il professionista antincendio è chiamato ad individuare le misure tecniche di prevenzione e protezione per la mitigazione di tale rischio, mediante provvedimenti di prevenzione e protezione.
L’approccio a tale problema avviene oggi differentemente, a seconda se trattasi di attività disciplinata da specifiche regole tecniche verticali o di attività in cui si dovranno invece adottare i criteri generali di prevenzione incendi, la regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi comunemente denominata RTO – DM 03/08/2015, o i metodi dell’ingegneria antincendio – DM 09/05/2007.
In tale contesto s’inseriscono i provvedimenti di protezione passiva, determinati dalla reazione al fuoco dei materiali, dalla resistenza al fuoco delle strutture e dalla creazione di compartimenti antincendio. Il professionista oggi si trova quindi ad operare in un contesto di disposizioni tecniche emanate oramai da alcuni decenni, ma che tuttavia rimangono ancora applicabili e di disposizioni più recenti che si sostituiscono o si sovrappongono alle prime.
Nel contesto della reazione al fuoco dei materiali di cui al DM 26/06/1984, che ha introdotto il concetto delle classi italiane di reazione al fuoco, si è giunti al DM 15/03/2005 che ha introdotto le euroclassi, le quali contemplano non solo l’apporto energetico dovuto alla combustione dei materiali installati, ma anche la produzione di fumo ed il gocciolamento dal materiale ardente.
Per le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni, le cui basi furono gettate dalla Circolare 91 del 1961, l’evoluzione normativa ha portato al concetto di livello di prestazione di cui al DM 09/03/2007, recentemente ripreso dalla regola tecnica orizzontale – RTO, contemplando non solo le curve nominali degli incendi ma anche quelle naturali, ottenibili con i metodi dell’ingegneria antincendio.
In un contesto di mercato che offre una miriade di prodotti antincendio, il tecnico deve valutare con attenzione quali adottare, in funzione delle prestazioni da ottenere. Si passa da prodotti con specifiche caratteristiche di reazione al fuoco, ad altri per la riqualificazione di strutture o per la creazione di compartimenti antincendio, dovendo successivamente produrre le necessarie certificazioni da allegare alle istanze di prevenzione incendi.
Nel campo della classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, il professionista potrà operare con differenti modalità, ossia in base a risultati di prove sperimentali, di calcoli e mediante confronto con tabelle. Tutti i metodi sono ritenuti validi ma possono presentare difficoltà applicative a seconda dei casi che si prospettano, pertanto non risulta possibile preferirne uno a discapito degli altri ma occorrerà scegliere quello che meglio si presta, a seconda dell’evenienza.
Nel caso di prodotti sottoposti a prove sperimentali nei forni, oltre alla dichiarazione di conformità ed al rapporto di prova, il produttore dovrà fornire un fascicolo tecnico del prodotto, che sarà utile al professionista antincendio qualora vi siano delle variazioni costruttive non previste dal campo di applicazione del risultato di prova, di cui il professionista se ne avvarrà ai fini della redazione delle certificazioni attestanti la classe di resistenza al fuoco da conseguire.