Sta per concludersi il regime transitorio Certificato di prevenzione incendi con validità UNA TANTUM per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
L'art. 11 del regolamento di prevenzione incendi stabilisce che i titolari di attività soggette, rilasciato tra 1° gennaio 2000 ed il 7 ottobre 2011 ai sensi della previgente normativa del D.M. 16 febbraio 1982, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro la data del 7 ottobre 2021.
Decreto “Minicodice” - Bozza
• Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
• Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs. 81/2008 esclusi cantieri temporanei e mobili
• Entra in vigore dopo 1 anno
• Le regole tecniche di prevenzione incendistabiliscono i criteri di progettazione,realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
• Per i luoghi di lavoro a basso rischio diincendio:
• Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
• Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs. 81/2008 esclusi cantieri temporanei e mobili
• Entra in vigore dopo 1 anno
• Le regole tecniche di prevenzione incendistabiliscono i criteri di progettazione,realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
• Per i luoghi di lavoro a basso rischio diincendio:
• Criteri in allegato
• Luoghi di lavoro diversi
Attività a basso rischio:
• Non soggette e senza regola tecnica verticale
• Solo un responsabile dell’attività
• Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
• Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
• Quota piani compresa tra -5 m e 24 m
• Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (900 MJ/m2)
• Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
• Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Attività a basso rischio:
• Non soggette e senza regola tecnica verticale
• Solo un responsabile dell’attività
• Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
• Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
• Quota piani compresa tra -5 m e 24 m
• Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (900 MJ/m2)
• Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
• Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Decreto "G.S.A" - Bozza
- Criteri per gestione sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
- Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs.81/2008
- Per cantieri temporanei e aziende R.I.R. si applicano solo artt. 4 (designazione addetti), 5(formazione addetti), 6 (requisiti docenti).
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