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ADEGUAMENTO ANTINCENDIO TRASFORMATORI ELETTRICI

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici), stabilito dall’art. 6, comma 1 lettera b) del decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2014.
I lavori di adeguamento riguardano i seguenti aspetti:
- macchine elettriche installate all'aperto: distanze di sicurezza;
- macchine elettriche installate in locali esterni: ubicazione, accessi, e sistemi di ventilazione;
- macchine elettriche installate in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato destinato ad altro uso: accesso, comunicazioni, sistemi di ventilazione e porte;
- installazioni poste in edifici a particolare rischio incendio: accesso, comunicazione, sistemi di ventilazione e porte.

 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AEROSTAZIONI

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).
I lavori di adeguamento riguardano la lunghezza dei percorsi di esodo, impianti di climatizzazione, illuminazione di sicurezza, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, impianti di rivelazione, segnalazione e allarme, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
Entro il 7 ottobre 2021 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati

 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Il 7 ottobre 2021 scade il termine per l'adeguamento antincendio dei campeggi e dei villaggi turistici, secondo la proroga stabilita dall'art. 11-duodecies del la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture).
I lavori di adeguamento riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.
La proroga al 7 ottobre 2021 è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.