RTV ASILO NIDO
envelopesegreteria@pro-fire.orgphone02 42293407
Quesito - Ho avuto una discussione con un tecnico il quale sosteneva che per la realizzazione di camino di aerazione del filtro a prova di fumo sia sufficiente un caminetto in materiale incombustibile (un prodotto o più prodotti metallici, ceramici o cementizi) senza particolari requisiti EI.
Non ho approfondito l'argomento e ho preso per buona l'informazione appresa durante un corso il cui relatore ha specificato che il camino deve essere anche EI.
Poichè nel decreto 30 novembre, modificato dal decreto ministeriale 9 marzo 2007, non trovo l'indicazione in cui precisa che il camino debba garantire prestazioni EI chiedo un vostro parere in merito, supportato possibilmente da un riferimento normativo specifico.
Ringraziando per la disponibilità porgo distinti saluti.
Per. ind. Castellini
Risposta - Riporto quanto indicato nel Dm. 3 Agosto 2015 circa le caratteristiche del locale filtro fumo:
Filtro
1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:
a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura;
c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2.
Filtro a prova di fumo
1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:
a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante al di sopra della copertura dell'opera da ostruzione;
b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte;
c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di condotti.
In effetti non vi è alcuna indicazione precisa che specifichi che il camino di ventilazione debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco però, essendo un elemento del filtro, deve mantenere una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti.
La resistenza al fuoco del condotto diventa obbligatoria quando il condotto stesso attraversa zone soggette ad incendio (es. il condotto mantenuto in sovra pressione attraversa tutta l'autorimessa prima di giungere al filtro fumo); in tal caso è imprescindibile l'uso di condotti resistenti al fuoco in lastre in silicato di calcio o in lamiera rivestita con apposito materassino per evitare che l'incendio distrugga in pochi minuti il condotto "standard" vanificando il funzionamento del filtro a prova di fumo.
Se il condotto non attraversa alcuna zona soggetta ad incendio spetta al progettista la decisione dell'uso di un condotto standard o comunque resistente al fuoco.
Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano
Lunedì, 4 febbraio 2019
Mauro L. - Ordine Architetti Brescia
Domanda: Mi trovo a dover gestire una pratica relativa ad una palestra privata di superficie a 200 mq (E' un club dilettantistico con numero di iscritti a 100 ) che vuole mettersi in regola e vorrebbe la SCIA. Da mia ricerca presso il Comando di Brescia figura su questa palestra solo un parere favorevole del 1995 (che allego) relativo a Centrale Termica della palestra (ex attività 91 ora con D.M.151/2011 è Attività centrale termica) ma non sulla attività palestra.
Chiedo Vs consiglio se è giusto impostare le cose suddividendo le due attività in questo modo:
1) SCIA di rinnovo senza aggravio per la Centrale Termica (su Attività 74 ai sensi D.M.151/2011 ) citando il precedente parere su ex attività 91 (precedente norma) dato che gli impianti sono rimasti gli stessi.
2) Pratica "Esame progetto" sulla attività 65 nuovo DM 151/2011 ,(ai sensi D.M.151/2011), con successiva SCIA (dopo acquisizione del parere del Comando VVF di Brescia.
Attendo Vs risposta
Martedì 5 febbraio 2019
Staff Pro-Fire
Risposta: Buonasera, in considerazione del fatto che la centrale termica dovrebbe essere in categoria A (non ho visto allegati), la presenza del vecchio parere risulta ininfluente. In ogni caso, però potrebbe essere interessante rimarcare la preesistenza della progettazione pregressa per utilizzare parte delle certificazioni dell’epoca (DICO, Cert REI ecc). Pertanto io procederei con una SCIA in categoria A, asseverando anche il vecchio progetto approvato, e allegando tutto quanto reperibile all’epoca. Quello che non fosse reperibile in tema impiantistico può essere sostituito da una DIRI (certamente gli impianti sono antecedenti al 2008). Attenzione che se il progetto è del 1995 la norma D.M. 12 aprile 1996 non era in vigore e pertanto le certificazioni devono tenere conto anche di questo. La centrale termica in linea di massima potrebbe non essere allineata alla norma attuale e allora risulta necessario asseverare il vecchio progetto. La palestra essendo attività 65.1.B necessita invece di Valutazione progetto redatta ai sensi dell’articolo 3 del DPR 151/2011 e pertanto concordo con la procedura.
Staff Pro-Fire.