Il 6 maggio 2021 scade il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione esistenti, di altezza antincendio superiore a 54 metri.
Si tratta, orientativamente, dei condomini che hanno più di 18 piani.
La scadenza è indicata dall’art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, di modifica del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che stabilisce l’obbligo di adeguare, negli edifici di altezza antincendio superiore a 54 e fino a 80 metri, gli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e, negli edifici di altezza antincendio superiore a 80 metri, i sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
L'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
La successiva scadenza per l'adeguamento degli edifici destinati ad abitazioni, relativa agli adempimenti gestionali, è fissata al 31 ottobre 2021 ed è legata alla data di conclusione dello stato di emergenza sanitaria in atto.