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Come reagisce un determinato materiale al fuoco?

Questa è la domanda che il professionista antincendio si pone per poter eseguire una corretta valutazione del rischio considerando sia l’edificio che il contenuto di un’attività soggetta e ormai anche non soggetta.

Le novità introdotte dal DM 14.10.2022 in modifica al DM 26.06.1984, al DM 10.03.2005 e al DM 3.08.2015 hanno voluto imporre non solo un linguaggio europeo comune ma anche sottolineare l’importanza della scelta dei materiali omologati o certificati.

Tale caratteristica dei materiali spesso si rileva fondamentale in caso di incendio, la stessa spesso trascurata e tralasciata soprattutto in fase di asseverazione per rinnovo periodico.

Una delle novità introdotte con l’articolo 10 che lascia spazio a diverse considerazioni è la modifica all’articolo 4 del DM 10.03.2005 specificando che

“per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”:

questo implica non solo una determinata scelta di fornitura di materiali per una nuova attività ma anche una particolare attenzione in relazione alla RTV V13 (DM 29.03.2022) relativa alle chiusure d’ambito degli edifici civili con marchiatura e/o certificazione CE.

Tutto ciò appena descritto per nuove attività presupponendo il caso di costruzione di un nuovo edificio, ma come spesso accade, se ci si riferisce ad edifici esistenti con attività in esercizio privi di SCIA quale potrebbe essere lo scenario di adeguamento di questi edifici esistenti?

Specifichiamo che questo interrogativo va escluso dalle attività sottosoglia che per adeguarsi secondo il DM 3.9.2021 non includono le prime due strategie del codice ovvero Reazione e Resistenza al fuoco.

Altro punto fondamentale sempre in modifica all’articolo 4 del DM 2005 riguarda i materiali già in essere presenti all’interno dell’edificio con classificazione italiana i quali a decorrere dal 27.10.2022 avranno tempistiche assai ristrette:

“è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi , senza necessità di rinnovo dell’omologazione” ed “è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi”.

Tali tempistiche segnano un avvicendamento imminente dei materiali presenti sul mercato uniformandosi ai canoni europei entro fine 2023 secondo la UNI EN 13501-1.

Tale tempistica segnata da una netta volontà in direzione EU è rafforzata inoltre dalle modifiche apportate al DM del 1984 specificando che anche per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall’omologazione la procedura e le tempistiche saranno le medesime

“sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera b), una scheda descrittiva redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto è stato installato”:

una omologazione e una certificazione di materiali marchiata CE in linea con le direttive EU.

Un altro dei diversi punti da sottolineare in modifica al decreto del 1984, lo troviamo subito all’interno dell’articolo 1, da cui viene eliminata la parte che escludeva la valutazione dei rischi derivati dai fumi emessi: attraverso una corretta valutazione del rischio il tema dei fumi caldi è un aspetto da tenere in considerazione durante tutta la durata dell’incendio.

Per quanto riguarda le tabelle S1.6, S1.7, S1.8 della RTO del Dm 3 Agosto 2015 e s.m.i., viene eliminata la colonna “Ita”, contenente la classificazione italiana allineandosi alla normazione europea stabilita dai precedenti articoli, fatta esclusione per i materiali scenografici e d’arredamento contenuti all’interno della tabella S1.5.

Viene spontaneo quindi in conclusione considerare che questo definitivo abbandono della classificazione italiana vuole essere una spinta verso un linguaggio internazionale al fine di agevolare l’introduzione e\o la diffusione di materiali innovativi in apertura a una commercializzazione europea.

 

Arch.Liliana Sartirani

 

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