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Per fare chiarezza sull’errata interpretazione riportata da alcune testate web in merito al Decreto del 7 giugno 2016, “Modifiche al precedente Decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n.139/2006. (16A04763) (GU n.146 del 24-6-2016),

ne riproponiamo in allegato il testo integrale, ribadendo che non vi è alcuna “proroga” sulla decorrenza del quinquennio previsto per le ore di aggiornamento obbligatorie e confermando la prima scadenza al 26 agosto 2016.

Come noto, l’art. 7 del DM 5 agosto 2011 stabilisce che, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del ministero dell’Interno, i professionisti antincendio devono frequentare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni. Al comma 1 dell’art. 7, in particolare, il nuovo decreto precisa ulteriormente i termini di decorrenza del quinquennio:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;

b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.

La dicitura “presente decreto” riportata al punto c) fa riferimento al DM 5 agosto 2011 e non al DM n. 146 del 24 giugno 2016, come diffuso da erronee interpretazioni. Il 26 agosto 2016, dunque, scadrà il primo “quinquennio di riferimento”. I professionisti antincendio che entro quella data non avranno frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi ministeriali. Il reintegro, con la riattivazione dell’iscrizione citata al punto b), sarà possibile al completamento delle 40 ore previste.