LEGGI L'INTRODUZIONE AL CODICE
REGOLA TECNICA ORIZZONTALE - RTO
Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come "Codice di prevenzione incendi", rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso, infatti, è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, la sua revisione del 2019 e le s.m.i. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.
Interessanti sono i volumi INAIL con approfondimento delle singole sezioni strategie dedicando un volume per ognuna della 10 strategie.
REGOLE TECNICHE VERTICALI - RTV
La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d'uso le Regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative in materia di prevenzione incendi sono applicabili ad una specifica attività o ambito della stessa
Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di Prevenzione Incendi.
Il Codice di Prevenzione Incendi emanato con il D.M. 3/8/2015 conteneva solo tre RTV, ovvero i capitoli:
V1: Aree a rischio specifico,
V2: Aree a rischio per atmosfere esplosive e
V3: Vani degli ascensori, cui sono state aggiunte, successivamente, ulteriori regole tecniche verticali
RTV V10 - Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi