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Il 7 ottobre 2023 scade il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) che all’art. 14 stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

 

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Il 7 ottobre 2023 scade il termine per completare l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici) esistenti, stabilito dall'art. 6, comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2014.
Sono soggette al D.P.R. 151/2011 le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo.
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà quindi essere presentata ai Comandi dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023 che ha prorogato al 25 settembre 2024 l'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio.
La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 16579 del 7 novembre 2022 ha confermato la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall'articolo 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, secondo cui si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabilito dall allegato DM 1 sett 2021.

 

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 29 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 che all’art. 3 prevede integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, nell’ambito di misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il settore energetico.
L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente, a seguito di un procedimento unico, in relazione alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale. Sono comprese le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L'autorizzazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e ogni altra eventuale autorizzazione, comprese quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo alle attività a rischio di incidente rilevante.