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Come reagisce un determinato materiale al fuoco?

Questa è la domanda che il professionista antincendio si pone per poter eseguire una corretta valutazione del rischio considerando sia l’edificio che il contenuto di un’attività soggetta e ormai anche non soggetta.

Le novità introdotte dal DM 14.10.2022 in modifica al DM 26.06.1984, al DM 10.03.2005 e al DM 3.08.2015 hanno voluto imporre non solo un linguaggio europeo comune ma anche sottolineare l’importanza della scelta dei materiali omologati o certificati.

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Il D.M. 25 gennaio 2019 ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione l’obbligo di predisporre il sistema di «gestione della sicurezza antincendio» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all’altezza antincendi. Il 30 settembre 2022 è scaduto l'ultimo termine per l'adeguamento degli edifici esistenti.
Gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019), devono essere adeguati entro il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) con l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.
Per le restanti disposizioni, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.M. 25 gennaio 2019 era stato prorogato al 30 settembre 2022 (sei mesi dal termine dello stato di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022).
L'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 2022 che stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
In particolare è abrogata la classificazione italiana secondo il D.M. 26 giugno 1994 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.
Inoltre la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi.

Decreto 14 ottobre 2022:

Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

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Il Decreto 1 settembre 2021 (più noto come “Decreto Controlli”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 25 settembre 2021, dove è prevista la sua entrata in vigore un anno dopo la pubblicazione.

Tale Decreto, che definisce “i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio”, prevede all’articolo 4 che gli operatori che effettuano le manutenzioni antincendio siano provvisti di opportuna qualificazione, che diventa così requisito obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

La recente modifica introdotta con il decreto 15 settembre 2022 prevede (articolo 6) la proroga di un anno delle disposizioni inerenti la qualifica dei tecnici manutentori, già definite dall’articolo 4 del Decreto Controlli.
Pertanto le nuove procedure per la qualifica dei tecnici manutentori entreranno in vigore il 25 settembre 2023, data a partire dalla quale tutti i manutentori che intendono avvalersi dello status di tecnico manutentore qualificato dovranno seguire il percorso indicato dal Decreto 1 settembre 2021.

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Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022.
Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.
In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d’incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 che all'art. 16 prevede misure di semplificazione per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, in relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto.
Al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, la norma prevede che il termine di sessanta giorni per la valutazione del progetto, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è ridotto, fino al 31 dicembre 2024, a trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa

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