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Il D.M. 25 gennaio 2019 ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione l’obbligo di predisporre il sistema di «gestione della sicurezza antincendio» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all’altezza antincendi. Il 30 settembre 2022 è scaduto l'ultimo termine per l'adeguamento degli edifici esistenti.
Gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019), devono essere adeguati entro il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) con l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.
Per le restanti disposizioni, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.M. 25 gennaio 2019 era stato prorogato al 30 settembre 2022 (sei mesi dal termine dello stato di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022).
L'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.