Le disposizioni si applicano come disposto di seguito dall’Art 2 del campo di Applicazione.
Articolo 2 (Campo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui all’articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69
a 73; 75;76.
1-bis. Per le sole attività individuate ai punti:
66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta e
dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido;
69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita
e l’esposizione di beni;
71;
72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre;
75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;
è fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni indicate all’art. 5, comma 1-bis, di seguito riportato, in alternativa a quelle di cui all’art. 1, comma 1.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano alle attività, di cui al precedente comma 1, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime disposizioni si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività esistenti di cui al precedente comma 1, non rientranti nei casi di cui al precedente comma 2, si continuano ad applicare le specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui all’ articolo 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva altresì la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, all’intera attività.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.