I Distributori (attività 13) sono soggetti INDIPENDENTEMENTE dalla capacità. Il passaggio di categoria (B e C) è in funzione del prodotto distribuito. (la categoria 13.1.A è proprio per i distributori di liquidi con p.i. > 65° e realizzati con serbatoi removibili).

Solo in questo secondo caso, infatti, è applicabile la norma da Lei citata che si chiama appunto “ “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”

Il fulcro della categorizzazione, pertanto è la distinzione tra DEPOSITI e DISTRIBUTORI.

Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali.

Nel suo caso, pertanto, ritengo sia difficile discostarsi dalla definizione di distributore. Al categoria di assoggettabilità è pertanto la 13.1.A. Se il serbatoio-distributore è nuovo (e quindi conforme alla nuova normativa (2017)) deve essere presentata SCIA prima dell’utilizzo. Se è già esistente ed in uso dovrebbe già avere la SCIA regolare.

È consentito commercializzare apparecchi conformi alla precedente normativa fino al 18/2/2019. Questo per permettere alle aziende produttrici di adeguarsi e smaltire le scorte.