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Lo scorso 1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di D.L. che introduce nuove norme circa la salute e la sicurezza sul lavoro per le navi trasporto passeggeri.

Il provvedimento dà attuazione all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le nuove norme cercano di prevenire e limitare gli incidenti e i sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l'inquinamento, attraverso regole costruttive da applicare alle navi, in particolare a:
- regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;
- regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;
- caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
- caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
- previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;
- caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;
- caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;
- piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua.
Degna di nota, tra le varie disposizioni introdotte, è quella che stabilisce che le navi di stazza lorda pari o superiore a 1.600 tonnellate debbano essere costruite in modo tale da ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale dai rumori secondo il codice IMO regolato dal comitato per la sicurezza marittima con risoluzione MSC.337(91).

Inoltre, si evidenzia l'introduzione di due elementi importanti.

Il primo riguarda la definizione di serranda tagliafuoco, del dispositivo montato in una condotta di ventilazione che normalmente rimane aperto per facilitare il flusso nella condotta, in caso di incendio, viene chiuso per prevenire il flusso nella condotta e contenere il passaggio del fuoco.

 

La seconda definizione introdotta concerne la serranda tagliafumo, un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, in caso di incendio viene chiuso per prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fumo e di gas caldi. 

Le navi in questione devono avere a bordo almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco. Quelle  invece costruite a partire dal 1° gennaio 2018 devono avere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ogni vigile del fuoco.

Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, gli apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente.

Le navi costruite costruite prima del 1° gennaio 2018 devono uniformarsi alle disposizioni della regola in questione entro la prima visita di controllo periodica successiva al 1° luglio 2019.