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L'articolo 2, comma 4-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, vengono novellati, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell'art. 4 del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:

* è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);

* è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).

 

ALLEGATO

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