Il 7 ottobre 2023 scade il termine per il completamento dell'adeguamento antincendio delle aerostazioni, stabilito dall'art. 6 comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell''interno 17 luglio 2014 (modificato dall'articolo 45-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120).
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.
Il 7 ottobre 2023 scade il termine per completare l'adeguamento antincendio delle macchine elettriche (trasformatori elettrici) esistenti, stabilito dall'art. 6, comma 1 lettera c) del decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2014.
Sono soggette al D.P.R. 151/2011 le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 metro cubo.
Entro il 7 ottobre 2023 dovrà quindi essere presentata ai Comandi dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa ai lavori di adeguamento effettuati.
A seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione relative all’oggetto, si segnala che il richiamo normativo inserito al punto 4.1 comma1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021: “…..nonché operazioni di trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.” è un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV e va quindi espunto.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023 che ha prorogato al 25 settembre 2024 l'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio.
La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 16579 del 7 novembre 2022 ha confermato la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall'articolo 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, secondo cui si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabilito dall allegato DM 1 sett 2021.
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