i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 217/11.
Un provvedimento che regola i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il provvedimento consta di un preambolo e 5 articoli:
Articolo 1 – Campo di applicazione
Il Decreto si applica ai distributori degli impianti di distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito presente presso l'impianto di distribuzione di benzina.
Articolo 2 - Obiettivi
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.
In particolare di dovrà garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Articolo 3 - Disposizioni tecniche
I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.Leg.vo n.85/2016.
Per le installazioni ricadenti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. 85/16 e alle altre disposizioni applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Articolo 4 - Impiego di prodotti per uso antincendio
L'articolo regolamenta le caratteristiche dei prodotti antincendio, impiegati nel campo di applicazione del Decreto, nonché l'impiego conformemente all'uso previsto in conformità, alle disposizioni comunitarie applicabili, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, quando sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
Articolo 5 - Abrogazioni e disposizioni finali
L'articolo indica le norme non più applicabili (l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996, così come sostituito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 ad eccezione della lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina) dalla data di entrata in vigore del presente decreto (trenta giorni dalla pubblicazione).