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Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 29 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 che all’art. 3 prevede integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, nell’ambito di misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il settore energetico.
L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente, a seguito di un procedimento unico, in relazione alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale. Sono comprese le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L'autorizzazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e ogni altra eventuale autorizzazione, comprese quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo alle attività a rischio di incidente rilevante.

Il 27 aprile 2023 scade il termine per la la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005.
È consentita l'installazione di tali prodotti entro il 27 ottobre 2023, a decorrere dalla quale potranno essere installati prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
Per i materiali delle facciate è già in vigore, dal mese di dicembre 2022, l'obbligo di installare prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
Il riferimento normativo è il decreto del Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Sono previste la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, la semplificazione dei procedimenti, compresi quelli autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n.14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.
La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
Entro due anni (31 dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.
La legge legge 24 febbraio 2023, n.14 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) che stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina i.n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

 

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, con importanti modifiche, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.