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Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022.
Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l'articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi per i quali si applicano le specifiche regole tecniche verticali di prevenzione incendi, oppure il «minicodice», oppure il codice di prevenzione incendi.
In particolare, il campo di applicazione nell'allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti (punto 1, comma 2 dell'allegato) come quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti una serie di requisiti aggiuntivi (affollamento fino a 100 occupanti, superficie fino a 1000 mq, piani situati tra -5 e 24 metri, carico d’incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/mq, sostanze pericolose trascurabili e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.