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L'art. 13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per completare i lavori di adeguamento delle gallerie ferroviarie in esercizio, indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio.
La proroga è motivata dalla necessità di omogeneizzare la normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario. E' prevista quindi l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione.
Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011.
La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

 

Leggi qui l'articolo completo sulle Norme di sicurezza Antincendio applicabili alla realizzazione delle gallerie ferroviarie

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