Il 31 dicembre 2022 scade il termine per il completamento dell’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di scurezza antincendio, secondo le indicazioni del punto 13 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992.
La scadenza è stabilita dall'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021).
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
Come reagisce un determinato materiale al fuoco?
Questa è la domanda che il professionista antincendio si pone per poter eseguire una corretta valutazione del rischio considerando sia l’edificio che il contenuto di un’attività soggetta e ormai anche non soggetta.
Le novità introdotte dal DM 14.10.2022 in modifica al DM 26.06.1984, al DM 10.03.2005 e al DM 3.08.2015 hanno voluto imporre non solo un linguaggio europeo comune ma anche sottolineare l’importanza della scelta dei materiali omologati o certificati.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 2022 che stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
In particolare è abrogata la classificazione italiana secondo il D.M. 26 giugno 1994 e rimangono valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.
Inoltre la normativa apporta modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi.
Decreto 14 ottobre 2022:
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento in merito al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022 che ha prorogato al 25 settembre 2023 le disposizioni previste all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
La disposizione conferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall’articolo 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Pertanto dal 25 settembre 2022 si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022.
Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.
In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d’incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
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