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Il 28 novembre 2018 la seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco ha approvato la nuova bozza del "nuovo DM 10/03/1998" sui generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.


La nuova bozza di decreto che supporta il DM 10 marzo 1998 attende l'approvazione del Ministero del Lavoro.
Il nuovo testo è stato snellito e semplificato, da 60 pagine si è passati a 42 del nuovo testo.
Su richiesta del CNI nel decreto non si cita esplicitamente il Codice di prevenzione incendi (DM 03 agosto 2015) ma evidenzia che “il rispetto di una norma o di una regola tecnica di prevenzione incendi garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e la realizzazione di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio".
Altra modifica annunciata riguarda la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco): da 20 viene incrementata a 30 metri, in linea con il profilo di rischio A 1 del Codice. 
Inoltre, se le misure prescrittive riportate nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro, potrà adottare metodologie prestazionali oppure può ricorrere a misure che garantiscano un livello di sicurezza analoga, come: risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, la riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza o la realizzazione di ulteriori uscite di piano.
E’ prevista infine la riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio.
La valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili. Il provvedimento dunque evidenzia che il rischio non può essere ridotto a zero.
Il datore di lavoro pertanto, deve adottare le misure per ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, creare vie e uscite di emergenza, ricorrere a misure per una rapida segnalazione dell’incendio, assicurare la presenza di mezze e misure per l’estinzione dell’incendio, garantire l’efficienza dei sistemi di protezione, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi.
Il testo annuncia che il piano di emergenza sia obbligatorio nei luoghi in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro a rischio. Nel piano di emergenza deve contenere i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.