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Febbraio 2024,

A cura di M. Antonelli, G. Basile

Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

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Sono trascorsi più di dieci anni dalla pubblicazione del rivoluzionario e innovativo DPR 151/2011 per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, l’introduzione delle categorie e l’accorpamento dell’elenco delle attività soggette, nel tempo i professionisti ed anche la committenza, hanno imparato ad apprezzare le novità introdotte in merito ai rischi e alla complessità dell’attività; e poteva essere una valido strumento per permettere di tempi decisamente più certi e rapidi per l’operatività delle aziende. 

Il DPR 151/2011 ha aggiunto un ulteriore tassello verso quel passaggio verso l’autonomia totale del tecnico, ma la condizione per questa autonomia passa attraverso, capacità, conoscenza, esperienza e formazione continua, e il legislatore ha introdotto la condizione obbligatoria il DM 5/8/2011 strumento necessario per garantire uno standard di conoscenza elevato per la sicurezza antincendio, senza tralasciare la responsabilità al Professionista Antincendio, insieme ai tanti continui aggiornamenti; un strumento per la transizione dal metodo puramente prescrittivo ad una a condizione verso il prescrittivo, anche se le soluzioni conformi rappresentano percentuali che supera l’80% quindi altissime. 

Ma oramai era nell’aria da tempo la volontà di rivedere il 151 sempre verso una ulteriore transizione verso l’autonomia del Professionista Antincendio e in questo FOCUS vogliamo dare le prime fondamentali informazioni su cosa il legislatore si appresta a pubblicare.

 

Disegno di Legge 

Approda alla Camera il Ddl delega, edito dal Cdm, che prevede un nuovo decreto legislativo in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti senza marcatura CE.

Dopo l’assegnazione alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Affari Sociali, si resta in attesa dell’inizio dei lavori sul testo del Ddl delega sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo il principio della proporzionalità, e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (A.C. 1640), che contiene anche l'indicazione per l'adozione di un decreto legislativo in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti senza marcatura CE.

L’obiettivo risulta quello di eliminare alcuni procedimenti ritenuti non più, il tutto entro il 31 agosto 2024. Il professionista antincendio non sarà più accompagnato dalla presenza costante dei Vigili che avranno da quest’anno il ruolo esclusivo di controllare e vigilare.

 

La semplificazione delle procedure antincendio 

La semplificazione delle procedure antincendio e dei procedimenti autorizzativi per l’immissione sul mercato di prodotti ha come obiettivo di promuovere l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Come previsto dall’art. 5 del testo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 relativa alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. revisione delle attività soggette ai procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
  2. semplificazione dei procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività;
  3. semplificazione dei procedimenti autorizzativi rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al d.Lgs. n. 222/2016, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  4. semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, al fine della conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, destinati a legislazione vigente all’attuazione delle predette attività di vigilanza e all’incentivazione del personale addetto, utilizzando eventualmente a tale fine anche le somme derivanti dalle sanzioni conseguenti alle attività di controllo;
  5. semplificazione delle procedure sanzionatorierelative alle contravvenzioni in materia di prevenzione degli incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro, come definiti ai sensi dell’articolo 62 del d.Lgs. n. 81/2008 anche prevedendo l’applicazione, ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni stesse, delle disposizioni del capo II del d.Lgs. n. 758/1994.

 

Semplificazione dei controlli

La semplificazione punta anche all’eliminazione delle attività in categoria C che prevedono l’uscita obbligatoria (e non a campione come per le attività A e B) da parte dei Vigili del Fuoco.

L’altro fronte modificabile dalla semplificazione è quello delle declaratorie con i relativi limiti di assoggettabilità che andrebbero visti al rialzo con la conseguente uscita delle attività a minor rischio. Si seguirà il principio della proporzionalità dell’azione amministrativa, come già avviene per effetto del Dpr 151 del 2011, i procedimenti dovranno essere calibrati in funzione della gravità del rischio e delle dimensioni e della complessità delle attività “soggette”.

Si otterranno due sole categorie di rischio per le attività soggette agli adempimenti, eliminando l’obbligatorietà del controllo ai fini dell’attestazione della conformità antincendio, lasciando al Corpo nazionale di vigili del fuoco esclusivamente, il controllo a posteriori a fronte delle possibili modifiche da effettuare ed asseverate dal tecnico abilitato incaricato dal titolare dell’attività, che consentono l’immediato esercizio dell’attività alla presentazione della SCIA presso i Comandi. Rimarrà il procedimento di valutazione del progetto, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 151/2011, per le attività a maggior rischio di incendio.

 

Prodotti non soggetti a marcatura CE: controlli a campione

 

Immagine che contiene interno, dadi

Descrizione generata automaticamente

Il Ddl propone anche la semplificazione dei procedimenti per l’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti ai fini antincendio, ma non soggetti alla marcatura CE, eliminando la necessità della previa autorizzazione ai fini della loro commercializzazione, che verrà sostituita con una certificazione dei requisiti di sicurezza antincendio prodotta da parte del fabbricante. Si potranno immettere direttamente i prodotti sul mercato, a fronte di controlli a campione eseguiti a posteriori dal Corpo nazionale su esemplari acquistati dal libero mercato. Si tratterà di favorire l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza. Più nel dettaglio, l’obiettivo è eliminare le omologazioni dei prodotti rilevanti ai fini antincendio ed i loro rinnovi, sostituendolo con certificazioni dei requisiti da parte degli stessi fabbricanti, consentendo una forte accelerazione nell’iter di commercializzazione.

 

Sitografia/Bibliografia