Decreto "G.S.A" - Bozza
- Criteri per gestione sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
- Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs.81/2008
- Per cantieri temporanei e aziende R.I.R. si applicano solo artt. 4 (designazione addetti), 5(formazione addetti), 6 (requisiti docenti).
Decreto “Minicodice” - Bozza
• Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
• Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs. 81/2008 esclusi cantieri temporanei e mobili
• Entra in vigore dopo 1 anno
• Le regole tecniche di prevenzione incendistabiliscono i criteri di progettazione,realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
• Per i luoghi di lavoro a basso rischio diincendio:
• Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per
luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
• Si applica ai luoghi di lavoro art. 62 D.Lgs. 81/2008 esclusi cantieri temporanei e mobili
• Entra in vigore dopo 1 anno
• Le regole tecniche di prevenzione incendistabiliscono i criteri di progettazione,realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili
• Per i luoghi di lavoro a basso rischio diincendio:
• Criteri in allegato
• Luoghi di lavoro diversi
Attività a basso rischio:
• Non soggette e senza regola tecnica verticale
• Solo un responsabile dell’attività
• Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
• Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
• Quota piani compresa tra -5 m e 24 m
• Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (900 MJ/m2)
• Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
• Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Attività a basso rischio:
• Non soggette e senza regola tecnica verticale
• Solo un responsabile dell’attività
• Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
• Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
• Quota piani compresa tra -5 m e 24 m
• Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (900 MJ/m2)
• Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
• Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Norme di sicurezza antincendio applicabili alla realizzazione delle gallerie ferroviarie che hanno diretto impatto anche sui procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/11. Nota prot. n. 14859 del 06.11.2017: la normativa italiana, al momento cogente, è rappresentata dal Decreto Ministeriale sulla Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie del 28/10/2005 (pubblicato in G.U.R.I. n. 83 del 08/04/2006).
La Commissione Europea (EC) ha elaborato la Specifica tecnica sulla Sicurezza in Galleria (Safety in Railway Tunnels – definita STI/SRT), approvata con il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2014 ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio del 2015.
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