14 Maggio 2024,
A cura di Ingegnere G. Basile, M. Antonelli,
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio
Fare un approfondimento su la valutazione del rischio incendi, l’analisi sull’esodo in edifici tutelati è un occasione per ribadire che il Professionista Antincendio deve avere consapevolezza che su tutto il territorio il patrimonio culturale e architettonico è talmente vasto, presente e utilizzato in diversa tipologia di attività che sono soggette a Prevenzione Incendi, pertanto si rende necessaria una adeguata conoscenza di Norme, regole e procedure per garantire la sicurezza degli occupanti , visitatori , operatori e il bene stesso.
Riferimenti normativi e definizioni
- Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)
Articolo 2 - Patrimonio culturale
La nozione risulta desumibile dall’art. 2, comma 2, e dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42 del 2004.
Sono “beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
Ovvero i beni da tramandare alle generazioni future in quanto portatori di valori socialmente riconosciuti .
Apriamo una parentesi per ricordare che esistono due distinti binari per la Tutela di un bene storico.
- Beni culturali di appartenenza pubblica (art. 12 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) sono sottoposti a tutela ope legis fino ad avvenuta verifica dell’interesse Culturale;
- Beni di appartenenza privata (art. 13 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ) occorre la dichiarazione di interesse notificata alla proprietà.
E' inoltre opportuno ricordare che generalmente, i beni culturali devono essere opera di autore non più vivente o la loro esecuzione deve risalire ad oltre settanta anni.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «edifici sottoposti a tutela» inseriti al punto 72 dell’allegato I al decreto.
In particolare, rientrano tra le «attività soggette» (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) gli «edifici sottoposti a tutela» aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi. Precedentemente rientravano tra le «attività soggette» di cui al punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 anche gli edifici pur non pregevoli per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione in base a quanto disposto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
- Condizioni di assoggettabilità e alle destinazioni d'uso degli edifici sottoposti a tutela si vedano i chiarimenti forniti con la circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013.
- In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006.
In definitiva perchè un'attività ricada al n.72 del D.P.R. 151/11:
- deve essere aperta al pubblico;
- deve essere inserita all'interno di un edificio Tutelato ai sensi del D.Lgs.42/2004;
- deve essere costituita da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre oppure da una o più attività elencate nell'allegato I del D.P.R.151/11, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti.
Nell’allegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) è presente la sezione V.10.2 Definizioni che riporta le seguenti definizioni:
- Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nota Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, …).
- Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
- Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
- Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
- Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati. Nota Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.
Classificazione in aree di attività
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA - locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;
TC - aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
TM - depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²
TK1 - locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²
TK2 - deposito beni tutelati
TO - locali con affollamento > 100 persone
TT - locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ - Altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso
Le aree TK1 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio da RTV.10 risulta demandata ai capitoli G.2 e G.3 del codice di prevenzione incendi. Nel dettaglio si vuole presentare lo studio effettuato dal Comando dei VVF di Siena, San Gimignano, 2018 dove si sono stati individuate le criticità ed i possibili approcci negli edifici storici:
“In passato si sono verificati grandi incendi che poi hanno spesso portato anche ad evoluzioni normative: la mostra di Todi, il Teatro Petruzzelli, La Fenice, la cappella del Guarini, il Castello di Moncalieri solo per citarne alcuni; più di recente la Sacra di San Michele.
Nella quasi totalità dei casi ricordati, così come in molti altri, è stata la presenza di un cantiere ad innescare l’evento. Durante un cantiere vengono spesso svolte lavorazioni di taglio o di saldatura, sono presenti degli impianti elettrici provvisori e in generale questo avviene in parti di edifici ancora aperti al pubblico, nelle quali anche gli impianti di allarme e di spegnimento vengono spesse volte disattivati proprio per la presenza dei lavori stessi.
Si ha inoltre la presenza di materiali, spesso combustibili come pannellature, rivestimenti ecc, concentrati in zone di deposito prima della loro istallazione, sostanze e liquidi, anche infiammabili, per il trattamento dei materiali, per non parlare delle demolizioni e dei relativi materiali di risulta e delle modifiche che derivano per le vie di Esodo; sono tutti i momenti da tenere sotto controllo anche dal punto di vista della Security.”
La metodologia utilizzata nel Codice corrisponde ad un approccio di tipo semi prescrittivo. Il processo inizia attraverso una valutazione del rischio semplificata, definendo le caratteristiche prevalenti delle persone presenti (conoscono/ non conoscono l’ambiente, sono sveglie/addormentate/malate etc..) e della dinamica dell’incendio atteso (lento, medio, veloce, ultraveloce); in base a questi dati viene definito un profilo di rischio che caratterizza l’attività che viene analizzata. Vengono poi, in funzione del profilo di rischio, definite dal Codice una serie di soluzioni conformi che, di fatto, equivalgono a vere e proprie indicazioni prescrittive; svolta la prima analisi semplificata per la valutazione del profilo di rischio il progettista trova una serie di indicazioni prescrittive; la differenza rispetto al metodo tradizionale è che in questo caso il Codice non disegna una unica soluzione, ma un insieme di queste, ricorrendo più a soluzioni che previlegino la protezione passiva (resistenza al fuoco delle strutture etc) o viceversa la protezione attiva (utilizzo di impianti, etc.). In questo modo il progettista si trova a poter disporre di una matrice di scelte semplificate (soluzioni conformi prescrittive) e le probabilità di dover ricorrere ad una più complessa analisi in deroga diminuiscono.
Parlando della complessità di progettare soluzioni antincendio in un edificio come contenitore/ contenuto di beni tutelati, il rapporto dialettico se non conflittuale tra queste due componenti, risulta particolarmente interessante, perché è proprio la valutazione del rischio incendio il parametro più significativo nella valutazione e nella gestione della compatibilità dell’edificio contenitore con il suo contenuto, ossia le attività, i beni e i sistemi presenti al suo interno. Risulta fondamentale lo studio dello stato di fatto, anche se risulta già essere di particolare complessità; soprattutto in termini di Prevenzione Incendi e di Salute e Sicurezza di tutte le attività presenti all’interno dell’edificio stesso. Il tutto con la finalità di proporre successivamente una serie di strategie di gestione e di interventi sull’edificio, che vanno dalla sicurezza degli occupanti, alla prevenzione incendi, preservando le caratteristiche morfologiche e storiche dell’edificio stesso.
L’obiettivo di questo approccio è quello di non fermarsi alla mera valutazione dei rischi e, quindi, ad una lista della spesa, ma proseguire con una serie di proposte di interventi operativi scalati per costi e per priorità di intervento, da sottoporre successivamente ai gestori dell’edificio.
Le difficoltà principali nell’affrontare un edificio monumentale e tutelato, consiste in particolare nella sua poliedricità ed intensità di utilizzo dove troviamo compresenza di spazi ad uso uffici, archivi, depositi, opere, museo, laboratorio di restauro, attività disgiunte tra di loro ma, nella maggior parte dei casi, sono tutte legate dal sistema delle scale e dei connettivi orizzontali. Risulta quindi di fondamentale importanza fare una valutazione del rischio il più possibile precisa che miri ad un approccio di fattibilità e compatibilità con l’edificio mirato anche all’ottimizzazione dei costi.
Condizioni di Rischio identificate
Nel caso della gestione della sicurezza in un ambiente in un edificio tutelato come un complesso museale, ove sono presenti tipologie diverse di ambienti e di rischi (sale espositive, giardini, ristorazione) e dove occorre definire e realizzare misure di prevenzione specifiche per i soggetti che devono essere “tutelati” e precisamente: i dipendenti, i visitatori, gli addetti ai servizi (guardia-sale, pulizie, ecc.) ed il personale delle ditte incaricate degli allestimenti delle mostre. Si individuano diverse condizioni di rischio:
- Impianti tecnologici
- Cantieri temporanei
- Servizi di supporto
- Configurazione architettonica degli edifici
- Visitatori
Impianti tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici al servizio delle strutture (elettrici, climatizzazione, protezioni attive e passive) devono essere compatibili con l’uso cui sono destinati in funzione delle modifiche dello stato di fatto, in relazione alle misure di prevenzione previste oltre che oggetto di costanti e precisi controlli e manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte di qualificati professionisti.
Cantieri Temporanei
La presenza di cantieri temporanei, siano essi per adeguamenti strutturali ed impiantistici che di allestimento delle mostre è fonte di rischio in quanto si dovrà prevedere:
- Valutazione dei rischi congrua affinché si possa procedere ad una identificazione e quantificazione precisa dei rischi interferenti con la conseguente elaborazione delle misure di coordinamento delle procedure di prevenzione;
- Compatibilità dei materiali ed attrezzature di cantiere nella realtà in cui si deve operare sia per il loro uso sia per la conservazione. Ad es. utilizzo di materiali con un alto indice di infiammabilità, strumentazione non dotata di requisiti di sicurezza, ecc.
- Mettere a punto le misure di protezione attiva e passive da rendere esecutive a cantiere fermo.
Servizi di supporto
Preso atto che nelle strutture museali operano una serie di persone di supporto quali ad esempio addetti al controllo delle sale, il personale di pulizia, addetti alla ristorazione, è necessario che le procedure e protocolli di sicurezza siano realizzati tenendo conto anche di tali presenze, i quali devono essere, anch’essi, informati-formati sulle corrette procedure operative di sicurezza ed emergenza. Occorre anche in questo caso procedere ad una valutazione dei rischi legati ai materiali ed attrezzature da essi utilizzate e in relazione a ciò stabilire modalità d’uso, eventuali prescrizioni operative oltre a individuare ed assegnare loro locali dedicati ed idonei, per caratteristiche di sicurezza, da adibire a depositi di materiali o di rifiuti.
Configurazione architettonica degli edifici
La valutazione del rischio incendio deve tenere conto delle misure strutturali e delle attività realizzate nel corso degli anni. Conseguentemente le misure di prevenzione devono essere costantemente adeguate anche in relazione all’uso dei locali e dei luoghi in modo diverso da quello di luogo museali. Inoltre, è opportuno procedere ad approfonditi e periodici controlli interni nelle aree e luoghi di supporto quali ad es. sottotetti, ripostigli, depositi; locali questi ultimi, scarsamente controllati, è quindi potenzialmente luoghi in cui possono essere presenti situazioni o elementi di elevata probabilità di rischio.
Visitatori
Il complesso museale deve garantire la sicurezza dei visitatori e quindi definire piani di emergenza e di Primo soccorso idonei ovvero con segnaletica efficace, numero di addetti all’emergenza sufficienti. Di fondamentale importanza è l’addestramento del personale addetto alla gestione delle situazioni di emergenza sia dal punto di vista tecnico (formazione antincendio e PS) ma anche operativo; formazione quest’ultima da fare in campo nel corso di prove di emergenza (con e senza visitatori non simulate).
Per questa strategia vengono introdotte diverse integrazioni rispetto al Codice P.I., in quanto dalle numerose deroghe presentate in questi anni relativamente a tali aspetti, è risultata evidente la necessità di introdurre semplificazioni normative e soluzioni più flessibili, che proprio lo spirito del Codice permette ed incoraggia. La RTV ad integrazione di quanto previsto dalla RTO per la misura S.4, il par. V.10.5.4 specifica che:
- In caso di esodo per fasi (par. S.4.7.2) è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
- nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza (Cap. S.5) con livello di prestazione III;
- ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
- la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m
- Sono ammesse altezze inferiori a 2 m per le vie di esodo (par. S.4.5.3), a condizione che vengano adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- altezza delle vie di esodo non inferiore a 1,80 m;
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- informazione specifica a tutti gli occupanti.
- Nel caso in cui non sia possibile rispettare la costanza dell’alzata o della pedata dei gradini appartenenti alla stessa rampa di scale, devono essere adottati i seguenti requisiti aggiuntivi:
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- informazione specifica a tutti gli occupanti.
- Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tab. S.4-3, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività.
- È ammessa un’unica via di esodo (es. da ciascun edificio, compartimento, piano, soppalco, locale, …), a condizione che vengano adottate tutte le seguenti misure:
- numero degli occupanti dell’ambito servito dall’unica via di esodo non superiore a 100;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
- Sono ammesse larghezze delle vie di esodo (Capitolo S.4) orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano adottate tutte le seguenti misure:
- nelle vie di esodo verticali, nei passaggi di comunicazione delle vie di esodo orizzontali (corridoi, atri, spazi calmi, filtri …) interessate dal restringimento devono essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del par. V.9.5.1;
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- segnalazione specifica a tutti gli occupanti.
Esodo, dall’allarme all’uscita di sicurezza
Per definire un sistema d’esodo efficace, ovvero che permetta alle persone di allontanarsi agevolmente dal luogo in cui si sta verificando un incendio, o comunque una situazione di emergenza, è necessario capire come le persone rispondono in tali circostanze.
Dal momento in cui l’incendio si manifesta la sua sfera d’influenza progressivamente aumenta, accompagnata dall’emissione di prodotti pericolosi che minacciano ambienti sempre più vasti ed i relativi occupanti. In questi casi è il tempo la variabile che nella sua progressione scandisce le diverse modalità di risposta e i comportamenti delle persone prima che si verifichino condizioni incompatibilità con la loro presenza (incendio critico). Nel descrivere queste circostanze è necessario considerare che passerà del tempo prima che l’incendio venga rilevato (tempo di rilevazione), poi dell’altro prima che ogni occupante se ne renda effettivamente conto, riconosca e reagisca all’allarme (tempo di pre-movimento) e dell’altro ancora per raggiungere il luogo sicuro (tempo di percorrenza). In tale sequenza si realizza una continua interazione tra l’uomo, l’edificio e le condizioni ambientali, i cui esiti possono influenzare il raggiungimento del nostro obiettivo: evacuare in sicurezza.
La comunicazione dell’emergenza è un elemento di primaria importanza per attivare una corretta risposta delle persone coinvolte, obiettivo che si può conseguire con un segnale che sia percepibile e comprensibile da ognuna di loro e il cui contenuto informativo sia adeguato alla risposta da attuare. La tempestività rappresenta senza dubbio un importante parametro di valutazione, perché offre la possibilità di intercettare l’emergenza prima che si possano determinare condizioni di incompatibilità ambientale, ma va considerata in sinergia con i seguenti altri fattori:
- capacità di raggiungere tutte le persone nelle loro collocazioni;
- modalità di comunicazione multisensoriale in grado di intercettare persone con specifiche necessità (ad esempio persone sorde, cieche o ipovedenti, dislessiche, con deficit cognitivi e altre);
- contenuto informativo idoneo ad essere interpretato da tutte le persone che lo ricevono (nel caso di persone dislessiche, ad esempio, la modalità di rappresentazione dei contenuti del segnale/messaggio potrebbe non essere associata ad una corretta interpretazione; similmente, ma per motivi diversi, questa condizione potrebbe riguardare il caso di persone con disturbi dello spettro autistico).
Se l’allarme non è riconosciuto come tale, infatti, nessuno se ne preoccuperà, allo stesso modo se venisse usato un solo codice sensoriale alcune persone potrebbero non essere in grado di avvertirlo e, di conseguenza, non attiveranno l’esodo (pensiamo a una sirena che pretende di allertare un gruppo di persone sorde). Infine, potrebbe accadere che il segnale, acustico o visivo che sia, richieda una particolare elaborazione che alcune persone potrebbero non essere in grado di affrontare.
La mobilità e i percorsi dove vengono considerate le azioni direttamente connesse con l’esodo, dall’abbandono del posto in cui ci si trova fino al raggiungimento del luogo sicuro, includendo la percorrenza degli spazi interni (mobilità orizzontale e verticale) ed il transito attraverso le porte di ingresso/uscita dai singoli locali o dall’edificio (uscite di emergenza). Tutte queste componenti devono garantire anche alle persone con disabilità di potersi allontanare in sicurezza e autonomo. A tal proposito, come già evidenziato in premessa, risulta determinante l’interazione tra il loro quadro funzionale e i fattori ambientali presenti, che possono ostacolare o facilitarne l’azione. Un’attenta progettazione dei percorsi risulta fondamentale affinché siano utilizzabili in autonomia anche da persone che utilizzano ausili per la locomozione.
Un altro aspetto riguarda il superamento di dislivelli mediante rampe con pendenza tale da poter essere utilizzate autonomamente da parte di persone in sedia a ruote o altri ausili per il movimento. Su questo aspetto il Codice di prevenzione incendi considera una pendenza del 5% il valore massimo affrontabile autonomamente, tra il 5 e l’8% con l’aiuto di un accompagnatore mentre non ammette pendenze superiori. Inoltre, stabilisce che tali rampe siano interrotte da pianerottoli almeno ogni 10 m di lunghezza e in presenza di accessi o uscite. A tal proposito non va dimenticato che durante l’esodo tali pendenze sono utilizzate prevalentemente in discesa e, pertanto, se eccessive potrebbero diventare pericolose.
In merito alla lunghezza dei percorsi è la velocità con cui si muovono le persone il fattore che li vincola e che varia in funzione delle loro capacità motorie e degli ausili impiegati.
Gli spazi calmi. Nei casi in cui non è possibile evacuare utilizzando scale o altri dispositivi di raccordo tra i diversi livelli di un edificio la predisposizione di “spazi calmi”, oppure la realizzazione di compartimenti antincendio per rendere possibile la modalità di “esodo orizzontale progressivo”, sono le modalità più idonee per risolvere i problemi. Lo spazio calmo, in particolare, è un presidio da tempo presente nella normativa di prevenzione incendi e come elemento del progetto va pensato e progettato secondo le finalità implicitamente contenute nella sua stessa definizione: “Luogo sicuro temporaneo dove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro” (D.M. 3/8/2015, punto G.1.9.4). Per il suo dimensionamento il decreto stabilisce una superficie di 2,25 m2/persona considerando l’ingombro di una sedia a ruote, ma tale valore dovrà essere coordinato considerando gli spazi di manovra per tale ausilio. Inoltre, dà indicazioni affinché al suo interno siano presenti:
- un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
- eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,...);
- indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza.
L’accessibilità dei dispositivi di sicurezza. Considerando il tema dell’autonomia non sfuggono alcune condizioni connesse con l’accessibilità dei dispositivi di sicurezza, come ad esempio quelli per l’apertura delle porte (i cosiddetti maniglioni antipanico), i pulsanti di allarme e simili, la corretta collocazione degli estintori affinché possano essere utilizzati da tutte le persone presenti.
Piano di limitazione dei danni
La V10 e la V12 introducono una significativa innovazione, che per la prima volta prende in considerazione l’importanza delle collezioni contenute nei musei, esposizioni, gallerie, biblioteche, (anche se deriva sostanzialmente dalla Linea Guida della Valutazione dei Progetti di edifici sottoposti a Tutela pubblicata con Lettera circolare M.I. 3181 del 15/03/2016 “Valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela [ … ] ad esclusione di Musei, Gallerie,esposizioni, Biblioteche ed Archivi” concordata con il MIBACT, che pur essendo uno strumento completo con soluzioni alternative di carattere gestionale, presentava complessità che ne hanno condizionato l'uso da parte dei progettisti, inoltre la V12 consente l'utilizzo di soluzioni alternative senza riccorrere all'istituto della Deroga)
Al punto V.10.5.5.1 vengono esplicitati in modo piuttosto chiaro almeno i punti principali del Piano di Limitazione dei danni, che deve essere predisposto dal titolare dell'attività( che si farà coadiuvare da un esperto del settore) e deve contenere le misure e le procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni in esso contenuti e deve indicare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge …
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti. Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti …
Un’importante estensione del piano di limitazione dei danni potrebbe essere quello di collegare le procedure con l’intervento dei soccorsi, ed in particolare dei VV.F.
Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:
-
- La salvaguardia del patrimonio culturale e la sicurezza antincendio. Criticità e opportunità. Atti del convegno San Gimignano, 13 aprile 2018, curatore Luca Nassi.
- Prevenzione incendi: cosa prevede la nuova RTV 10 specifica per gli edifici tutelati, Antincendio| Sicurezza | NAMIRIAL SPA, Pietro Monaco, 30 settembre 2020.
- Progettazione della misura esodo, INAIL, Raffaele Sabatino, Mara Lombardi, Davide Berardi, Andrea Michetti, Nicolò Sciarretta, Piergiacomo Cancelliere, Emanuele Gissi, Antonio Maggi, Andrea Marino, Marco Di Felice, Alfredo Amico, Martina Bellomia, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, 2020.
- RTV. 10, D.M. 10 Luglio 2020 RTV 10 Edifici storici
- Codice di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015.
- Il Codice dei Beni Culturali, il D.Lgs.42/2004.