attivando gli adempimenti previsti (Esame progetto, presentazione SCIA, rinnovo periodico ecc.).

I parchi avventura o percorsi acrobatici in altezza sono costituiti da diversi percorsi aerei posti a varie altezze che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani, cavi (teleferiche), reti e passerelle, permettono di passare da un albero all'altro in estrema sicurezza.

I percorsi in questione non si possono definire "parco divertimento", luogo di attrazioni, di spettacolo viaggiante che rientrano nelle classificazioni riportate nell'elenco previsto all'art. 4 della Legge 337/68 (aggiornato con d.m. 18 luglio 2016).
Il Comando dei Vigili dei Fuoco di Roma in risposta a un parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e sicurezza Tecnica, conferma che il parco avventura, non avendo dentro alcun "locale di trattenimento" come precisato nel Titolo I del d.m. 19 agosto 1996, non viene annoverato tra le attività indicate al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 (Locali di spettacolo e intrattenimento, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq).
Per l'applicazione della regola tecnica che li riguarda, i parchi avventura possono essere assimilati ai "parchi divertimenti" di cui alla lettera i) dell'art. 1 del d.m. 19 agosto 1996.
Va inoltre precisato che UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso delle attrezzature.