31/12/2024 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE ALBERGHIERE
Il 31 dicembre 2024 scade il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi.
Secondo l'art. 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, la proroga al 31 dicembre 2024 è riservata solamente a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno SEI delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche.
Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti ad applicare specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio
MARCATURA CE DI MATERASSI ANTIDECUBITO
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento sull'obbligo della marcatura CE di materassi antidecubito, lettini ed altri mobili imbottiti da utilizzare nelle strutture sanitarie.
Per i materassi antidecubito destinati alla degenza è richiesta la classificazione 1IM oltre alla marcatura CE prevista dal decreto legislativo 137/2022.
Per altri manufatti di tipo imbottito ad uso diagnostico, quali sedute, lettini o poltrone odontoiatriche, è sufficiente la marcatura CE.
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il 4 ottobre entra in vigore il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 che stabilisce i criteri di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la preparazione all'emergenza costituisce una delle importanti misure organizzative e gestionali che garantiscono, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l'attività e che si deve sviluppare e mantenere per tutta la durata della vita dell'attività.
PROROGA al 25 settembre 2025 dell'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 per la QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI ANTINCENDIO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024 che all'art. 1 prevede la proroga al 25 settembre 2025 dell'attuazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione per i tecnici manutentori.
L’art. 2 del decreto inoltre stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 hanno svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione.
Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2024.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024 è stata pubblicato il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 inerente l’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
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