Capitolo V.7: Attività scolastiche
Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti (1).
2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.