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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 agosto 2017 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Le norme tecniche contenute nel Decreto, in vigore dal 25 agosto 2017, si applicano alle attività scolastiche di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 individuate con il numero 67, esistenti alla data del 25 agosto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

È specificato che le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi contenute nel Decreto del Ministero dell’interno 26 agosto 1992, almeno fino al 31 dicembre 2019 (data entro la quale si deciderà per l’esclusiva applicazione in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell’interno d’intesa col Ministero dell’istruzione).

L’ambito di applicazione comprende edifici o locali adibiti ad attività scolastiche di ogni ordine e grado, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti. Rimangono escluse le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono comunque costituire un utile riferimento.

Fonte: FTS Foglio Tecnico di Aggiornamento Sicurezza