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Gennaio 2024,

A cura di Ingegnere G. Basile -Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio  direzione@pro-fire.org

Riferimenti normativi e definizioni

Il D.Lgs 81/08 è il principale punto di riferimento per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori negli ambienti privati e insieme all’art.46, il “Testo Unico” si configura l’insieme delle necessarie misure per evitare l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

A fornire un principio di supporto il D.M. 03/09/2021 “Gestione della Sicurezza Antincendio” ove si stabilisce che per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applicano le prescrizioni relative a:

    art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio;

    art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e   gestione dell’emergenza;

    art. 6: Requisiti dei docenti. 

Da citare anche il Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii., che insieme al precedente stabiliscono i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicano in dettaglio le relative misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare.

Di seguito i riferimenti:

Art. 46 del D.Lgs. 81/08 “Prevenzione incendi”

  1. «La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.»
  2. «Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.»
  3. «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
  4. a) i criteri diretti atti ad individuare:
  1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. misure precauzionali di esercizio;
  3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. criteri per la gestione delle emergenze;
  1. b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.»

Articolo 62 - Definizioni

A supporto della suddetta disamina, quindi, è indispensabile comprendere cosa si intende per “luoghi di lavoro”, come definiti all’art. 62 dello stesso D.Lgs. 81/08.

1.«si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.»

  1. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
  1. ai mezzi di trasporto;
  2. ai cantieri temporanei o mobili;
  3. alle industrie estrattive;
  4. ai pescherecci

4-bis. ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale».

Il cantiere edile non risulterebbe come “luogo di lavoro” come dal D.Lgs. 81/08 all’art. 62. Si è quindi di fronte alla seguente situazione: il cantiere edile non è una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto non è inserito all’elenco di cui all’allegato I del DPR 151/2011, e non è un “luogo di lavoro” come definito all’art. 62 del D.lgs. 81/08, quindi, ambito di applicazione del “mini-codice” nel caso di “rischio basso”. Nessuno dei riferimenti normativi sopra citati fa quindi riferimento specifico alle attività di cantiere e nello specifico, alla valutazione dei rischi di incendio o delle misure di mitigazione per i cantieri. La normativa prescrive soltanto il mantenimento del livello di sicurezza antincendio, tramite la preventiva designazione e formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

Risulta interessante visionare l’articolo 13 del Dlgs 139/2006 che stabilisce che:

“ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.”

 

Quali sono le fonti di rischio incendio in un cantiere?

Nei cantieri è sempre presente una notevole quantità di materiali infiammabili, i quali spesso vengono stoccati lì in attesa della posa in opera. Di conseguenza i possibili inneschi sono numerosi e spesso gli stessi materiali possono contribuire alla propagazione dell’incendio. Riportando le varie cause che danno origine agli incendi:

  • Lavori a caldo: È necessario che qualcuno del personale dipendente resti a controllare la situazione dopo che questi lavori a caldo siano stati terminati. È fondamentale che si rispetti un periodo di raffreddamento minimo di 30 minuti e che gli addetti al servizio antincendio opportunamente formati, designati dal datore di lavoro, supervisionino le operazioni;
  • Uso di fiamme libere;
  • operazioni di saldatura;
  • presenza di impianti elettrici di cantiere provvisori;
  • lavori in aree confinate o in presenza di gas/liquidi infiammabili dispersi;
  • assenza di una rete idrica antincendio nel cantiere o nelle adiacenze;
  • presenza di attrezzature calde non scollegate al termine dei lavori giornalieri;
  • incuria generale;
  • presenza di materiali in depositi anche impropri, gli stessi ponteggi, depositi temporanei, ma impropri di rifiuti di cantiere;
  • utilizzo di materiali infiammabili e combustibili come nel caso di materiali isolanti temporaneamente esposti o temporaneamente stoccati in grandi quantità concentrate: andrebbe sempre limitata al minimo indispensabile la quantità di materiali infiammabili e combustibili all'interno di un edificio in costruzione, individuando luoghi di stoccaggio sicuri. Questo è particolarmente importante quando si allestisce un cantiere. In questa fase va ponderato attentamente:
  1.     Dove stoccare i materiali e le sostanze infiammabili e come vanno utilizzati;
  2.     Dove stoccare i rifiuti in attesa di essere portati via dal cantiere per essere smaltiti;
  3.     Come effettuare i lavori di scavo in prossimità della rete elettrica e di tubazioni del gas;
  4.     Come installare in sicurezza impianti elettrici fissi e temporanei;
  • nel caso di presenza di finiture storiche facilmente combustibili (cannicciate, tappezzerie, boiserie…);
  • o anche a cause esterne, ma adiacenti al cantiere, come veicoli parcheggiati, cassonetti dei rifiuti, depositi impropri alla mancanza di informazione e formazione del personale che vi lavora in sintesi alla mancanza di un progetto di prevenzione incendi.
  • Fumo di sigaretta: una soluzione può essere predisporre un'area fumatori in zona sicura aiuta a prevenire i rischi di incendio dovuti alla cenere o alle sigarette buttate via incautamente.
  • Elettricità e illuminazione temporanee;
  • Batterie ricaricabili agli ioni di litio (utensili senza fili ed altre attrezzature a batteria);

Le figure previste dal D.Lgs 81/08

  • Il datore di lavoro: è la figura principale dell’impresa ed ha l’obbligo di valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro, fornire DPI adeguati ai lavoratori, garantire l’adeguata formazione ai lavoratori, nominare il medico competente e molti altri obblighi (art. 18 D.Lgs. 81/08).
  • Il dirigente: è quella figura che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigilando su di esse.
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): è in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed è designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
  • L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed è designata quando ritenuta necessaria dal datore di lavoro come collaboratore del RSPP.
  • Il preposto: figura che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa. Deve frequentare appositi corsi di formazione adeguati ai propri compiti all’interno dell’impresa (art. 19 del D.Lgs. 81/08).
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Questa figura prevede le attribuzioni dell’articolo 50 del D.Lgs 81/08, tra cui l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, è consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione e molte altre attribuzioni.
  • L’addetto al primo soccorso: i requisiti dell’addetto al primo soccorso e la sua formazione adeguati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal “decreto ministeriale del 15 luglio 2003, n.388.
  • L’addetto al servizio antincendio.

Risulta chiaro che per normativa non vi è una figura specializzata nel programmare una strategia antincendio, inoltre l’estrema variabilità delle caratteristiche dei cantieri non rende facile l’emanazione di una regola tecnica specifica.

Si possono individuare quindi due figure cardine e specializzate in materia di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato al D.P.R. n. 151/2011, che possono coincidere in un unico soggetto, un professionista abilitato ai sensi del D. Lgs. 139 del 2006, che possa seguire in collaborazione con il CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) le varie fasi del cantiere in modo da programmare una strategia antincendio e applicarla nelle varie fasi in cui il cantiere si sviluppa:

  1. La figura del “Professionista antincendio del cantiere”, di supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e quello in fase di Esecuzione dei Lavori, che progetta la sicurezza antincendio del cantiere e ne segue le varie fasi.
  2. La figura del “Direttore Operativo Antincendio”, di supporto alla Direzione Lavori, possibile coincidente con l’asseveratore antincendio, che segue le varie fasi costruttive per garantire la corretta esecuzione del progetto di prevenzione incendi in termini di corretta posa, conformità dei materiali e degli impianti, collaudi antincendio, il tutto finalizzato a poter asseverare con cognizione e competenza secondo quanto previsto dalla regolamentazione (“PIN_Asseverazione” che evidenzia l’obbligo di effettuazione di visite e verifiche in cantiere);

Progettazione con il Codice di prevenzione incendi

L’impostazione del Codice può rappresentare uno schema di lavoro utile anche se il cantiere, ricordiamo, non è oggetto di disciplina normativa di prevenzione incendi. Un’interessante punto di partenza potrebbe essere dato dal capitolo G.2 e in particolare dalla tabella G.2-1 che avvalora la valutazione del rischio da parte di Professionista antincendio del cantiere, anche con ricorso a “giudizio esperto” o a soluzioni alternative.

Fondamentale risulta procedere con lo studio della valutazione del rischio e l’individuazione di Rvita, Rbeni e Rambiente , mettendo in primo piano fattori come:

  • la velocità dell’incendio variabile nelle diverse fasi del cantiere e legata al materiale depositato, a quello in lavorazione, alle fasi lavorative, all’ubicazione (luoghi al chiuso, luoghi all’aperto), quindi al comportamento al fuoco dei materiali e delle sostanze;
  • le caratteristiche degli occupanti considerando la familiarità con i luoghi, la lingua, l’orario di lavoro, l’esperienza lavorativa pregressa, l’eventuale incarico nell’organizzazione responsabile della sicurezza del cantiere;
  • se vi sono beni da tutelare anche in adiacenza al contesto di costruzione;
  • Caratterizzazione delle attività lavorative;
  • Valutazione qualitativa del rischio;
  • Misure preventive e protettive;
  • Albero degli eventi per determinare i rischi più significativi e/o probabili;
  • Approfondimento del profilo di rischio ambiente;
  • Persone esterna al cantiere.

Misure di prevenzione e protezione

I tipi di intervento che si possono attuare per salvaguardare la sicurezza di un ambiente lavorativo sono di due tipi: prevenzione, cioè la riduzione della probabilità che si verifichi l'evento che può produrre danno e protezione, ovvero la limitazione degli effetti negativi di un evento dannoso. Vi sono due misure di protezione per l’antincendio adottabili in cantiere: passiva e attiva.

Le protezioni passive

“Le protezioni passive sono le misure di protezione volte a contenere gli effetti dell'incendio sia nello spazio che nel tempo senza il necessario intervento da parte dell'uomo o l'attivazione di un impianto.”

La protezione passiva si persegue già in fase di progettazione:

  • scegliendo materiali dotati di particolari comportamenti al fuoco (variabile durante le fasi del cantiere);
  • attuando un’opportuna compartimentazione dei locali;
  • prevedendo vie di esodo e luoghi sicuri per l’evacuazione e la successiva raccolta del personale;
  • rispettando le distanze di sicurezza per impedire la propagazione dell’incendio verso altri luoghi;
  • Distanze di sicurezza e di separazione tra aree/fabbricati;
  • Organizzazione del cantiere, layout;
  • Layout delle aree di stoccaggio;
  •  Disconnessione fluidodinamica tra ambiti;
  • Segregazione e protezione delle aree a rischio specifico;
  • Aerazione dei luoghi chiusi e interrati.

Per percorrere le vie di fuga e per conoscere obblighi, divieti e ubicazione delle attrezzature di intervento viene normalmente utilizzata una segnaletica di sicurezza, comprendente cartelli segnaletici dotati di specifiche caratteristiche di forma, colorazione, pittogrammi ed eventualmente messaggi specifici: cartelli di divieto (pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi), cartelli di salvataggio (pittogramma bianco su fondo verde); cartelli per le attrezzature antincendio (pittogramma bianco su fondo rosso).

Protezioni antincendio in cantiere attive

“Le protezioni attive sono date dall’insieme degli impianti e delle attrezzature antincendio. Sono predisposte al fine di rivelare, segnalare ed estinguere un principio d’incendio.”

Sono esempi di protezione attiva:

  1. Formazione e l’addestramento del personale;
  2. Rivelazione dell’incendio;
  3. Segnalazione di allarme;
  4. Strumenti di comunicazione: interna e verso l’esterno;
  5. Dispositivi portatili o mobili per controllare il principio di incendio: estintori (numero, posizionamento, capacità estinguente, classe di fuoco, addestramento all’uso, manutenzione, sorveglianza);
  6. Impianti per il controllo dell’incendio sviluppato: rete idranti, presidio fisso;
  7. Controllo del fumo e del calore;
  8. Gli impianti elettrici di sicurezza;
  9. L’illuminazione di emergenza.

 

 

Tali protezioni sono di fondamentale importanza in quanto il tempo di intervento sull’incendio deve precedere la propagazione dello stesso. 

Inoltre, risulta importante gestire in modo concreto e sicuro l’operatività dei soccorritori da garantire:

  • Percorsi di accesso dei mezzi di soccorso (si denota che sono caratteristiche variabili nelle fasi del cantiere);
  • Percorsi interni di accesso ai vari ambiti e livelli;
  • Sistemi a supporto per il controllo dell’incendio di protezione attiva;
  • Sistemi di comunicazione efficace con cartellonistica;
  • Deve sempre esserci un referente del cantiere per l’accesso dei soccorsi esterni in sicurezza.

Imparando dalla storia

A titolo di memoria si vogliono ricordare alcuni degli incendi che hanno fatto la storia in ambito di cantieri anche storici:

Cattedrale di Notre-Dame, Parigi 2019

L'incendio della cattedrale di Notre-Dame è stato un incendio avvenuto tra il 15 ed il 16 aprile 2019. L'evento ha provocato all'edificio danni significativi, tra cui il crollo della flèche e del tetto, e ha causato il ferimento di due agenti di polizia e un vigile del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Il monumento era in restauro soprattutto per ripulire e consolidare la parte esterna della flèche, annerita dall'inquinamento, e una serie di sculture metalliche, ossidate. L'incendio è scoppiato alle 18:53 del 15 aprile 2019 ed ha avuto origine nel sottotetto alla base della flèche, progettata dall'architetto Viollet-le-Duc, composto da 500 tonnellate di legno e 250 tonnellate di piombo, che sormonta i transetti che lo attraversano e culmina a 93 metri. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme si sono avviate su un ponteggio installato sul tetto dell'edificio. Le fiamme si sono poi diffuse velocemente, raggiungendo l'intero tetto e distruggendo la struttura, la più antica di Parigi, costruita con il legno di 1.300 querce, 21 ettari di foresta.

Nel dettaglio, come riportato dalla cronaca (Louis-Paul Eeggen, Notre-Dame de Paris: voici tout ce qu'il faut retenir sur l'incendie de ce lundi, su lalibre.be, 15 aprile 2019.):

Innesco. Secondo il procuratore di Parigi Rémy Heitz, l'allarme incendio viene segnalato per la prima volta alle 18:20, cinque minuti dopo l'inizio della messa. Dopo una procedura di controllo, che non rileva alcun incendio a causa di un errore del computer sull'unità di controllo degli ufficiali di sicurezza dell'edificio, causato dall'attivazione erronea di un rilevatore di sicurezza, vengono trasmessi dei messaggi in francese e inglese che chiedono ai visitatori di mantenere la calma e di evacuare l'edificio. Due minuti dopo che le persone presenti sono rientrate nell'edificio alle 18:43, un addetto alla sicurezza scopre le fiamme sul telaio, attivando un secondo avviso. Arrivati quindici minuti dopo il secondo allarme, i vigili del fuoco non riescono a domare l'incendio. Molti testimoni assistono alla scena.

Propagazione. Alle ore 19:50 il fuoco sembra diminuire gradualmente di intensità, nonostante abbia regolari conflagrazioni silenziose che improvvisamente raddoppiano l'altezza delle fiamme e rilasciano un voluminoso fumo giallo, a causa della combustione di rame e lega di piombo. Alle 20:59, il fuoco sembra aver riacquistato intensità, arrivando a toccare la torre nord della cattedrale.

Procedura dei Vigili del Fuoco. Alle ore 21:07, alla domanda sulla possibilità di far cadere l'acqua a bassa quota, la Direzione della Sicurezza Civile riferisce di non voler ricorrere a questa soluzione poiché il peso dell'acqua potrebbe indebolire la struttura della cattedrale. Una delle difficoltà delle operazioni per combattere contro il fuoco è però l'assenza di una colonna a secco nella costruzione della cattedrale. Poco prima delle 22, il Segretario di Stato per gli Interni Laurent Nuñez è arrivato sul posto, annunciando alla stampa che il salvataggio della cattedrale era in corso e che erano stati mobilitati circa quattrocento vigili del fuoco, oltre all'autorizzazione all'uso di diciotto lance acqua.

Fine dell’incendio. Il 16 aprile, intorno alle 4:00 del mattino, il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi, ha annunciato che l'incendio è sotto controllo e parzialmente estinto.

Molti metodi sono stati messi in opera secondo la tecnica e la necessità di trattare il fuoco secondo le zone della cattedrale:

  • All'interno della navata, la scelta è ricaduta su un drone terrestre per ridurne la temperatura e limitare il rischio umano di fronte al crollo della volta. 
  • Il fuoco è stato combattuto dall'interno delle torri e non dall'esterno: questa tecnica consente di evitare di spingere i gas caldi verso l'interno della torre e di limitare l'aumento di temperatura. L'assenza di una colonna a secco nell'edificio ha diminuito l'efficacia dell'intervento.
  • Solo il rosone nord verrà trattato dall'esterno su larga scala per raffreddarlo.
  • Il tentativo di domare l'incendio dall'esterno è stato effettuato con diciotto lance su grandi scaglie e braccia articolate.
  • Sono presenti due motobarca-pompe sulla Senna e numerose pompe per alimentare i getti.

Le risorse umane sono stimate in quattrocento vigili del fuoco, una ventina dei quali si è assunta il rischio di entrare nell'edificio per salvare le torri.

 

Cappella della Sindone, Torino, 1997

La Cappella venne chiusa al pubblico il 4 maggio 1990, quando crollò sul pavimento un frammento di marmo da un cornicione interno. La caduta fu provocata da un'infiltrazione d'acqua e tre anni dopo iniziarono i lavori di restauro. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 1997, poco prima di mezzanotte, un furioso incendio si sviluppò nella Cappella della Sindone posta tra la Cattedrale torinese e Palazzo Reale. Le fiamme devastarono la cappella barocca seicentesca progettata da Guarino Guarini e si estesero successivamente al torrione nord-ovest del palazzo distruggendo alcune decine di quadri preziosi. Solo alle luci dell’alba i vigili del fuoco riuscirono a spegnere definitivamente le fiamme. Le cause furono associate a un corto circuito nella notte. Le fiamme causarono cedimenti e crolli, e anche i marmi si danneggiarono pesantemente, anche a causa dello shock termico causato dall'acqua gelida dei getti di spegnimento. La stessa Sindone rischiò di essere distrutta ma fu sottratta alle fiamme dai pompieri, i quali sfondarono la teca in vetro contenente la cassetta in legno e argento che custodiva il telo. Per evitare il collasso dell'intera struttura, furono poste cerchiature a catene metalliche.

Nel giro di poco tutte le forze disponibili furono mobilitate. Si chiese aiuto anche ai Comandi vicini. Le prime squadre giunte dovettero rapidamente elaborare un piano, distribuendosi su cinque zone di intervento, tenendo ben presente una delle priorità assolute in campo dei beni culturali e religiosi: portare fuori e in salvo, la Sacra Sindone. Nel 1993, proprio per i lavori di restauro, l’urna che conteneva la Sindone era stata trasferita in una teca provvisoria, sistemata dietro l’altare maggiore del Duomo, sotto otto strati di cristallo antiproiettile, che avrebbe dovuto proteggere quel celeberrimo oggetto di culto anche da eventuali atti sconsiderati. In rapida successione giunsero decine e decine di vigili, raggiungendo il massimo numerico intorno all’una di notte con ben 181 uomini. Giunsero persino dai Comandi di Milano, Vercelli, Biella, Novara, Asti e Alessandria, che si unirono alle forze di casa.

Vennero utilizzate come mezzi: 14 autopompe, 9 autobotti, 10 autoscale, 1 piattaforma tridimensionale, 3 automezzi aeroportuali e più molti altri automezzi di supporto.

Da ricordare le squadre all’interno del Duomo che intervennero creando protezione alla teca. Davanti a loro la cappella diventava un’immensa fornace che divorava il tavolato in legno del ponteggio, portando la temperatura a circa 1000° C, tanto da mettere seriamente a rischio la stabilità dell’edificio.

 

Riferimenti Bibliografici/Sitografici: