Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il 31 dicembre 2022 scade il termine per il completamento dell’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di scurezza antincendio, secondo le indicazioni del punto 13 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992.
La scadenza è stabilita dall'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021).
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992
Il 31 dicembre 2022 scade il termine per il completamento dell’adeguamento degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
La scadenza è stabilita dall'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
Secondo l'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16 luglio 2014 devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2022 i seguenti punti del Titolo III della regola tecnica:
13.1. Separazioni e comunicazioni
13.2. Resistenza al fuoco
13.3. Scale
13.4. Numero di uscite
13.5. Altre disposizioni, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12.
Le scadenze successive di adeguamento antincendio degli asili nido sono fissate al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2027.
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento in merito al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022 che ha prorogato al 25 settembre 2023 le disposizioni previste all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
La disposizione conferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’articolo 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Pertanto dal 25 settembre 2022 si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
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