ANALISI DELLE CRITICITÀ E CAUSE DI INCENDIO IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI: UN APPROFONDIMENTO TECNICO
10 Novembre 2024,
A cura di Ingegnere G. Basile, M. Antonelli
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

Introduzione
Gli impianti fotovoltaici (FTV) sono una componente fondamentale per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tuttavia, come ogni tecnologia, presentano rischi di incendio che richiedono un'attenta analisi, soprattutto quando si trovano in fase di emergenza. L’incendio che coinvolge impianti fotovoltaici può presentare peculiarità legate alla presenza di tensioni elevate, materiali e dispositivi elettronici, che possono generare situazioni di pericolo difficili da individuare immediatamente. Il seguente articolo si propone di analizzare le cause più comuni di incendio legate agli impianti fotovoltaici, e le modalità per risalire alla loro origine.
Riferimenti normativi
- Guida VF 1324 del 07/02/2012 e al Regolamento UE 305/2011.
Delineano le linee guida per la progettazione sicura degli impianti fotovoltaici. Individuano soluzioni per garantire la sicurezza contro incendi, la propagazione di fumo e il rischio di elettrocuzione. Si fa presente che in alcuni casi, la valutazione del rischio potrebbe non rientrare tra le competenze del progettista e richiede il coinvolgimento di altri specialisti.
- Guida all’installazione degli impianti fotovoltaici 5158, 2010
- Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7/2/2012 "Guida per I ‘installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"
- CEI 82-25: Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete.
- CEI 81-28: Protezione contro i fulmini per impianti fotovoltaici.
- IEC TS 62446-3: Normativa per la manutenzione e la documentazione degli impianti fotovoltaici.
- CEI 64-8: Requisiti di sicurezza per impianti fotovoltaici (Sezione 712).
Struttura e Componenti di un Impianto Fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è composto principalmente da tre componenti fondamentali (rif. 1):
- le strutture di sostegno,
- i pannelli fotovoltaici (moduli),
- e il gruppo di conversione, noto come inverter.
Questi componenti lavorano insieme per convertire l'energia solare in energia elettrica, che può essere immessa nella rete o utilizzata direttamente.
- Strutture di Sostegno: Le strutture sono progettate per ancorare i pannelli fotovoltaici alla superficie del tetto o al terreno. Possono essere realizzate in vari materiali, tra cui alluminio e legno. A seconda della tecnologia, gli impianti possono presentare bulloni a vista o sistemi più innovativi senza bulloni.
- Pannelli Fotovoltaici: I moduli fotovoltaici sono costituiti da celle semi-conduttrici di silicio (mono o policristallino), che convertono la luce solare in energia elettrica. Le celle sono protette da strati di vetro temperato e materiali come il polimero Tedlar, che garantiscono la protezione meccanica e la resistenza alle intemperie.
- Inverter: Il gruppo di conversione (inverter) è il dispositivo che trasforma la corrente continua (DC) prodotta dai pannelli in corrente alternata (AC) adatta per l’immissione nella rete elettrica. La tensione in ingresso all’inverter varia con il numero di pannelli e stringhe fotovoltaiche collegate, mentre la tensione in uscita per uso domestico è generalmente di 230V a 50Hz.
Cause Comuni di Incendio negli Impianti Fotovoltaici
La causa di incendio negli impianti fotovoltaici può derivare da vari fattori legati sia a difetti nei componenti che a errori durante l’installazione e la manutenzione. Di seguito vengono analizzati i principali fattori che contribuiscono agli incendi:
- Arco Elettrico: Una delle cause più frequenti di incendio in impianti fotovoltaici è l'arco elettrico, che si sviluppa quando vi sono connessioni lente o allentate nei cavi e nelle scatole di giunzione. L’arco elettrico può generare temperature molto elevate, sufficienti a innescare il materiale circostante. L'arco elettrico, a differenza di quello alternato, può persistere per periodi più lunghi, aumentando il rischio di propagazione dell'incendio, anche a distanza di ore dall'inizio del fenomeno.
- Hot-Spot: Il fenomeno degli “hot spot” si verifica quando una parte del pannello fotovoltaico si surriscalda a causa di ombreggiamento, sporcizia o difetti di fabbricazione. Se non protetto adeguatamente, questo surriscaldamento localizzato può danneggiare le celle fotovoltaiche, provocando la rottura del vetro e l'infiltrazione di umidità, creando così un ambiente favorevole alla formazione di corto circuiti e incendi. La presenza di diodi di bypass in ogni stringa di celle fotovoltaiche può aiutare a prevenire tale fenomeno, ma un errato posizionamento o l'assenza di diodi può incrementare significativamente il rischio.
- Ossidazione e Infiltrazioni: La perdita di ermeticità dei pannelli fotovoltaici, dovuta ad un difetto di fabbricazione o a un danneggiamento durante l'installazione, può provocare infiltrazioni di acqua. L’umidità può causare l’ossidazione delle connessioni interne, aumentando il rischio di cortocircuiti. Inoltre, le connessioni lente o danneggiate nei quadri di campo o nelle scatole di giunzione possono favorire l’insorgere di archi elettrici, che, come già descritto, sono tra le principali cause di incendio.

Rif. 1: Il sistema ftv è in pratica un generatore di tensione continua. tale tensione viene trasformata in tensione alternata al fine di potersi interfacciare con la rete del gestore dell'energia. si vedano a tal proposito, lo schema di principio e lo schema elettrico di un impianto ftv di seguito riportati.
- Guasti nei Moduli: I pannelli fotovoltaici, come ogni altro dispositivo elettronico, possono soffrire di guasti legati alla saldatura tra le celle o alla scarsa qualità dei materiali utilizzati. Questi difetti possono causare un malfunzionamento delle celle, generando un arco elettrico o un “hot spot” che porta alla combustione dei materiali circostanti.
- Cavi e rischio di archi elettrici:
- I cavi dei pannelli fotovoltaici sono esposti a diverse condizioni che possono causare il degrado dell'isolamento (raggi UV, alte temperature, esposizione prolungata al sole, e danni causati da animali).
- Il deterioramento dell'isolante può causare archi elettrici in corrente continua, che non solo riducono l'efficienza energetica, ma possono anche innescare incendi pericolosi.
- Problemi relativi ai quadri stringa:
- Il malfunzionamento dei quadri stringa, in particolare quelli posti in posizioni errate (ad esempio sotto le falde del tetto), può causare l'ingresso di acqua, aumentando il rischio di cortocircuiti e incendi. L'acqua all'interno dei quadri stringa è spesso causata da errori di installazione, come il posizionamento errato dei quadri alla fine della falda del tetto.
- La protezione IP dei quadri stringa deve essere adeguata, e la presenza di acqua può compromettere la loro sicurezza.
- Le connessioni difettose o non protette adeguatamente possono causare il surriscaldamento, e le correnti iniettate dai pannelli fotovoltaici possono mantenere attivo l'incendio se non viene interrotta l'alimentazione.

Rif. 2. Schema impianto fotovoltaico
- Rischi legati agli inverter: Gli inverter, se non adeguatamente dimensionati per il raffreddamento, possono surriscaldarsi e diventare un punto di innesco per incendi. La situazione può aggravarsi se l'inverter si trova in un locale dove il fuoco può propagarsi ad altre apparecchiature.
Identificazione della Causa di Incendio
La fase di investigazione dopo un incendio che coinvolge un impianto fotovoltaico richiede una serie di accertamenti tecnici mirati a determinare se l'impianto stesso è la causa dell'incendio o se è stato coinvolto come conseguenza di un altro fattore, come un cortocircuito in altre aree dell’edificio.
Le operazioni di indagine devono concentrarsi su alcuni punti critici:
- Connessioni e Scatola di Giunzione: Ispezionare le connessioni a vite per verificare eventuali segni di surriscaldamento o arco elettrico. La presenza di connessioni allentate potrebbe essere una prova cruciale per determinare che l’arco elettrico sia la causa dell’incendio.
- Visita ai Pannelli: Esaminare i pannelli fotovoltaici per rilevare segni di ossidazione o danneggiamenti evidenti nelle saldature tra celle, che potrebbero aver causato il malfunzionamento e l’innesco dell'incendio. La presenza di macchie scure o bruciature sui pannelli è un chiaro indicatore di un problema legato alla connessione interna delle celle.
- Verifica di Infiltrazioni e Umidità: Controllare la presenza di infiltrazioni d’acqua o danni causati da esposizione alle intemperie, che possono compromettere l'ermeticità del pannello e aumentare il rischio di corto circuito e incendio.
Prevenzione e Raccomandazioni
Per ridurre i rischi di incendio associati agli impianti fotovoltaici, è fondamentale adottare alcune misure preventive:
- Manutenzione Periodica: Gli impianti fotovoltaici devono essere oggetto di controlli periodici, che includano la verifica delle connessioni elettriche, la pulizia dei pannelli e il controllo delle condizioni di impermeabilità delle scatole di giunzione. E’ importante ispezionare tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico, compresi i cavi, i quadri stringa, gli inverter e le connessioni, per prevenire il rischio di incendio.
- Corretto Posizionamento dei Diodi di Bypass: È essenziale che i diodi di bypass siano correttamente installati e funzionanti, per evitare il rischio di hot spot causati dall'ombreggiamento o dalla sporcizia sui pannelli.
- Formazione del Personale: Gli operatori coinvolti nell'installazione, manutenzione e ispezione degli impianti fotovoltaici devono essere adeguatamente formati sui rischi specifici legati a questi impianti e sulle procedure da seguire in caso di incendio.
- Progettisti: È essenziale che i progettisti e gli installatori fotovoltaici seguano le normative di sicurezza (CEI, IEC, EN) per ridurre i rischi e garantire un funzionamento sicuro degli impianti.
Conclusione
L'incendio di impianti fotovoltaici può derivare da una serie di cause tecniche legate alla qualità dei materiali, all'installazione e alla manutenzione. La comprensione delle cause comuni di incendio e la corretta gestione delle operazioni di indagine sono cruciali per determinare l'origine dell'incidente e migliorare la sicurezza degli impianti fotovoltaici. La prevenzione, attraverso un’attenta manutenzione e un'installazione conforme agli standard, rimane la miglior strategia per ridurre il rischio di incendi.
La responsabilità dei professionisti coinvolti è fondamentale per garantire la sicurezza dell'impianto e degli occupanti degli edifici dove sono installati. L'adozione di protocolli di sicurezza dettagliati, come quelli esemplificati nella scheda di raccolta dati, aiuta a migliorare la gestione del rischio e l'efficacia degli interventi in caso di emergenza.

Chiarimento della nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012
La nota prot. 1324 del 7/02/2012 si concentra sulle linee guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici, in particolare per quanto riguarda la sicurezza antincendio. Si riportano i dettagli tecnici su come gli impianti fotovoltaici devono essere progettati e installati per evitare rischi di propagazione di incendi, nonché sulle modalità di valutazione del rischio e gli adempimenti normativi da seguire per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Ecco una sintesi dei punti principali:
- Guida come Strumento di Indirizzo: La guida non è vincolante ma fornisce soluzioni pratiche per garantire la sicurezza, in linea con il Regolamento (UE) n. 305/2011. Sono possibili altre soluzioni alternative, purché vengano raggiunti gli obiettivi di sicurezza.
- Valutazione del Rischio: L'installazione di un impianto fotovoltaico può comportare un aggravio del rischio incendio. La guida richiede di valutare aspetti come l'interferenza con il sistema di ventilazione, la propagazione dell'incendio, la sicurezza degli operatori e quella degli addetti alle operazioni di soccorso. Se il rischio incendio aumenta, devono essere rispettati gli adempimenti del DPR 151/2011, che possono comprendere la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o del progetto.
- Requisiti Tecnici: Gli impianti fotovoltaici devono essere installati in modo tale da evitare la propagazione di incendi dal generatore fotovoltaico al fabbricato, per esempio utilizzando strutture e materiali di copertura incombustibili (classe 0 o classe A1). Devono essere rispettate le specifiche per la distanza dagli elementi di compartimentazione antincendio e la presenza di dispositivi di emergenza per la sezionatura del generatore fotovoltaico in caso di incendio. È fondamentale che i moduli fotovoltaici, gli inverter e le altre apparecchiature siano installati secondo le normative relative alla sicurezza antincendio, e che le caratteristiche tecniche di resistenza al fuoco degli impianti siano documentate.
- Impianti Fotovoltaici Esistenti: Gli impianti fotovoltaici già attivi, ma non ancora conformi alla guida, devono essere messi a norma solo per quanto riguarda i dispositivi di emergenza e la segnaletica di sicurezza. Se l’impianto è stato messo in funzione prima dell’entrata in vigore della guida, bisogna rispettare i requisiti previsti dal DPR 151/2011 e assicurarsi che i dispositivi di emergenza siano funzionali.
- Valutazione della Classe di Resistenza al Fuoco: Per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle coperture, si fa riferimento alla normativa UNI EN 13501-5:2009, che definisce la classificazione della resistenza degli elementi da costruzione. Per i moduli fotovoltaici, devono essere certificati secondo il DM 10 marzo 2005 in relazione alla loro reazione al fuoco.
- Dispositivi di Sezionamento e Sicurezza: Ogni impianto fotovoltaico deve essere dotato di un dispositivo di emergenza per la sezionatura, in modo che l'impianto possa essere scollegato in caso di emergenza. I dispositivi di sezionamento devono essere facilmente accessibili e chiaramente segnalati, in modo che possano essere utilizzati anche dagli operatori di soccorso.
In conclusione, la guida e la nota forniscono una serie di linee guida dettagliate per garantire che gli impianti fotovoltaici siano sicuri dal punto di vista antincendio, con indicazioni specifiche riguardo alla progettazione, all'installazione e alle procedure di verifica. Gli operatori devono assicurarsi che gli impianti rispettino questi requisiti per evitare rischi di incendio e per garantire la sicurezza sia degli utenti finali che degli operatori di soccorso in caso di emergenza.
Riferimenti:
- Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici, NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI Capannelle – ROMA;
- Guida Installazione Impianto Fotovoltaico 5158_2010;
- Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del7l2l20l2 "Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012";
- Impianti fotovoltaici e rischio elettrico, Corso ProFire, Ing. Calogero TURTURICI Comandante VVF Milano.
La reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione
Prevenzione incendi e requisiti acustici passivi
5 giugno 2024,
A cura di P.I. G. Tinti, Ing. G. Basile M. Antonelli
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

In Prevenzione Incendi quando si parla di “Materiali” a volte Progettazione, Committenza e Tecnici hanno la percezione di una minor importanza magari rispetto alla resistenza delle strutture su cui si concentra la massima attenzione.
Questo il primo grande errore nella valutazione dei rischio per le attività soggette a procedure di prevenzione incendi.
Il grado di partecipazione di un materiale al fuoco molto spesso disatteso determina le tempistiche, la modalità di propagazione la crescita e sviluppo di un incendio.
Troppi sono i casi che si susseguono (molto spesso anche gli edifici di grande altezza e beni tutelati ) in cui l’incendio potenzialmente controllabile diventa ingestibile, la causa è principalmente dovuta dalla classe di reazione al fuoco che determina la crescita e la curva naturale dell’incendio.
Come reagisce un determinato materiale al fuoco?
Come coniugare i requisiti in termini di prestazioni acustiche interne e quelli di prevenzione incendi?
Come posso valutare la reazione al fuoco di un tendaggio fonoassorbente? E quella di un pannello a parete?
Questa sono domande che molti professionisti antincendio si pongono per poter eseguire una corretta valutazione del rischio e per poter effettuare una scelta corretta dei materiali di rivestimento di un’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.
Un poco di teoria ….
La reazione al fuoco è definita come il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto; è una caratteristica dal materiale stesso e viene convenzionalmente espressa in CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO.
La scelta di materiali e l’utilizzo di materiali con un’adeguata classe di reazione al fuoco è uno strumento di protezione passiva ed ha lo scopo di:
- ridurre la velocità di propagazione dell’incendio affinché il fronte di fiamma non investa altri materiali combustibili
- aumentare conseguentemente i tempi di evacuazione prima del flash-over.
Il flash over o “incendio generalizzato” definisce quella fase dello sviluppo di un incendio al chiuso nella quale tutte le superfici esposte raggiungono la temperatura di accensione più o meno contemporaneamente e il fuoco si propaga rapidamente a tutto il compartimento.
In Italia la reazione al fuoco dei materiali è normata dal D.M. 26/06/1984 e dal D.M. 10/03/2005.
Il sistema di classificazione italiano – il D.M. 26 giugno 1984
Il D.M. del 1984 prevede una suddivisione dei materiali in 6 classi di reazione al fuoco, identificate con i numeri da 0 (materiale incombustibile) a 5 (materiale altamente infiammabile), mentre per i prodotti imbottiti le classi sono 3, identificate con i codici da IM1 a IM3.

Con il DM 26.06.1984 è stata istituita una procedura di Certificazione (ad opera di laboratori autorizzati dal Ministero dell’Interno) e di Omologazione (ad opera del Ministero dell’Interno) che ha validità 5 anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, il quale nella richiesta di rinnovo dovrà dichiarare che il prodotto di cui è stato certificato un prototipo non ha subito variazioni.
L’art. 2.7 del DM del 1984 stabilisce inoltre che il Produttore è tenuto a rilasciare la Dichiarazione di conformità del prodotto fornito (con esplicito riferimento al documento di trasporto riferito alla consegna di quel materiale) rispetto al prototipo certificato ed omologato. Stesso tipo di dichiarazione è a carico di eventuali rivenditori del materiale, nella stessa forma.
Il suddetto decreto codifica in maniera univoca i metodi di prova, la preparazione dei campioni e la procedura dell’Omologazione, cioè l’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti da installarsi nelle attività soggette alle norme di Prevenzione Incendi.
Il sistema di classificazione europeo – i D.M. 10 e 15 marzo 2005
Una vera rivoluzione è stata introdotta successivamente con l’emanazione del D.M. 10/03/2005, che, al fine di implementare i dettami della Direttiva Prodotti da Costruzione (ai fini della marcatura CE), ha introdotto una nuova classificazione di reazione al fuoco (Euroclassi), modificando nell’ambito della Reazione al fuoco, tutte le procedure connesse alla commercializzazione dei materiali definiti “prodotti da costruzione”.
La nuova classificazione prevede l’indicazione della classe di combustibilità (da A1 a F), della produzione di fumo (valori da s1 a s3) e di gocce (valori da d0 a d2) e della produzione di acidi nel caso dei cavi elettrici. Viene aggiunto inoltre un pedice che indica la destinazione di uso finale del prodotto (nessun pedice per tutti i prodotti ad esclusione dei pavimenti “FL” per applicazione a pavimento, “L” per isolanti lineari, “CA” per cavi).

Come il sistema italiano il sistema di classificazione europeo si basa su test di laboratorio: in particolare su quattro tipologie di prove in piccola scala e su un test di riferimento a grande scala, che consentono di ottenere la classificazione del prodotto attraverso la misurazione dei parametri significativi ai fini della partecipazione all'incendio.
In analogia con il D.M. 14/01/85, anche nel decreto del 2005 (allegato C) sono definite le classi di reazione al fuoco minime di alcuni prodotti senza che gli stessi debbano essere sottoposti a prova, prodotti il cui elenco viene periodicamente aggiornato.
Ai fini di adeguare le prescrizioni normative italiane alla nuova classificazione è stato emanato il cosiddetto “decreto ponte” - Decreto 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. Tale decreto fornisce le tabelle di equivalenza tra la vecchia e la nuova normativa oltre a fornire prescrizioni più dettagliate.
D.M. 14.10.2022: Modifiche ai decreti 26 giugno 1984, 10 marzo 2005 e 3 agosto 2015
Le novità introdotte dal DM 14.10.2022 in modifica al DM 26.06.1984, al DM 10.03.2005 e al DM 3.08.2015 hanno voluto imporre non solo un linguaggio europeo comune ma anche sottolineare l’importanza della scelta dei materiali omologati o certificati. Tale caratteristica dei materiali spesso si rileva fondamentale in caso di incendio.
Una prima novità introdotta riguarda la modifica all’articolo 4 del DM 10.03.2005 specificando che “per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”: questo implica non solo una determinata scelta di fornitura di materiali per una nuova attività ma anche una particolare attenzione in relazione alla RTV V13 (DM 29.03.2022) relativa alle chiusure d’ambito degli edifici civili con marchiatura e/o certificazione CE.
Una seconda novità consiste nella modifica dell’art. 10 del DM 26 giugno 84 con conseguente esclusione dalla procedura di omologazione e classificazione delle caratteristiche di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE. Non essendo possibile redigere una DOP per tali prodotti, il fabbricante dovrà redigere, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione.
Pertanto, il campo di applicazione del sistema di classificazione italiano viene notevolmente ridotto e, per effetto del D.M. 14 ottobre 2022, è limitato alle seguenti categorie di prodotti:
A) Elementi strutturali:
A.7 - Strutture pressostatiche e tendoni;
C) Installazioni tecniche:
C.1 - Tubazioni di scarico;
C.3 - Canalizzazioni per vani;
D) Materiali di arredamento:
D.1 - Sipari, drappeggi, tendaggi;
D.2 - Mobili imbottiti, materassi;
D.3 - Mobili fissati agli elementi strutturali;
E) Materiale scenico.

(Fonte eurolab.com)
I documenti attestanti la classe di reazione al fuoco di un materiale
Stante le modifiche introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022, per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione (DOP) di cui all’art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l’obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1.
Per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del DM 26 giugno 1984 la classe di reazione al fuoco è riportata nell’omologazione ministeriale, che ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza qualora il prodotto non abbia subito modifiche. L'omologazione si riferisce al prodotto nella sua interezza e non a parti di esso.

Prevenzione incendi e requisiti acustici passivi: la reazione al fuoco dei materiali fonoassorbenti
Per quanto riguarda la progettazione delle attività soggette al controllo prevenzione incendi (Allegato I del DPR 151/11), sia i vecchi decreti con approccio prescrittivo che il codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 impongono prescrizioni circa la reazione al fuoco dai materiali da utilizzare nelle vie di esodo e nei vari compartimenti antincendio delle attività.
Dall’altra parte il decreto del 23 giugno 2022: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ha introdotto, per le gare di appalto degli edifici pubblici, importanti novità sul tema del comfort acustico. In particolare:
- gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori di tempo di riverberazione TR, chiarezza C50 e intelleggibilità STI indicati nell’appendice C (Caratteristiche acustiche interne degli ambienti) della UNI 11367
- le scuole devono soddisfare i valori di comfort acustico interno (TR, C50 e STI) indicati nella UNI 11532-2 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Settore scolastico).
Il soddisfacimento di questi requisiti impone l’utilizzo di controsoffitti, rivestimenti e arredi con elevate caratteristiche fonoassorbenti che, contemporaneamente devono sottostare ai requisititi in termini di reazione al fuoco previsti dalle regole tecniche di prevenzione incendi. Si pensi ai pannelli che si trovano all’interno delle vie di esodo, dove, in caso di incendio, è fondamentale che i percorsi disposti per l’abbandono in sicurezza delle persone non contengano prodotti che amplifichino la propagazione dell’incendio e siano liberi da fumi e fiamme.
Alla luce di tutto questo fra i doveri del professionista antincendio c’è quello di verificare che il prodotto scelto dal progettista acustico possieda una classe di reazione al fuoco (classe italiana o classe europea per quanto appena visto) appartenente al gruppo (GM) indicato nella RTO o nella Regola Tecnica Verticale corrispondente.

Nella scelta dei pannelli o rivestimenti fonoassorbenti è necessario tenere conto del fatto che la classe di reazione al fuoco, non viene attribuita direttamente al prodotto in quanto tale, ma è funzione del suo impiego (pavimentazione, rivestimento parete, ecc.) e dell'effettiva posa in opera cioè delle condizioni che le ultime norme europee definiscono “end use'. Ciò comporta che lo stesso prodotto possa avere diverse classi di reazione al Fuoco se impiegato in maniera differente. In pratica la classe di reazione del prodotto è funzione del suo utilizzo. Per esempio, un prodotto impiegato come pavimentazione potrebbe avere una classe diversa se impiegato a soffitto, ovvero un prodotto appoggiato non ha la stessa classe qualora installato con un collante.
La classificazione di reazione al fuoco è inoltre strettamente legata alla modalità di posa in opera dei pannelli/rivestimenti; in cantiere sarà necessario rispettare le medesime condizioni di installazione del laboratorio (pannello in aderenza, sospeso, baffles, tipologia di adesivo utilizzato per l’incollaggio, tipologia di supporto, ecc). Una qualsiasi modifica fa decadere la corrispondenza con quanto sottoposto a prova, sia che si tratti di posa in opera “incollata” invece che “appoggiata” sia che si tratti di un diverso collante rispetto a quello utilizzato per la prova e previsto per la posa in opera.
Non è possibile estendere i risultati dei test di laboratorio per la reazione al fuoco con modelli di calcolo o tabelle, una diversa modalità di installazione deve essere nuovamente testata in laboratorio. Questo impone la conoscenza, da parte de posatore, delle corrette modalità di installazione del pannello/rivestimento, che verranno certificate mediante il controllo puntuale in cantiere e la “dichiarazione di corretta posa in opera”.
Un prodotto imbottito deve essere rigorosamente riprodotto con gli stessi componenti posizionati nel medesimo ordine del test di laboratorio; qualora esso sia commercializzato in maniera differente, l'autorizzazione alla commercializzazione (in termini di reazione al fuoco) decade automaticamente. Non è possibile, dalla reazione al fuoco dei singoli strati costituenti un prodotto imbottito, risalire alla reazione al fuoco del prodotto complessivo in quanto le reazioni chimico-fisiche che avvengono durante la combustione sono spesso molto diverse quando si accoppiano due o più materiali.

Prove e test per la certificazione al fuoco
Fondamentale risultano i test sperimentali sul prodotto che permettono l’attività di certificazione, tramite attrezzature specifiche presenti in laboratorio, quali (citandone alcune):
- Apparecchiatura SBI (UNI EN 13823) per prove su prodotti da costruzione,
- Fornetto ISO (UNI EN ISO 1182) per prove di non combustibilità su prodotti da costruzione,
- Pannello radiante pavimenti (UNI EN ISO 9239-1) per prove su prodotti da costruzione impiegati a pavimento,
- Piccola fiamma europea (UNI EN ISO 11925-2) per prove di infiammabilità su prodotti da costruzione,
- Bomba di Mahler per determinazione del potere calorifico (UNI EN ISO 1716),
- Pannello radiante italiano (UNI 9174) per prove in presenza di calore radiante,
- Piccola fiamma italiana (UNI 8456/8457) per prove di piccola fiamma,
- Camera di prova per prove su mobili imbottiti,
- Camera di combustione per la determinazione della densità ottica dei fumi,
- Forno tubolare per analisi di tossicità dei gas - Analizzatore Spettrofotometro FT-IR.
I prodotti devono quindi rispettare le vigenti normative e devono garantire risultati conformi di reazione al fuoco, resistenza e durabilità del materiale, di seguito alcune delle attività di ricerca e analisi:
- Reazione al fuoco su materiali da arredamento e da costruzione ai sensi del DM 26/06/1984 (Autorizzazione Ministero Interno del 21/03/1986)
- Reazione al fuoco su prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011
- Comportamento al fuoco dei tetti ai sensi della UNI CEN/TS 1187 e UNI EN 13501-5
- Reazione al fuoco su manufatti e sistemi ai sensi della Marine Equipment Direttive (MED) secondo le procedure previste dalle Risoluzioni IMO (FTP Code)
- Reazione al fuoco su materiali da arredamento e da costruzione ai sensi delle norme AFNOR, BS, DIN, EN, ISO, UNI, UL, etc.
- Determinazione della densità ottica dei fumi ed analisi della tossicità gas ai sensi delle norme AFNOR, BS, ISO, ATS, etc.
- Durabilità e prove di resistenza al fuoco secondo ETAG 028 e CEN TS 15912
Si riportano alcune prove su diversi materiali usati in edilizia.
1. Prove sui prodotti da costruzione
I prodotti da costruzione installati presso attività soggette (per le attività non soggette vi è un capitolo a parte in quanto alcune devono comunque prevedere un minimo di reazione al fuoco dei materiali), devono essere classificati al fuoco.
In Italia, qualora il prodotto sia coperto da norma armonizzata al Regolamento n. 305/2011 (CPR) i test di reazione al fuoco vengono svolti seguendo le indicazioni di cui alle norme EN 13501-1 e EN 13501-5 per i tetti esposti a un fuoco esterno. In alternativa, i prodotti vengono classificati seguendo le indicazioni del Decreto Ministeriale 26/06/84 con le modalità di cui all’art. 8 o art. 10.
Per le Euroclassi, la norma EN 13501-1 prevede i seguenti metodi di prova al fine di ottenere una specifica classe:

Per le prove di esposizione dei Tetti a un fuoco esterno, la norma EN 13501-5 prevede una serie di 4 metodi di cui alla CEN/TS 1187.
La classificazione Italiana è invece basata sul Decreto Ministeriale 26/06/84 e s.m.i. che cita la norma ISO 1182 per la classe 0 e la norma UNI 9177 per le classi da 1 a 5, classi ottenibili combinando i risultati (CATEGORIE) dei seguenti metodi di prova UNI 9174 e UNI 8456 o UNI 8457, vedi seguente tabella:
2. Prove su imbottiti e materiali da arredamento
(art.8 omologazione, art. 10 certificazione e rapporti di prova)
I mobili imbotti e i prodotti d’arredamento, come per esempio le sedute rigide, i tessuti e i tendaggi installati in attività soggette a prevenzione incendi devono essere testati per le caratteristiche di reazione al fuoco.
La classificazione Italiana è basata sul Decreto Ministeriale 26/06/84 e s.m.i.
Per la classificazione Italiane dei mobili imbottiti, divani, materassi, sommier con o senza testata letto, si esegue sempre lo stesso test UNI 9175, costruendo un divanetto di prova con i materiali di imbottitura, eventuale interposto e rivestimento. Tali prove portano all’ottenimento della classe di reazione al fuoco che va da 1 IM a 3 IM.
Ogni composito del mobile imbottito deve essere testato se presente nei primi 75 mm, ma le regole di composizione del manufatto di prova sono molto complicate ed è sempre meglio contattare il laboratorio per definire la strategia di prova. Si eseguono anche i test per la classificazione europea dei tendaggi EN 13773, applicando i metodi EN 1101, EN 1102 e EN 13772.
3. Prove per il solare fotovoltaico
Il sistema fotovoltaico risulta sempre più incidente negli edifici di ultima costruzione e largamente utilizzato anche nel campo delle ristrutturazioni, risulta di fondamentale importante la verifica e il collaudo dei suoi impianti. La corsa alle energie rinnovabili ha portato in questi anni ad un incremento vertiginoso delle istallazioni di impianti fotovoltaici, posizionando l’Italia al secondo posto in Europa per istallazioni ma con prodotti spesso di dubbia provenienza. Tra le prove di laboratorio utilizzate in Italia si fa riferimento alla classificazione italiana ai fini della prevenzione incendi, secondo DM 26/06/1984 e Risoluzione n° 4.
Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:
- Reazione e resistenza al fuoco - La Mendola Saverio, Mazziotti Lamberto, Paduano Giuseppe – EPC Editore Edizione: novembre 2010
- Reazione al fuoco - Il capitolo S.1 del Codice è dedicato alla Reazione al fuoco. - Edizioni: Inail – 2021
- Slides corso aggiornamento LA NUOVA CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI MATERIALI - REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO D.M. 14/10/2022 – Profire 2024
- Codice di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015.
- Istituto Giordano, Focus prove – certificazioni: https://www.giordano.it/focus-prove.php
15 Settembre 2024,
A cura di Ingegnere Clemeno, Dott. Ing.G. Basile, M.Antonelli
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

All’interno di questo Focus si vuole mettere in evidenza la collaborazione con FSE Accademy, il cui ruolo, alla luce del corso promosso sul territorio di Monza e Brianza, è risultato chiave per la riuscita della proposta formativa. Questo progetto nasce sulla base di un’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore della prevenzione Incendi e ha l’obiettivo di promuovere e contribuire allo sviluppo di tematiche attinenti alla sicurezza antincendio.
Fire Safety Engineering
Sono tanti i nomi che le si attribuiscono ed altrettante le possibili applicazioni, che sia chiamata Ingegneria Antincendio o Metodo Prestazionale oppure Approccio Ingegneristico o ancora Performance-based Design, comunque si tratta della Fire Safety Engineering.
Ma cos’è?
Inizialmente applicata solo per risolvere le “missioni impossibili” legate a deroghe difficili e progetti complessi, la Fire Safety Engineering (indicata spesso con l’acronimo FSE) si sta progressivamente affermando in Italia, anche grazie ai recenti sviluppi normativi ed alla commercializzazione di software ad essa dedicati e sempre più potenti e affidabili.
Semplicemente si tratta di una branca della progettazione ingegneristica, applicata alle tematiche della sicurezza antincendio, alla pari delle strutture e dei sistemi impiantistici, anche il fenomeno dell’incendio può essere analizzato in termini scientifici e non più esclusivamente di conformità normativa, è’ proprio questo il passaggio saliente: dal momento in cui anche nel nostro Paese è stata consentita l’analisi prestazionale dalle prime norme ufficiali (D.M. 9 maggio 2007) fino all’innovativo del Codice e ne è stata regolamentata l’applicazione in termini parametrici e procedurali, è iniziata, lentamente, una progressiva affermazione di questo nuovo metodo progettuale
La F.S.E Cosa si prefigge?
Principalmente ha l'obiettivo di illustrare al professionista antincendio i principi teorici e le nozioni fondamentali che gli consentono di applicare il metodo dell'ingegneria della sicurezza antincendio, nonche' di poter sviluppare le soluzioni progettuali alternative individuate dal codice di prevenzioni incendi di cui al D.M.3.08.2015 e s.m.i.
PAROLE CHIAVE
- Far comprendere che la F.S.E. è l’unico approccio fondato su basi scientifiche per lo studio del fenomeno incendio e degli effetti su persone o cose.
- Provare come la F.S.E sia basata, oltre che su conoscenze chimiche, fisiche e matematiche, su scienze come la psicologia e la fisiologia quando l’oggetto di indagine è il comportamento umano.
- Evidenziare che la F.S.E. in Italia è ancora poco diffusa ed ancor meno valorizzata, pur essendo lo strumento per eccellenza per affrontare e risolvere le problematiche antincendio.
- Permettere un confronto di alto livello, anche in Italia, su tematiche scientifiche ad oggi ignorate dalle università nazionali. La scienza dell’incendio L’interpretazione dei fenomeni correlati all’incendio alla luce della scienza e l’ingegneria (fire engineering), anche con riferimento alla resistenza al fuoco delle strutture.
- Dinamica dell’incendio: Come si sviluppa e si propaga l’incendio negli edifici, come agiscono le forze che regolano il movimento del fumo anche in grandi volumi e soprattutto L’esodo dagli edifici di grande altezza, possibili soluzioni
Pro Fire, ente di formazione a supporto dei tecnici e professionisti Antincendio, ha creato:

FSE Academy
FSE Academy nasce dalla competenza di un team di tecnici e professionisti con esperienza in ambito formativo e di progettazione nel settore della sicurezza antincendio, nonché sulla base della collaborazione con l'Accademia Universitaria dell'Ateneo di Parma.
Si tratta di un progetto sia culturale che formativo, avviato per soddisfare le esigenze legate al modificato quadro normativo e legislativo del settore e alle conseguenti nuove competenze richieste al mondo professionale.
Il medesimo progetto viene condotto e sviluppato anche sulla base della esperienza maturata in oltre 25 anni di attività formativa nel settore della Sicurezza Antincendio.
OBIETTIVO
- PRESENTARE E DIFFONDERE LA NUOVA CULTURA BASATA SULLA F.S.E.;
- CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI TEMATICHE ATTINENTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ATTRAVERSO LA F.S.E.;
- PARTECIPARE ALLO SVILUPPO NORMATIVO
Sono passati molti anni dalla pubblicazione del D.M. 9 maggio 2007, ma forse non abbiamo tutti ben chiaro cosa sia la "Fire Safety Engineering" e soprattutto quali sono le casistiche più significative per la sua corretta applicazione.
Cominciando dalla sua definizione:
"l'ingegneria della sicurezza antincendio (FSE) è un modo di progettare edifici e spazi per prevenire e gestire gli incendi. Utilizza principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati su studi scientifici per capire come si comportano gli incendi e come gli esseri umani reagiscono ad essi. L'obiettivo è proteggere la vita umana, i beni e l'ambiente, quantificando i rischi di incendio e valutando quali misure antincendio sono necessarie per limitare i danni causati dagli incendi. Utilizza un metodo basato sulle prestazioni, che consente di quantificare il livello di sicurezza antincendio per prospettati scenari d'incendio di progetto".
Citando inoltre [ISO/TR 13387]
“Applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare entro livelli prestabiliti le conseguenze dell'incendio.”
Riferimenti normativi e definizioni
- ISO 23932:2009, FSE – General principles.
- ISO/TR 13387-1:1999 FSE – Part 1: Application of fire performance concepts to design objectives.
- BS 7974:2001 Application of FSE principles to the design of buildings – Code of practice.
- BS PD 7974-0:2002 Application of FSE principles to the design of buildings – Part 0: Guide to design framework and FSE procedures.
- SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection, 2nd ed.,2007.
- Lett. circ. prot. n. 4921 del 17/7/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico - Primi indirizzi applicativi.
- Lett. Circ. prot. n. DCPST/427 del 31/3/2008: Approccio ingegneristico - Trasmissione linee guida per l’approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati.
- DM 9 maggio 2007, Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2007).
- Sezione M (M1, M2, M3) del Codice di Prevenzione Incendi DM 3 Agosto 2015.
Nello specifico:
DM 9 Maggio 2007 e Codice di Prevenzione Incendi
In Italia la metodologia prestazionale è stata intro-dotta con il D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicu-rezza antincendio”, in vigore dal 20/8/2007.
Il Decreto è formato da N°8 articoli che stabiliscono le procedure per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio:
art. 1: Oggetto; art. 2: Campo di applicazione; art. 3: Domanda di parere di conformità̀ sul progetto; art. 4: Domanda di deroga; art. 5: Dichiarazione di inizio attività̀; art. 6: Sistema di gestione della sicurezza antincendio; art. 7: Osservatorio per l’approccio ingegneristico; art. 8: Disposizioni finali.
E un allegato tecnico suddiviso in 5 punti che indicano il processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Si applica a insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata e in edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva.
- Edifici pregevoli per arte o storia.
- Edifici ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità̀.
Successivamente è stato chiarito che tale indicazione non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare l’uso dello strumento prestazionale, più sofisticato e raffinato e quindi più complesso e costoso, per la progettazione di attività per le quali può essere maggiormente valorizzato. Viene introdotto l’obbligo aggiuntivo di elaborare il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
Successivamente è stata inserita nella Sezione M del “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 3 agosto 2015, in vigore dal 18/11/2015:
- M1_Metodologia
- M2_Scenari di incendio
- M3_Salvaguardia della vita

Confronto con il passato
In passato, l'approccio prescrittivo è stato utilizzato per la scrittura delle tecniche di prevenzione incendi considerato semplice da applicare. Tuttavia, questo metodo tradizionale può risultare poco flessibile in realtà complesse come gli edifici storici o innovativi. In questi casi, l'utilizzo di soluzioni progettuali alternative basate sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano può essere più adeguato.
A cosa serve la soluzione alternativa?
L’approccio alternativo consente una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio rispetto a prestabilite soglie prestazionali e prende come riferimento, ipotizzati scenari d’incendio ritenuti ragionevolmente credibili. L’effetto di ogni misura alternativa può̀ essere quantificato e valutato attraverso l’uso di modelli rispetto a valori minimi delle prestazioni richieste. Si ha quindi un maggiore controllo del rapporto rischi/misure di sicurezza.
Col metodo FSE si possono risolvere due tipologie di problemi:
- SALVAGUARDIA DELLA VITA: Problema pre-flashover, dipende essenzialmente dal movimento di fumi e calore nell'edificio ed è legato in prima approssimazione all'HRR ed alla qualità del focolare.
- STABILITÀ STRUTTURALE: Problema post-flashover, dipende essenzialmente dal cimento termico della struttura cioè dall'energia prodotta dall'incendio (carico d'incendio) e dalle condizioni di ventilazione.
Con la FSE e l’applicazione dell’approccio prestazionale, sarà possibile valutare:
- Il fenomeno dello sviluppo delle fiamme;
- la propagazione e la dispersione dei fumi;
- Il corretto funzionamento dei sistemi di rilevazione, allarme ed estinzione presenti nella struttura;
- Elementi strutturali e la compartimentazione alle alte temperature.
Metodo Perfomance Based
Il metodo Performance Based è un sistema di progettazione antincendio che si basa sull'uso di principi ingegneristici, regole e giudizi di esperti basati su studi scientifici per quantificare il livello di sicurezza antincendio per prospettati scenari d'incendio di progetto. In questo modo, è possibile valutare gli effetti dell'incendio rispetto a soglie prestazionali (temperatura, visibilità, altezza dello strato libero da fumo) e trovare soluzioni progettuali più adatte per ogni specifica situazione.
Il criterio Performance Based consente di misurare e stabilire l'effetto di ogni misura alternativa, utilizzando modelli matematici. In questo modo, è possibile avere un maggiore controllo del rapporto tra rischi e misure di sicurezza, garantendo un livello di sicurezza ottimale, particolarmente utile per affrontare problematiche legate sia alle fasi di Pre-flashover che Post-flashover.
La fase Pre-flashover si verifica prima che l'incendio raggiunga il punto di flashover, ovvero il momento in cui tutta la materia combustibile presente nell'area interessata dall'incendio raggiunge la temperatura di accensione e si accende contemporaneamente. Durante questa fase, l'incendio è ancora controllabile e limitato, e le fiamme sono basse e parzialmente estese. Le azioni di spegnimento possono essere efficaci e il fumo è generalmente prodotto in piccole quantità. Durante questa fase si possono valutare gli effetti dell’incendio sulle persone e pertanto progettare e verificare parti dell’edificio ed impianti che permettano l’esodo in sicurezza degli occupanti o la salvaguardia delle squadre di soccorso.
La fase Post-flashover si verifica dopo che l'incendio ha raggiunto il punto di flashover. In questa fase, l'incendio è incontrollabile e si estende rapidamente in tutta l'area interessata, le fiamme sono alte, estese, e il fumo è prodotto in grandi quantità. In questo stadio, le azioni di spegnimento diventano difficili e rischiose: l'obiettivo principale diventa quello di limitare la diffusione del fuoco e proteggere le strutture o le persone di compartimenti adiacenti a quelli dove avviene l’incendio.
In sintesi, le fasi di Pre-flashover e Post-flashover sono due diverse condizioni di un incendio: la prima è quella in cui l'incendio è controllabile e limitato, la seconda in cui l'incendio è incontrollabile e si estende rapidamente.

Per completezza di informazioni, si vuole mostrare l’effetto di sistemi automatici di controllo ed estinzione dell’incendio. In figura si mostra l’andamento della potenza termica rilasciata RHR(t) quando all’interno di un’attività sono previsti sistemi di controllo e spegnimento dell’incendio di tipo automatico (sprinkler). L’andamento della curva non raggiunge il suo valore massimo ma viene assunta di tipo costante. Il valore costante raggiunto resta fino alla durata di alimentazione prevista per l’impianto entro cui si presume che l’incendio, sotto il controllo dell’impianto, venga definitivamente estinto.
Differente risultato si ha quando nell’attività sono invece previsti sistemi automatici di estinzione completa dell’incendio (come ESFR e water-mist), poiché il loro effetto viene valutato caso per caso in relazione alla loro efficacia.
Ritornando al discorso sull'ingegneria della sicurezza antincendio, è uno dei metodi di progettazione previsti dal Codice per la sicurezza antincendio e può essere utilizzato per la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione delle misure antincendio.
Il Codice stabilisce che l'ingegneria della sicurezza antincendio debba essere un metodo di progettazione valevole per verificare la conformità alle norme. In particolare, questo procedimento viene utilizzato per valutare le soluzioni alternative e dimostrare che il livello di sicurezza richiesto è stato raggiunto. Il professionista antincendio utilizza l'ingegneria e la sicurezza seguendo procedure, ipotesi e limiti specificati nel Codice. In questo modo, l'ingegneria della sicurezza antincendio diventa una metodologia principale per progettare e valutare in modo flessibile le soluzioni antincendio. Per gli aspetti della progettazione non esplicitamente definiti nel Codice, è possibile fare riferimento alla regola dell'arte internazionale. Di cosa si tratta? Cos’è esattamente la regola dell'arte internazionale antincendio?
La regola dell’arte internazionale
La regola dell'arte internazionale antincendio è un principio che indica che un progetto di sicurezza antincendio: deve essere conforme ai più elevati standard e alle migliori pratiche disponibili a livello internazionale. In altre parole, la regola dell'arte internazionale antincendio richiede che il progettista utilizzi le tecnologie e le metodologie più avanzate disponibili al fine di garantire la massima sicurezza in caso di incendio. Questo principio è utilizzato come riferimento per gli aspetti della progettazione antincendio non esplicitamente definiti dalle norme nazionali o locali.
Sulla base di questi concetti è necessario che il Professionista Antincendio abbia la possibilità di conoscere il maggior numero di esperienze fatte in questo campo per le molteplici applicazioni del metodo nella risoluzione in alternativa di obiettivi di sicurezza altrimenti non verificabili. Malgrado il tempo trascorso dall’introduzione del metodo nella progettazione antincendio italiana dobbiamo continuare a confrontarci per affinare sempre più i concetti, le potenzialità e spesso i limiti di questo importante strumento di progettazione.
Riferimenti al Corso
Pro Fire segue attentamente gli sviluppi nel campo dell’ingegneria dell’antincendio e promuoverà attraverso FSE ACADEMY – FSE ITALIA unitamente al Comando VVF Monza, Ordini e collegi professionali due iniziative che parleranno di FSE.
I corsi sono finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei Professionisti Antincendio ai sensi dellìArt.7 D.M. 5/08/2011 oltre ai CFP se previsti dai regolamenti dei Consigli Nazioni
Nel dettaglio:
- 26-30 settembre – Presentazione Corso Base FSE 16 ore in collaborazione con il Comando Provinciale di Monza e della Brianza. Il corso è esclusivo della città di Monza e tratterà anche del rapporto tra le varie istituzioni e il professionista antincendio.
- Gennaio 2025 verrà presentato il Corso Avanzato di 40 ore in collaborazione con Comando Provinciale di Monza e della Brianza. Il corso è esclusivo della città di Monza e tratterà anche del rapporto tra le varie istituzioni e il professionista antincendio. Ci sarà un ulteriore focus sulle varie attività in campo.
Corsi sul territorio Nazionale
Negli ultimi due anni, FSE Academy ha svolto diversi corsi improntati sull’FSE su tutto il territorio Nazionale: Veneto, Piemonte, Roma, Lombardia e il prossimo incontro in Emilia, in data 20-25 novembre a Parma con il progetto formativo, progettato e organizzato interamente con l’Ingegnere La Malfa (precursore della scienza dell’ingegneria antincendio).
14 Maggio 2024,
A cura di Ingegnere G. Basile, M. Antonelli,
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

Fare un approfondimento su la valutazione del rischio incendi, l’analisi sull’esodo in edifici tutelati è un occasione per ribadire che il Professionista Antincendio deve avere consapevolezza che su tutto il territorio il patrimonio culturale e architettonico è talmente vasto, presente e utilizzato in diversa tipologia di attività che sono soggette a Prevenzione Incendi, pertanto si rende necessaria una adeguata conoscenza di Norme, regole e procedure per garantire la sicurezza degli occupanti , visitatori , operatori e il bene stesso.
Riferimenti normativi e definizioni
- Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)
Articolo 2 - Patrimonio culturale
La nozione risulta desumibile dall’art. 2, comma 2, e dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42 del 2004.
Sono “beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
Ovvero i beni da tramandare alle generazioni future in quanto portatori di valori socialmente riconosciuti .
Apriamo una parentesi per ricordare che esistono due distinti binari per la Tutela di un bene storico.
- Beni culturali di appartenenza pubblica (art. 12 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) sono sottoposti a tutela ope legis fino ad avvenuta verifica dell’interesse Culturale;
- Beni di appartenenza privata (art. 13 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ) occorre la dichiarazione di interesse notificata alla proprietà.
E' inoltre opportuno ricordare che generalmente, i beni culturali devono essere opera di autore non più vivente o la loro esecuzione deve risalire ad oltre settanta anni.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «edifici sottoposti a tutela» inseriti al punto 72 dell’allegato I al decreto.
In particolare, rientrano tra le «attività soggette» (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali) gli «edifici sottoposti a tutela» aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi. Precedentemente rientravano tra le «attività soggette» di cui al punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 anche gli edifici pur non pregevoli per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione in base a quanto disposto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
- Condizioni di assoggettabilità e alle destinazioni d'uso degli edifici sottoposti a tutela si vedano i chiarimenti forniti con la circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013.
- In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006.
In definitiva perchè un'attività ricada al n.72 del D.P.R. 151/11:
- deve essere aperta al pubblico;
- deve essere inserita all'interno di un edificio Tutelato ai sensi del D.Lgs.42/2004;
- deve essere costituita da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre oppure da una o più attività elencate nell'allegato I del D.P.R.151/11, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti.
Nell’allegato al DM 10 luglio 2020 (regola tecnica verticale sui beni tutelati) è presente la sezione V.10.2 Definizioni che riporta le seguenti definizioni:
- Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nota Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, …).
- Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
- Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
- Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
- Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati. Nota Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.
Classificazione in aree di attività
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA - locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;
TC - aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²
TM - depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²
TK1 - locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²
TK2 - deposito beni tutelati
TO - locali con affollamento > 100 persone
TT - locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ - Altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso
Le aree TK1 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio da RTV.10 risulta demandata ai capitoli G.2 e G.3 del codice di prevenzione incendi. Nel dettaglio si vuole presentare lo studio effettuato dal Comando dei VVF di Siena, San Gimignano, 2018 dove si sono stati individuate le criticità ed i possibili approcci negli edifici storici:
“In passato si sono verificati grandi incendi che poi hanno spesso portato anche ad evoluzioni normative: la mostra di Todi, il Teatro Petruzzelli, La Fenice, la cappella del Guarini, il Castello di Moncalieri solo per citarne alcuni; più di recente la Sacra di San Michele.
Nella quasi totalità dei casi ricordati, così come in molti altri, è stata la presenza di un cantiere ad innescare l’evento. Durante un cantiere vengono spesso svolte lavorazioni di taglio o di saldatura, sono presenti degli impianti elettrici provvisori e in generale questo avviene in parti di edifici ancora aperti al pubblico, nelle quali anche gli impianti di allarme e di spegnimento vengono spesse volte disattivati proprio per la presenza dei lavori stessi.
Si ha inoltre la presenza di materiali, spesso combustibili come pannellature, rivestimenti ecc, concentrati in zone di deposito prima della loro istallazione, sostanze e liquidi, anche infiammabili, per il trattamento dei materiali, per non parlare delle demolizioni e dei relativi materiali di risulta e delle modifiche che derivano per le vie di Esodo; sono tutti i momenti da tenere sotto controllo anche dal punto di vista della Security.”
La metodologia utilizzata nel Codice corrisponde ad un approccio di tipo semi prescrittivo. Il processo inizia attraverso una valutazione del rischio semplificata, definendo le caratteristiche prevalenti delle persone presenti (conoscono/ non conoscono l’ambiente, sono sveglie/addormentate/malate etc..) e della dinamica dell’incendio atteso (lento, medio, veloce, ultraveloce); in base a questi dati viene definito un profilo di rischio che caratterizza l’attività che viene analizzata. Vengono poi, in funzione del profilo di rischio, definite dal Codice una serie di soluzioni conformi che, di fatto, equivalgono a vere e proprie indicazioni prescrittive; svolta la prima analisi semplificata per la valutazione del profilo di rischio il progettista trova una serie di indicazioni prescrittive; la differenza rispetto al metodo tradizionale è che in questo caso il Codice non disegna una unica soluzione, ma un insieme di queste, ricorrendo più a soluzioni che previlegino la protezione passiva (resistenza al fuoco delle strutture etc) o viceversa la protezione attiva (utilizzo di impianti, etc.). In questo modo il progettista si trova a poter disporre di una matrice di scelte semplificate (soluzioni conformi prescrittive) e le probabilità di dover ricorrere ad una più complessa analisi in deroga diminuiscono.

Parlando della complessità di progettare soluzioni antincendio in un edificio come contenitore/ contenuto di beni tutelati, il rapporto dialettico se non conflittuale tra queste due componenti, risulta particolarmente interessante, perché è proprio la valutazione del rischio incendio il parametro più significativo nella valutazione e nella gestione della compatibilità dell’edificio contenitore con il suo contenuto, ossia le attività, i beni e i sistemi presenti al suo interno. Risulta fondamentale lo studio dello stato di fatto, anche se risulta già essere di particolare complessità; soprattutto in termini di Prevenzione Incendi e di Salute e Sicurezza di tutte le attività presenti all’interno dell’edificio stesso. Il tutto con la finalità di proporre successivamente una serie di strategie di gestione e di interventi sull’edificio, che vanno dalla sicurezza degli occupanti, alla prevenzione incendi, preservando le caratteristiche morfologiche e storiche dell’edificio stesso.
L’obiettivo di questo approccio è quello di non fermarsi alla mera valutazione dei rischi e, quindi, ad una lista della spesa, ma proseguire con una serie di proposte di interventi operativi scalati per costi e per priorità di intervento, da sottoporre successivamente ai gestori dell’edificio.
Le difficoltà principali nell’affrontare un edificio monumentale e tutelato, consiste in particolare nella sua poliedricità ed intensità di utilizzo dove troviamo compresenza di spazi ad uso uffici, archivi, depositi, opere, museo, laboratorio di restauro, attività disgiunte tra di loro ma, nella maggior parte dei casi, sono tutte legate dal sistema delle scale e dei connettivi orizzontali. Risulta quindi di fondamentale importanza fare una valutazione del rischio il più possibile precisa che miri ad un approccio di fattibilità e compatibilità con l’edificio mirato anche all’ottimizzazione dei costi.
Condizioni di Rischio identificate
Nel caso della gestione della sicurezza in un ambiente in un edificio tutelato come un complesso museale, ove sono presenti tipologie diverse di ambienti e di rischi (sale espositive, giardini, ristorazione) e dove occorre definire e realizzare misure di prevenzione specifiche per i soggetti che devono essere “tutelati” e precisamente: i dipendenti, i visitatori, gli addetti ai servizi (guardia-sale, pulizie, ecc.) ed il personale delle ditte incaricate degli allestimenti delle mostre. Si individuano diverse condizioni di rischio:
- Impianti tecnologici
- Cantieri temporanei
- Servizi di supporto
- Configurazione architettonica degli edifici
- Visitatori
Impianti tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici al servizio delle strutture (elettrici, climatizzazione, protezioni attive e passive) devono essere compatibili con l’uso cui sono destinati in funzione delle modifiche dello stato di fatto, in relazione alle misure di prevenzione previste oltre che oggetto di costanti e precisi controlli e manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte di qualificati professionisti.
Cantieri Temporanei
La presenza di cantieri temporanei, siano essi per adeguamenti strutturali ed impiantistici che di allestimento delle mostre è fonte di rischio in quanto si dovrà prevedere:
- Valutazione dei rischi congrua affinché si possa procedere ad una identificazione e quantificazione precisa dei rischi interferenti con la conseguente elaborazione delle misure di coordinamento delle procedure di prevenzione;
- Compatibilità dei materiali ed attrezzature di cantiere nella realtà in cui si deve operare sia per il loro uso sia per la conservazione. Ad es. utilizzo di materiali con un alto indice di infiammabilità, strumentazione non dotata di requisiti di sicurezza, ecc.
- Mettere a punto le misure di protezione attiva e passive da rendere esecutive a cantiere fermo.
Servizi di supporto
Preso atto che nelle strutture museali operano una serie di persone di supporto quali ad esempio addetti al controllo delle sale, il personale di pulizia, addetti alla ristorazione, è necessario che le procedure e protocolli di sicurezza siano realizzati tenendo conto anche di tali presenze, i quali devono essere, anch’essi, informati-formati sulle corrette procedure operative di sicurezza ed emergenza. Occorre anche in questo caso procedere ad una valutazione dei rischi legati ai materiali ed attrezzature da essi utilizzate e in relazione a ciò stabilire modalità d’uso, eventuali prescrizioni operative oltre a individuare ed assegnare loro locali dedicati ed idonei, per caratteristiche di sicurezza, da adibire a depositi di materiali o di rifiuti.
Configurazione architettonica degli edifici
La valutazione del rischio incendio deve tenere conto delle misure strutturali e delle attività realizzate nel corso degli anni. Conseguentemente le misure di prevenzione devono essere costantemente adeguate anche in relazione all’uso dei locali e dei luoghi in modo diverso da quello di luogo museali. Inoltre, è opportuno procedere ad approfonditi e periodici controlli interni nelle aree e luoghi di supporto quali ad es. sottotetti, ripostigli, depositi; locali questi ultimi, scarsamente controllati, è quindi potenzialmente luoghi in cui possono essere presenti situazioni o elementi di elevata probabilità di rischio.
Visitatori
Il complesso museale deve garantire la sicurezza dei visitatori e quindi definire piani di emergenza e di Primo soccorso idonei ovvero con segnaletica efficace, numero di addetti all’emergenza sufficienti. Di fondamentale importanza è l’addestramento del personale addetto alla gestione delle situazioni di emergenza sia dal punto di vista tecnico (formazione antincendio e PS) ma anche operativo; formazione quest’ultima da fare in campo nel corso di prove di emergenza (con e senza visitatori non simulate).

Per questa strategia vengono introdotte diverse integrazioni rispetto al Codice P.I., in quanto dalle numerose deroghe presentate in questi anni relativamente a tali aspetti, è risultata evidente la necessità di introdurre semplificazioni normative e soluzioni più flessibili, che proprio lo spirito del Codice permette ed incoraggia. La RTV ad integrazione di quanto previsto dalla RTO per la misura S.4, il par. V.10.5.4 specifica che:
- In caso di esodo per fasi (par. S.4.7.2) è ammesso l’utilizzo di scala d’esodo protetta anziché a prova di fumo o esterna, con le seguenti misure antincendio minime:
- nell’attività deve essere prevista una gestione della sicurezza (Cap. S.5) con livello di prestazione III;
- ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto;
- la procedura di esodo per fasi non sia utilizzata per vie di esodo verticali che servono piani a quota inferiore a -5 m
- Sono ammesse altezze inferiori a 2 m per le vie di esodo (par. S.4.5.3), a condizione che vengano adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- altezza delle vie di esodo non inferiore a 1,80 m;
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- informazione specifica a tutti gli occupanti.
- Nel caso in cui non sia possibile rispettare la costanza dell’alzata o della pedata dei gradini appartenenti alla stessa rampa di scale, devono essere adottati i seguenti requisiti aggiuntivi:
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- informazione specifica a tutti gli occupanti.
- Gli infissi, qualora di interesse storico artistico, presenti lungo le vie di esodo, che non possiedono le caratteristiche riportate nella tab. S.4-3, devono essere mantenuti costantemente aperti, durante l’esercizio dell’attività.
- È ammessa un’unica via di esodo (es. da ciascun edificio, compartimento, piano, soppalco, locale, …), a condizione che vengano adottate tutte le seguenti misure:
- numero degli occupanti dell’ambito servito dall’unica via di esodo non superiore a 100;
- sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
- Sono ammesse larghezze delle vie di esodo (Capitolo S.4) orizzontali o verticali inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 mm, a condizione che vengano adottate tutte le seguenti misure:
- nelle vie di esodo verticali, nei passaggi di comunicazione delle vie di esodo orizzontali (corridoi, atri, spazi calmi, filtri …) interessate dal restringimento devono essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del par. V.9.5.1;
- la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell’illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838 o equivalente;
- segnalazione specifica a tutti gli occupanti.
Esodo, dall’allarme all’uscita di sicurezza
Per definire un sistema d’esodo efficace, ovvero che permetta alle persone di allontanarsi agevolmente dal luogo in cui si sta verificando un incendio, o comunque una situazione di emergenza, è necessario capire come le persone rispondono in tali circostanze.
Dal momento in cui l’incendio si manifesta la sua sfera d’influenza progressivamente aumenta, accompagnata dall’emissione di prodotti pericolosi che minacciano ambienti sempre più vasti ed i relativi occupanti. In questi casi è il tempo la variabile che nella sua progressione scandisce le diverse modalità di risposta e i comportamenti delle persone prima che si verifichino condizioni incompatibilità con la loro presenza (incendio critico). Nel descrivere queste circostanze è necessario considerare che passerà del tempo prima che l’incendio venga rilevato (tempo di rilevazione), poi dell’altro prima che ogni occupante se ne renda effettivamente conto, riconosca e reagisca all’allarme (tempo di pre-movimento) e dell’altro ancora per raggiungere il luogo sicuro (tempo di percorrenza). In tale sequenza si realizza una continua interazione tra l’uomo, l’edificio e le condizioni ambientali, i cui esiti possono influenzare il raggiungimento del nostro obiettivo: evacuare in sicurezza.
La comunicazione dell’emergenza è un elemento di primaria importanza per attivare una corretta risposta delle persone coinvolte, obiettivo che si può conseguire con un segnale che sia percepibile e comprensibile da ognuna di loro e il cui contenuto informativo sia adeguato alla risposta da attuare. La tempestività rappresenta senza dubbio un importante parametro di valutazione, perché offre la possibilità di intercettare l’emergenza prima che si possano determinare condizioni di incompatibilità ambientale, ma va considerata in sinergia con i seguenti altri fattori:
- capacità di raggiungere tutte le persone nelle loro collocazioni;
- modalità di comunicazione multisensoriale in grado di intercettare persone con specifiche necessità (ad esempio persone sorde, cieche o ipovedenti, dislessiche, con deficit cognitivi e altre);
- contenuto informativo idoneo ad essere interpretato da tutte le persone che lo ricevono (nel caso di persone dislessiche, ad esempio, la modalità di rappresentazione dei contenuti del segnale/messaggio potrebbe non essere associata ad una corretta interpretazione; similmente, ma per motivi diversi, questa condizione potrebbe riguardare il caso di persone con disturbi dello spettro autistico).
Se l’allarme non è riconosciuto come tale, infatti, nessuno se ne preoccuperà, allo stesso modo se venisse usato un solo codice sensoriale alcune persone potrebbero non essere in grado di avvertirlo e, di conseguenza, non attiveranno l’esodo (pensiamo a una sirena che pretende di allertare un gruppo di persone sorde). Infine, potrebbe accadere che il segnale, acustico o visivo che sia, richieda una particolare elaborazione che alcune persone potrebbero non essere in grado di affrontare.
La mobilità e i percorsi dove vengono considerate le azioni direttamente connesse con l’esodo, dall’abbandono del posto in cui ci si trova fino al raggiungimento del luogo sicuro, includendo la percorrenza degli spazi interni (mobilità orizzontale e verticale) ed il transito attraverso le porte di ingresso/uscita dai singoli locali o dall’edificio (uscite di emergenza). Tutte queste componenti devono garantire anche alle persone con disabilità di potersi allontanare in sicurezza e autonomo. A tal proposito, come già evidenziato in premessa, risulta determinante l’interazione tra il loro quadro funzionale e i fattori ambientali presenti, che possono ostacolare o facilitarne l’azione. Un’attenta progettazione dei percorsi risulta fondamentale affinché siano utilizzabili in autonomia anche da persone che utilizzano ausili per la locomozione.
Un altro aspetto riguarda il superamento di dislivelli mediante rampe con pendenza tale da poter essere utilizzate autonomamente da parte di persone in sedia a ruote o altri ausili per il movimento. Su questo aspetto il Codice di prevenzione incendi considera una pendenza del 5% il valore massimo affrontabile autonomamente, tra il 5 e l’8% con l’aiuto di un accompagnatore mentre non ammette pendenze superiori. Inoltre, stabilisce che tali rampe siano interrotte da pianerottoli almeno ogni 10 m di lunghezza e in presenza di accessi o uscite. A tal proposito non va dimenticato che durante l’esodo tali pendenze sono utilizzate prevalentemente in discesa e, pertanto, se eccessive potrebbero diventare pericolose.

In merito alla lunghezza dei percorsi è la velocità con cui si muovono le persone il fattore che li vincola e che varia in funzione delle loro capacità motorie e degli ausili impiegati.
Gli spazi calmi. Nei casi in cui non è possibile evacuare utilizzando scale o altri dispositivi di raccordo tra i diversi livelli di un edificio la predisposizione di “spazi calmi”, oppure la realizzazione di compartimenti antincendio per rendere possibile la modalità di “esodo orizzontale progressivo”, sono le modalità più idonee per risolvere i problemi. Lo spazio calmo, in particolare, è un presidio da tempo presente nella normativa di prevenzione incendi e come elemento del progetto va pensato e progettato secondo le finalità implicitamente contenute nella sua stessa definizione: “Luogo sicuro temporaneo dove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro” (D.M. 3/8/2015, punto G.1.9.4). Per il suo dimensionamento il decreto stabilisce una superficie di 2,25 m2/persona considerando l’ingombro di una sedia a ruote, ma tale valore dovrà essere coordinato considerando gli spazi di manovra per tale ausilio. Inoltre, dà indicazioni affinché al suo interno siano presenti:
- un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
- eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,...);
- indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza.
L’accessibilità dei dispositivi di sicurezza. Considerando il tema dell’autonomia non sfuggono alcune condizioni connesse con l’accessibilità dei dispositivi di sicurezza, come ad esempio quelli per l’apertura delle porte (i cosiddetti maniglioni antipanico), i pulsanti di allarme e simili, la corretta collocazione degli estintori affinché possano essere utilizzati da tutte le persone presenti.
Piano di limitazione dei danni
La V10 e la V12 introducono una significativa innovazione, che per la prima volta prende in considerazione l’importanza delle collezioni contenute nei musei, esposizioni, gallerie, biblioteche, (anche se deriva sostanzialmente dalla Linea Guida della Valutazione dei Progetti di edifici sottoposti a Tutela pubblicata con Lettera circolare M.I. 3181 del 15/03/2016 “Valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela [ … ] ad esclusione di Musei, Gallerie,esposizioni, Biblioteche ed Archivi” concordata con il MIBACT, che pur essendo uno strumento completo con soluzioni alternative di carattere gestionale, presentava complessità che ne hanno condizionato l'uso da parte dei progettisti, inoltre la V12 consente l'utilizzo di soluzioni alternative senza riccorrere all'istituto della Deroga)
Al punto V.10.5.5.1 vengono esplicitati in modo piuttosto chiaro almeno i punti principali del Piano di Limitazione dei danni, che deve essere predisposto dal titolare dell'attività( che si farà coadiuvare da un esperto del settore) e deve contenere le misure e le procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni in esso contenuti e deve indicare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge …
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti. Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti …
Un’importante estensione del piano di limitazione dei danni potrebbe essere quello di collegare le procedure con l’intervento dei soccorsi, ed in particolare dei VV.F.
Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:
-
- La salvaguardia del patrimonio culturale e la sicurezza antincendio. Criticità e opportunità. Atti del convegno San Gimignano, 13 aprile 2018, curatore Luca Nassi.
- Prevenzione incendi: cosa prevede la nuova RTV 10 specifica per gli edifici tutelati, Antincendio| Sicurezza | NAMIRIAL SPA, Pietro Monaco, 30 settembre 2020.
- Progettazione della misura esodo, INAIL, Raffaele Sabatino, Mara Lombardi, Davide Berardi, Andrea Michetti, Nicolò Sciarretta, Piergiacomo Cancelliere, Emanuele Gissi, Antonio Maggi, Andrea Marino, Marco Di Felice, Alfredo Amico, Martina Bellomia, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, 2020.
- RTV. 10, D.M. 10 Luglio 2020 RTV 10 Edifici storici
- Codice di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015.
- Il Codice dei Beni Culturali, il D.Lgs.42/2004.
03 Luglio 2024,
A cura di Ingegnere G. Basile, G.Tinti, M. Antonelli,
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

Nel nostro approfondimento questo mese parliamo di Resistenza al fuoco delle strutture uno dei capitolo della RTO più attenzionata e desta sempre tanta attenzione le motivazioni sono davvero molteplici ed il Professionista Antincendio si affida ad uno strutturista che possa progettare la struttura quando si parla di nuovo, ma il patrimonio edilizio industriale è decisamente ampio complesso e molto spesso oggetto di riqualificazioni dove le attività ersercitate all’interno spesso sono diametralmente differenti e quasi sempre le attività rientrano nel campo di applicazione del DPR151/2011 quindi soggette a prevenzione Incendi.
Ma se pur accomunate ne campo di applicazione del Decreto non hanno lo stesso rischio, e allora diventa necessario e obbligatorio proteggere le strutture che siano in legno, c.a. o ed in particolare le strutture in Acciaio.
Nel documento abbiamo dato ampio risalto alle varie tipologie di protettivi, con richiamo necessario anche alla reazione al fuoco dei materiali, (vedi ns. FOCUS Giugno 2024).
Riferimenti normativi della progettazione
- Modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, si deve fare riferimento al D.M. 07/08/2012.
- Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) che mira a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un testo unico, organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico. Ai principi generali espressi in tale codice, si affiancano norme specifiche che si applicano a seconda della destinazione d’uso dell’edificio (autorimesse, uffici, scuole, alberghi, ecc.).
Riferimenti normativi della progettazione strutturale:
Acciaio, Legno, Calcestruzzo e Muratura
- EN 1991-1-2 “Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni generali –Azioni sulle strutture esposte al fuoco”.
- EN 1992-1-2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
- EN 1993-1-2 “Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
- EN 1994-1-2 “Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
- EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
- EN 1996-1-2 “Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”.
- D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
- ISO/TR 13387: Fire safety engineering, 1999.
- D.M.Int.16/02/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, GU n. 74 del 29/03/2007 – Supplemento ordinario n. 87.
- REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.D.M.Int. 09/05/2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, GU n. 117 del 22/05/2007.
- ISO/DS 16732 “Fire safety engineering – Guidance on fire risk assessment”, 2010.
- D.M.Int. 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, GU n. 74 of 29/03/2007.
Riferimenti normativi: Contributo della resistenza di elementi strutturali
- EN 13381-1: 2005 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 1: membrane protettive orizzontali”;
- EN 13381-2: 2002 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 2: membrane protettive verticali”;
- EN 13381-4: 2013 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 4: rivestimenti protettivi applicati su strutture in acciaio”.
- EN 13381-8: 2013 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 8: rivestimenti reattivi applicati su strutture in acciaio”.
- EN 13381-9: 2016 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 9: sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata”.
- EN 13381-10: 2020 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 10: protezione applicata alle barre di acciaio massiccio in tensione”.
- UNI 10898 03/10/2007 “Sistemi protettivi antincendio. Modalità di controllo dell’applicazione. Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati”.
- UNI 10898 01/05/2012 “Sistemi protettivi antincendio. Modalità di controllo dell’applicazione. Parte 1: Sistemi intumescenti”.
Definizioni:
La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta una delle fondamentali strategie di protezione passiva da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio e riguarda: la capacità portante in caso di incendio e la capacità di compartimentazione, che permette di suddividere un edificio in zone isolate rispetto agli effetti di un incendio, al fine di ridurre il rischio specifico di propagazione dell’incendio stesso.
Nel dettaglio:
“La resistenza al fuoco (o capacità portante) rappresenta l’intervallo di tempo, espresso in minuti, di esposizione dell’elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l’elemento costruttivo considerato conserva i requisiti progettuali di stabilità meccanica. Qualora l’elemento strutturale fungesse anche da elemento per “compartimentare” (ad esempio un solaio) si può affermare che, in soluzione conforme o secondo l’approccio prescrittivo, l’elemento deve conservare nel tempo:
- la stabilità (R);
- la tenuta ai prodotti della combustione (E);
- l’isolamento termico (I)
- e l’irraggiamento (W).
Pertanto, con il simbolo REIW si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo la stabilità, la tenuta, l’isolamento termico e la possibilità di irraggiamento. L’irraggiamento è definito come la capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un certo periodo di tempo, l’irraggiamento termico da parte della superficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate.” 1
Progettare la resistenza delle strutture al fuoco
Uno dei principali obiettivi della sicurezza antincendio è quello di limitare i rischi derivati dagli incendi e permettere l’evacuazione degli occupanti e permettere le operazioni di soccorso da parte dei vigili. A far fronte a questo obiettivo, le costruzioni devono garantire una resistenza minima al fuoco e la stabilità degli elementi portanti atti a limitare la propagazione del fuoco e dei fumi. Tale obiettivo è perseguibile per i nuovi edifici attraverso una specifica progettazione e realizzazione, mentre per gli edifici esistenti attraverso la valutazione e l’adeguamento degli stessi.
ACCIAIO
L’acciaio strutturale è una delle prime scelte progettuali in caso di nuova costruzione, soprattutto in edifici pluripiano o quando si vogliono coprire grandi dimensioni. Difatti è un materiale che offre diversi vantaggi:
- Rapidità delle operazioni di costruzione,
- Coprire luci elevate,
- Leggerezza dei carichi trasmessi in fondazione,
- La sostenibilità del materiale ed i costi di costruzione.
A questi, se ne aggiunge un altro molto importante ai fini della sicurezza: l’efficacia delle azioni sismiche. Infatti, la scelta della struttura in acciaio e di schemi statici che consentono un’adeguata deformabilità della struttura, rappresenta il modo più efficace per difenderci da quella che è la più gravosa delle azioni per gli edifici del nostro paese, ossia il terremoto.
“Risultano quindi molti vantaggi a fronte di una progettazione generale,
ma per l’antincendio?”
A differenza delle precedenti caratteristiche, le strutture in acciaio sono considerate una soluzione poco efficace per il raggiungimento della sicurezza in caso di incendio.
A venire incontro al progettista, sono state pubblicate nuove normative per la progettazione e le soluzioni ormai correntemente adottate per la realizzazione di edifici che tendono invece a dimostrare che esse possono essere progettate per soddisfare qualunque livello di sicurezza antincendio necessario. Oggi, infatti, questo risultato può essere ottenuto con maggiore facilità, attraverso l’applicazione di modellazioni avanzate, sia dal punto di vista della fluidodinamica dell’incendio, che dal punto di vista strutturale.
I criteri di calcolo introdotti nelle attuali normative vedono lo sviluppo dell’Ingegneria dell’Incendio:
“La sua applicazione consente l’analisi della sicurezza di qualsiasi soluzione strutturale ed il raggiungimento di un più affidabile concetto di sicurezza in caso di incendio, analizzando il fenomeno dell’incendio in termini scientifici e non più esclusivamente di conformità normativa. Uno degli aspetti principali di questo approccio è che esso contempla la possibilità di modellare, attraverso metodologie di calcolo avanzate, l’intera struttura, consentendo di studiarne il mantenimento della capacità portante in caso d’incendio e, per i livelli di prestazione I e II di resistenza al fuoco, la reale condizione di collasso.” 1
ACCIAO – CALCESTRUZZO
Per migliorare le prestazioni dell’acciaio, una soluzione può essere quella dell’utilizzo di strutture composte acciaio-calcestruzzo. Questo sistema sfrutta al meglio le prestazioni di entrambi i materiali ed in particolare, l’unione delle caratteristiche intrinseche di ciascuno di questi materiali consente di definire i principali vantaggi delle strutture composte:
- ottime prestazioni statiche in termini di resistenza, rigidezza e duttilità delle membrature composte;
- riduzione delle problematiche di instabilità locale e globale tipiche delle strutture di solo acciaio;
- ottime prestazioni in caso di incendio, grazie alla bassa conducibilità termica del calcestruzzo che “protegge” gli elementi di acciaio dal riscaldamento, che consentono spesso di soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco senza ricorrere a protezioni aggiuntive;
- velocità di costruzione.
Soluzioni in base al tipo di progettazione:
In linea generale, l’attuale quadro normativo italiano riguardante la valutazione della sicurezza antincendio contempla due differenti approcci di progettazione e/o verifica: un approccio di tipo prescrittivo (conformi) e un approccio di tipo prestazionale con metodologia “alternativa” a quella prescrittiva, senza fare ricorso all’istituto della deroga.
Valgono le seguenti regole di progettazione:
- le soluzioni conformi possono essere progettate facendo riferimento alla capacità portante propria degli elementi strutturali singoli,
- le soluzioni alternative devono essere progettate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell’intero sistema strutturale, a meno di verificare a priori, per la particolare struttura oggetto di studio, che l’effetto delle deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile.

*Tenendo conto dei criteri con cui sono qualificati sperimentalmente i sistemi protettivi nell’ambito della normativa vigente la progettazione delle strutture di acciaio protette, può essere condotta ad oggi solo utilizzando le soluzioni conformi (vedasi indicazioni nota DCPREV n. 9962 del 24/07/2020).
La temperatura critica degli elementi di acciaio
In caso di incendio, le strutture in acciaio subiscono una repentina diminuzione di rigidezza e resistenza. In caso di incendio, i materiali strutturali subiscono un degrado delle proprietà meccaniche (resistenza e rigidezza) per effetto delle alte temperature, con conseguente diminuzione di capacità portante rispetto alle condizioni ordinarie. In particolare, per le strutture in acciaio, tale diminuzione di rigidezza e resistenza è particolarmente repentina e può causare notevoli deformazioni, a seconda anche dei carichi applicati e delle condizioni di vincolo. L’aumento delle temperature nell’elemento di acciaio dipende dall’intensità e dalla tipologia di incendio, nonché dall’area di acciaio direttamente esposta al fuoco.
Nell’ambito della valutazione della resistenza al fuoco di soluzioni conformi, la temperatura critica di un singolo elemento rappresenta la massima temperatura raggiunta dall’elemento prima della perdita della capacità portante quando esso, in presenza delle azioni meccaniche previste per la condizione di incendio, è esposto all’incendio nominale di progetto. Una procedura generale per la valutazione della capacità portante di singoli elementi di strutture di acciaio in condizioni di incendio può essere così delineata:
- determinazione delle azioni meccaniche in condizioni di incendio;
- applicazione di uno dei metodi di calcolo disponibili per il singolo elemento, schematizzato con i vincoli corrispondenti allo schema strutturale e soggetto alle sollecitazioni in caso di incendio, tenendo presente il pertinente campo di applicazione;
- analisi di aspetti specifici del caso trattato, come ad esempio la verifica dei collegamenti tra differenti elementi strutturali o l’analisi di particolari dettagli costruttivi che non sono compresi nei metodi di calcolo generali applicati.
Le azioni meccaniche in caso di incendio
In situazione di incendio, i carichi meccanici applicati alle strutture sono determinati facendo riferimento alla combinazione eccezionale dei carichi prevista nel D.M. 17/01/2018. Essi sono determinati mediante la seguente formula:
𝐺1 +𝐺2 +𝑃+𝐴𝑑 +𝜓22 ∙𝑄𝑘1 +⋯
dove:
𝐺1 e 𝐺2 𝑃 valore caratteristico delle azioni permanenti;
𝐴𝑑 presollecitazione;
𝜓22 𝑄𝑘1 azioni eccezionali;
𝜓2𝑖 coefficiente di combinazione per i valori quasi permanenti delle azioni variabili;
𝑄𝑘𝑖 valore caratteristico dell’azione principale variabile;
Valori dei coefficienti di combinazione:

Il fattore di sezione (o massività) per gli elementi in acciaio
Il fattore di sezione, per un dato elemento, è il rapporto tra la superficie esposta al fuoco ed il volume dell’elemento stesso. Per superficie esposta al fuoco si intende l’effettiva superficie attraverso cui avviene lo scambio termico, quindi il fattore di sezione risulterà diverso:
- a seconda del posizionamento dell’elemento (totale o parziale esposizione al fuoco)
- a seconda del tipo di protezione (in aderenza, scatolare, ecc.).
Nel caso di elementi aventi sezione trasversale costante, il fattore di sezione è dato dal rapporto tra il perimetro della sezione trasversale e l’area della stessa.
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo del fattore di sezione e l’elenco dei valori di tale parametro per i profilati presenti in commercio.

Protettivi antincendio per le strutture in acciaio
Le strutture non protette tendono ad avere scarso rendimento negli incendi, anche perché gli elementi in acciaio sono solitamente molto sottili e l’acciaio ha una conducibilità termica elevata rispetto alla maggior parte degli altri materiali strutturali.
Questo fenomeno è influenzato principalmente da due fattori:
- la rapidità del riscaldamento dell'acciaio esposto all’incendio, dovuta all'elevata conducibilità termica del materiale;
- la riduzione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio in funzione dell’aumento della temperatura.
Tuttavia, per limitare l'innalzamento della temperatura della struttura di acciaio, si può intervenire isolando gli elementi dall’incendio mediante l'applicazione di sistemi protettivi, aventi caratteristiche termiche tali da limitare il riscaldamento e, di conseguenza, la riduzione delle caratteristiche di resistenza dei materiali strutturali. In tal caso le soluzioni progettuali nell’ambito della sicurezza antincendio sono denominate strutture di acciaio protette. Così come numerose prove sperimentali dimostrano, le strutture in acciaio, se ben progettate, possono resistere ad incendi anche di notevole intensità termica senza collassare, tramite l’utilizzo di sistemi di protezione passiva per proteggere la struttura dalle alte temperature.
Determinazione dello spessore minimo del sistema protettivo
La determinazione dello spessore minimo del sistema protettivo, per verificare la classe di resistenza al fuoco richiesta in fase di progetto, avviene quindi sulla base dei seguenti parametri:
- fattore di sezione dell’elemento di acciaio;
- classe di duttilità̀ dell’elemento di acciaio nella condizione di incendio (se classe 4, il successivo punto è già determinato, pari a 350°C);
- temperatura critica dell’elemento di acciaio.
Tale determinazione si effettua sulla base del rapporto di valutazione del sistema di protezione selezionato, per la classe di resistenza al fuoco richiesta individuata in fase di progetto.

Tipologia delle protezioni
I rivestimenti protettivi antincendio delle strutture di acciaio, normalmente, vengono suddivisi in base alla tipologia di applicazione. In generale si individuano le seguenti tipologie:

- pitture intumescenti in emulsione acquosa
A seconda del supporto soggetto a trattamento antincendio e alla resistenza richiesta (espressa in minuti primi) è possibile utilizzare pitture intumescenti monocomponenti a base acqua.
Principali supporti e qualificazioni: acciaio, calcestruzzo, latero cemento, pareti in laterizio e blocchi di calcestruzzo.
- pitture intumescenti base solvente
Anche in questo caso, in riferimento alla tipologia di struttura e alla resistenza richiesta, è possibile applicare pitture monocomponenti base solvente.
Sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale.
In funzione alle esigenze di finitura del cliente è possibile applicare una vernice di finitura e protezione dagli ambienti particolarmente aggressivi o ad elevata corrosione. (sia per intumescente base acqua che solvente)
- intonaci premiscelati leggeri base gesso
L’intonaco antincendio base gesso è a bassa densità, circa 300-400 Kg/mc.
Tale tipologia d’intonaco non può essere frattazzata, ma viene solamente spruzzato mediante idonea macchina intonacatrice sul supporto da trattare.
Principali supporti e qualificazioni: acciaio, calcestruzzo, lamiera grecata, solaio in laterocemento, solaio in predalles, membrana orizzontale, membrana orizzontale, legno.
- intonaci premiscelati leggeri a base lana minerale
Prodotto più leggero rispetto agli intonaci tradizionali a base gesso e/o cemento, ma allo stesso tempo molto performante. Il prodotto viene spruzzato mediante idonea macchina cardatrice sul supporto da trattare.
Principali supporti e qualificazioni: acciaio, calcestruzzo, lamiera grecata, membrana orizzontale, membrana orizzontale su legno.
- intonaco base cemento
Idoneo per applicazione in locali con elevata umidità.
Tale prodotto può essere applicato solamente mediante impiego di macchina intonacatrice.
La scelta del sistema di protezione da impiegare nelle diverse situazioni progettuali è in genere influenzata da molti aspetti differenti, come ad esempio le esigenze architettoniche ed economiche del progetto, le condizioni ambientali, la forma e le dimensioni degli elementi da proteggere ed il livello di resistenza al fuoco richiesta.
Notizie da sapere…
Affinché un sistema protettivo possa essere impiegato per la protezione dal fuoco delle strutture, è necessario che venga “certificato” mediante prove sperimentali, capaci di verificarne l’efficacia in condizioni di incendio.
A seguito della direttiva 89/106/CEE, aggiornata con il Regolamento (UE) n. 305/2011, sono state concordate e armonizzate tra i Paesi membri della Comunità Europea le metodologie di prova sperimentale, con i relativi metodi di valutazione dei risultati, per la qualificazione dei sistemi protettivi, al fine di poter determinare il loro contributo alla resistenza al fuoco degli elementi di acciaio.
Da poco aggiornato (UE) n. 2024/1681 della Commissione del 6 Marzo 2024 che integra il 305/2011che va a definire le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
Difatti, la 2000/367/CE non contempla determinate classi di prestazione e limita pertanto la possibilità di dichiarare una prestazione più dettagliata. È stato necessario stabilire classi di prestazione che siano aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
I progressi tecnici nei metodi di valutazione richiedono inoltre spiegazioni più dettagliate e punti di riferimento per quanto riguarda i prodotti, comprese informazioni riviste nelle annotazioni.
Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti da costruzione sufficientemente dettagliate per quanto riguarda la resistenza al fuoco in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti e ai fini della chiarezza giuridica, la decisione 2000/367/CE è stata abrogata.
DETTAGLIO TECNICO
Protezioni mediante rivestimenti in lastre o intonaco
L’allegato “A” del D.M. 16/02/2007 ed il paragrafo S.2.12.3 del Codice prevenzione incendi D.M. 3 Agosto 2015 specificano che i test di laboratorio per la valutazione della resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio devono essere condotti secondo la norma EN 13381-4 “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali: Parte 4: rivestimenti protettivi applicati su struttura in acciaio”, la quale ha lo scopo di determinare lo spessore del materiale protettivo al fine di ottenere una determinata resistenza al fuoco.
Il risultato delle prove condotte secondo la EN 13381-4 non è una vera e propria classificazione dell’elemento, bensì una procedura (assesment) per la determinazione degli spessori necessari in funzione del tipo di elemento da proteggere.
Il procedimento per la valutazione dell’effetto della protezione su divide in due fasi:
- i test da eseguire in forno secondo le procedure standardizzate definite dalla norma
- l’elaborazione dei dati sperimentali al fine di poter estendere i risultati ai casi reali.
Attraverso la ripetizione delle medesime prove su elementi con diversa massività e con differenti spessori di rivestimento si ottengono abachi che consentono di estrapolare gli spessori del rivestimento per tutti i tipi di profilo. In particolare, sono previste tre serie di campioni:
- la serie minima dei campioni non caricati
- la serie per la verifica di stickability, ovvero la determinazione dell’efficacia dell’adesione e dell’aderenza
- del sistema protettivo all’elemento strutturale al quale è imposta una deformazione iniziale
- la serie di campioni integrativi
I campioni provati sono travi e colonne in acciaio tipo I e H, caricati e non caricati. Ogni prova continua fino a quando l’acciaio non raggiunge la temperatura di 750°C. I risultati delle prove sono costituiti dalle temperature registrate sui campioni in varie posizioni durante tutta la prova e vengono rielaborati per poter valutare il comportamento del protettivo nelle situazioni reali.
La norma fornisce 3 metodi di analisi:
- metodo delle equazioni differenziali,
- metodo della regressione numerica,
- metodo grafico.
Col metodo della regressione numerica si definisce una equazione che esprime il tempo necessario per raggiungere una determinata temperatura di progetto in funzione dello spessore di protettivo e del fattore di sezione.
Il metodo grafico si basa, invece, sul tracciamento di una serie di curve che permettono di interpretare il corretto contributo del protettivo. I risultati vengono espressi sotto forma di tabelle in cui in funzione del fattore di sezione sono indicati gli spessori protettivi necessari affinché la temperatura dell’acciaio si mantenga al di sotto dei valori di progetto. Le tabelle contenute nell’assesment permettono al professionista di dimensionare gli spessori dei materiali protettivi al fine di garantire la resistenza al fuoco di progetto.
I passi da compiere sono:
- determinazione della temperatura critica dell’elemento strutturale in base alle condizioni di carico, allo schema di vincolo e al tipo di profilo.
- determinazione del fattore di sezione del profilo protetto in funzione dell’esposizione al fuoco (3 4 lati)
- determinazione dello spessore del protettivo nota la classe di resistenza al fuoco richiesta, in base agli abaci sperimentali provenienti dagli assesment di laboratorio.
L’appendice B della norma EN 13381-4 riporta indicazioni sull’applicabilità dei risultati a profili con sezioni diverse da “I” o “H”; in particolare:
- nel caso di protezione scatolare non è necessario provvedere alla variazione dello spessore del materiale protettivo. Più precisamente lo spessore della protezione scatolare di un profilo a sezione cava con un determinato fattore di sezione Ap/V sarà il medesimo della protezione scatolare del profilo a sezione “I” “H” con lo stesso fattore Ap/V.
- nel caso di protezione profilata si richiede una variazione dello spessore del rivestimento protettivo sulla base del valore del fattore di sezione del profilo a sezione cava, con le seguenti modalità:
- a) si stabilisce il valore del fattore di sezione Ap/V della sezione strutturale cava;
- b) si verifica lo spessore del materiale protettivo dp basandosi sui dati delle sezioni a “I” e “H”.
- c) lo spessore viene modificato nel seguente modo:

Per valori di Ap/V fino a 250 m-1.
Per valori di Ap/V superiori a 250 m-1 lo spessore modificato è pari a 1,25 dp.
Pertanto, la documentazione tecnica dei differenti produttori di lastre riporterà gli spessori del rivestimento protettivo in lastre necessari per la protezione da R15 a R300 di travi e colonne in acciaio in funzione del fattore di sezione dei profili e della temperatura critica. Tali dati sono certificati attraverso assesment report specifici eseguiti in conformità alla EN 13381-4.

Protezioni mediante vernici intumescenti

I test di laboratorio per la valutazione della resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio protetti con protettivi di tipo “reattivo” devono essere condotti secondo la norma EN 13381-8 “Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio”, la quale ha lo scopo di determinare lo spessore del materiale protettivo al fine di ottenere una determinata resistenza al fuoco.
Le modalità di prova non sono dissimili rispetto a quelle previste per le lastre o gli intonaci, salvo il fatto che nel caso di protettivi intumescenti (EN 13381-8) è necessario anche testare una serie di profili cavi (rettangolari e circolari) al fine di poter utilizzare il prodotto anche su queste sezioni, per le quali sono previsti spessori di protettivo differenti.
Le modalità di determinazione dello spessore del protettivo sono le medesime previste per i protettivi non reattivi (intonaci e lastre).
Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:
- Le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di acciaio protette. La pubblicazione è stata redatta nell’ambito delle attività della Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, istituita su iniziativa di Fondazione Promozione Acciaio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Autori: Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Emidio Nigro (Università degli Studi di Napoli Federico II), Sandro Pustorino (SIS Ingegneria), aprile 2024.
- Fondazione Promozione Acciaio1 (Contenuti a cura della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in Caso di Incendio), Milano. Sito: https://www.promozioneacciaio.it/
- Ingegno - FPA - Fondazione Promozione Acciaio, data pubblicazione: 15.05.2023
- (UE) n. 2024/1681 della Commissione del 6 Marzo 2024
17 Aprile 2024,
A cura di Ingegnere G. Basile, M. Antonelli,
Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

Con l’entrata in vigore del Codice unitamente alle revisioni e integrazioni, abbiamo apprezzato le potenzialità di questo strumento innovativo per la modalità di riduzione dei pericoli in materia di prevenzione Incendi.
Tantissime le attività che hanno ottenuto vantaggi evidenti da subito, ma la RTO per le strutture sanitare rappresenta un momento di svolta sostanziale in relazione alla valutazione del rischio; avere la possibilità di diversificare R.Vita per singolo compartimento ha rappresentato e rappresenta per il progettista il modo più adeguato e idoneo per una valutazione del rischio.
Il principio di proporzionalità, per ogni categoria prevede procedure differenziate, più semplici delle precedenti, in particolare per le attività di cat.A/B.
Le regole tecniche verticali RTV sono disposizioni applicabili ad una specifica tipologia di attività, servono a caratterizzarla meglio fornendo specifiche indicazioni rispetto a quanto gia indicato nel Codice, ricordando l’obbligo dell’applicazione dell’intera RTO prima della RTV parte integrante del Codice.
DM 29 marzo 2021 – RTV 11 Strutture sanitarie Rev. 1 ha come obbiettivi
- Implementare le misure di sicurezza antincendi per la continuità dei servizi sanitari;
- Individuare le misure necessarie all’insediamento delle strutture sanitarie ambulatoriali (8 SC) nei centri commerciali;
- Individuare le misure di sicurezza autonome rispetto alla RTV V8;
- Prevedere misure distinte per le strutture:
- SA Ricovero Ospedaliero
- SB regime residenziale
- SC ambulatoriali
- Determinare le misure di sicurezza per le Case di Riposo per le prestazioni erogate in regime abitualmente in SB o meno frequentemente in SA.
Riferimenti normativi e definizioni
- DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
- Modifiche introdotte dal D.M. 19 marzo 2015 «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002», dal M. 15 settembre 2005«Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» e da vari chiarimenti e commenti.
- DM 29/03/2021 integrazione della sezione V del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) con la nuova Regola Tecnica Capitolo V.11 “Strutture Sanitarie” entrata in vigore il 9 maggio u.s.
- L’art. 3, comma 2 del D.M. 29 marzo 2021 ha stabilito che rientrano nel campo di applicazione del codice le attività indicate al n. 68 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n.151
- DM 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi.
Campo di applicazione
- Dm 18 settembre 2002:
art 1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all’art. 4 del decreto dei Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
- V. 11 del DM 03/08/2015:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con oltre 25 posti letto;
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva (intesa come superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura stessa) superiore a 500 m2;
- Le strutture con meno di 25 posti letto, invece, devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015.
Termini di adeguamento e proroghe
La legge di conversione 24 febbraio 2023 (disposizioni urgenti in materia legislativa) con il DL 29 dicembre 2022, n. 198, hanno prorogato di tre anni gli adeguamenti previsti precedentemente per le strutture sanitarie (DM 19 marzo 2015) per le strutture con un ciclo continuativo, che hanno aderito al piano antincendio di adeguamento del 2015 e che per cause legate al COVID, non hanno potuto concludere i lavori. Il D.M. 20 febbraio 2020 , «Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015» ha spostato di un anno i termini di adeguamento per le strutture sanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) previsti dal D.M. 19 marzo 2015.
La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla legge 8 novembre 2012, n° 189 (cd. «legge Balduzzi») di conversione del DL 13/9/2012, n° 158, la quale all’articolo 6 comma 2 ha previsto:
- La definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
- Una specifica disciplina per le strutture esistenti al 27 dicembre 2002 che non hanno completato l’adeguamento e per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR n° 151/2011.
E’ stato emanato il D.M. 19 marzo 2015, che ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6, comma 2 del decreto sopracitato. Nella cronologia degli interventi di adeguamento sono privilegiati minori interventi di protezione passiva compensati da maggiori misure gestionali e di protezione attiva.
Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture ambulatoriali deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite. Per ogni scadenza di adeguamento deve essere presentata la SCIA parziale, inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa scadenza. Durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio residuo è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale.

Definizione degli strumenti
In generale, le terminologie in tema antincendio sono specificate nel D.M. 3 agosto 2015, Testo Unico di prevenzione incendi (RTO). La RTV strutture sanitarie include, tuttavia, un paio di definizioni specifiche, per identificare correttamente due tipologie di apparecchiature. Si tratta di:
- apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV e caratterizzata da possibile presenza di radioattività nei pressi della macchina, anche dopo lo spegnimento (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc.);
- apparecchiatura ad elevata tecnologia, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV (che esclude a priori la presenza di radioattività nei pressi dell’apparecchiatura stessa) e macchine magnetiche che non producono radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecc.).
Classificazione in aree di attività
Per una valutazione del rischio incendio adeguata, il decreto definisce la classificazione delle strutture sanitarie e le molteplici aree di attività. La nuova RTV sulle strutture sanitarie classifica queste ultime in base a tre parametri, ovvero tipologia delle prestazioni erogate, quota di tutti i piani e numero di posti letto. Un’ulteriore classificazione viene indicata, poi, per le aree di attività, nel dettaglio.
Classificazione delle strutture sanitarie in SA, SB e SC, a seconda della tipologia di prestazioni erogate, ovvero:
- SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
- SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Quota di tutti i piani
Classificazione delle strutture sanitarie in relazione alla quota di tutti i piani, che viene considerata secondo un termine h ricompreso tra diversi valori:
- HA: -1 m < h ≤ 12 m;
- HB: -5 m < h ≤ 24 m;
- HC: -10 m < h ≤ 32 m;
- HD: -15 m < h ≤ 54 m;
- HE: non ricomprese nelle precedenti.
Numero di posti letto
Classificazione delle strutture sanitarie in base al numero di posti letto, secondo 5 suddivisioni:
- PA: oltre 25 posti letto, fino a un massimo di 50;
- PB: oltre 50 posti letto, fino a un massimo di 100;
- PC: oltre 100 posti letto, fino a un massimo di 500;
- PD: oltre 500 posti letto, fino a un massimo di 1000;
- PE: oltre 1000 posti letto.
Classificazione per aree di attività
Le aree delle strutture sanitarie sono classificate in 7 tipologie principali (sebbene siano poi previste a loro volta delle ulteriori suddivisioni specifiche per la maggior parte di esse). Si tratta di:
- TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e aree adibite a unità speciali;
- TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, ove non è previsto il ricovero;
- TK: aree a rischio specifico (non presidiate, presidiate o destinate a deposito e ricarica di gas medicinali e gas tecnici di laboratorio);
- TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria;
- TT1: locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche o locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es. CED, sala server, cabine elettriche);
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
- TZ: altre aree.
Valutazione del rischio e strategia antincendio
La valutazione del rischio incendio e la progettazione della sicurezza antincendio devono essere attuate seguendo la metodologia presente al capitolo G.2 della regola tecnica orizzontale. D’altra parte, la RTV riporta comunque una tabella con alcune indicazioni, non esaustive, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie. Il progettista può scegliere, comunque, dei valori diversi da quelli proposti, a patto di indicare le motivazioni della sua scelta.
Anche per quanto riguarda la strategia antincendio devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale. Tuttavia, la RTV strutture sanitarie presenta anche una serie di paragrafi con indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quanto previsto nella RTO. Tali dettagli vengono specificati nell’allegato I e riguardano i seguenti punti:
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell'incendio;
- rivelazione e allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza impianti tecnologici e di servizio;
- altre indicazioni (ad esempio per quanto riguarda bombole di gas medicali o tecnici, sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie, ecc.).

Esempi ed Analisi
Dal dato generale passiamo ora ad un’analisi effettuata tra il 2007 - 2009, sempre dal Corpo dei Vigili del Fuoco, sulle principali cause di incendio negli ospedali: A quanto riscontrato in generale, si evidenziano altre cause di incendio, quali presenza di liquidi infiammabili, Ossigeno, gas anestetici, ma anche una casistica non trascurabile di incendi nelle cucine e di incendi dolosi. Alcuni esempi con conseguenze disastrose sono riportati qui di seguito:
- Istituto ortopedico Galeazzi Milano - 31 ottobre 1997 Camera iperbarica: presenti 10 pazienti ed 1 infermiere Vittime: 11 persone (tutti i presenti all’interno della camera iperbarica) Origine: un paziente che ha introdotto uno scaldino per le mani;
Carenze riscontrate: l’impianto di spegnimento automatico posto all’interno della camera iperbarica privo di alimentazione idrica, assenza del tecnico preposto alla consolle di controllo, anomalie nella concentrazione ossigeno e pressione interna dovute a malfunzionamento impianto di regolazione, inadeguata formazione dei pazienti, superficiale ispezione sui pazienti prima dell’ingresso nella camera iperbarica.
- Residenza sanitaria psichiatrica di San Gregorio Magno (Sa) - 16 dicembre 2001 Presidio di 32 posti letto (presenti 28 pazienti e 3 infermieri) Vittime: 19 Origine: nel locale infermiere a mezzanotte circa per probabile sovraccarico elettrico.
Carenze riscontrate: presenza di materiale altamente combustibile (vetroresina, linoleum, arredi), Fonte: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino idranti dislocati lungo il perimetro della struttura privi di alimentazione idrica, mancato utilizzo di telefono fisso per segnalazione e assenza di segnale per cellulari, Vigili del Fuoco a 40 km, nessun allarme efficace (le vittime forse sotto sedativi furono trovate nei propri letti o nelle vicinanze), mancanza di certificato di prevenzione incendi.
- Ospedale di Calcutta (India) - 16 dicembre 2011 Presidio: 160 persone presenti tra personale e pazienti Vittime: 93 Origine: deposito di materiale combustibile nei sotterranei
Carenze riscontrate: scoppiato per cause ancora da accertare alle 3 del mattino ora locale, è partito dai sotterranei dell’ospedale e si è propagato rapidamente verso i piani superiori dell’edificio; privo di impianto di rivelazione, accumulo di materiale combustibile.
Condizioni al contorno
La sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere è condizionata da particolari fattori caratteristici di questa tipologia di attività, quali:
- Configurazione architettonica degli edifici:
- Edifici nuovi ed edifici storici;
- Area degenze diversificate in base al servizio erogato, costituiti essenzialmente da: corridoi, camere di degenza convenzionate o a pagamento, soggiorni, sale di medicazione, studi medici, aree diagnosi e terapia, depositi temporanei di reparto, servizi igienici, cucina;
- Area degenze day hospital o day surgery;
- Aree attività specialistiche: sala operatoria, pronto soccorso, unità diagnostiche (TAC, PET, radiologia, risonanza magnetica nucleare, ecc.);
- Aree ambulatori: sale di attesa, servizio cassa, corridoi, sale diagnosi, terapia o prelievi, studi medici;
- Aree servizi sanitari: impianti termici (riscaldamento e raffreddamento), impianti distribuzione gas medicali, lavanderia, guardaroba, sterilizzazione, farmacia, obitorio, preparazione chemioterapici-antiblastici, laboratori di analisi, smaltimento rifiuti, palestre, piscina,
- Aree servizi non sanitari: bar, negozi, cucine, aree ristorante e/o mensa, chiesa, ostelli o servizi di ricovero parenti, aule di docenza, biblioteche, archivi, centro informatico, guardiania, centralino, uffici amministrativi, saloni, centri congressi.
- La presenza di fattori di rischio tecnologico:
- Impianti alimentati a gas combustibili;
- Impianti distribuzione gas medicali;
- Camera iperbarica;
- Attrezzature ad alta energia (TAC, PET, RMN);
- Sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo sigillato o di tipo liquido;
- Diverse tipologie di persone presenti:
- Personale dipendente;
- Personale di ditte esterne;
- Religiosi o volontari;
- Docenti e studenti o specializzandi;
- Visitatori e parenti;
- Informatori scientifici;
- Ciclo lavorativo continuo.
- Condizioni psico fisiche dei degenti:
- Pazienti collaboranti;
- Pazienti poco collaboranti (allettati o con deficit a deambulare);
- Pazienti in alcun modo collaboranti (ad esempio terapia intensiva);
- Pazienti con disabilità psichiche;
- Pazienti da gestire (bambini).
Visti gli innumerevoli fattori da gestire in condizioni normali ed a maggior ragione in caso di emergenza, il Datore di Lavoro di una struttura ospedaliera dovrebbe in primo luogo prevenire l’insorgenza di qualsiasi tipo di emergenza, poi installare e mantenere efficienti efficaci misure di protezione ed infine pianificare ed attuare misure di gestione delle emergenze.
Risulta quindi evidente che in una struttura ospedaliere, ove i piani di evacuazione e messa in sicurezza della struttura sono difficili, la prevenzione è il principale e fondamentale strumento per salvaguardare la sicurezza delle persone, delle strutture, delle apparecchiature e per poter garantire un servizio medico diagnostico alla popolazione.

Il contributo della corretta GSA
La prevenzione può considerarsi in generale come un complesso dinamico di misure organizzative, gestionali, conoscitive e di vigilanza, teso a limitare la probabilità che l’evento si verifichi. A tale obbiettivo è indispensabile, oltre ad una corretta progettazione delle strutture, all’acquisto di macchine e materiali adeguati, la partecipazione consapevole dei lavoratori, ed in particolare:
- la conoscenza delle attività lavorative costituenti l’azienda e dei processi relativi;
- la conoscenza delle caratteristiche del macchinario eventualmente impiegato;
- la conoscenza del grado di rischio d’incendio (basso, medio, elevato) e della classe di incendio possibile (A,B,C,D);
- la conoscenza dell’edificio sede dell’azienda e delle misure di protezione attiva e passiva adottate;
- la conoscenza, l’individualità e la raggiungibilità dei componenti la squadra di emergenza;
- la conoscenza dei comportamenti corretti nei procedimenti di lavoro;
- la conoscenza dei comportamenti corretti in caso di emergenza;
- l’esercitazione periodica atta a fronteggiare, in circostanze simulate, situazioni di emergenza e di evacuazione dell’edificio.
L’art. 1 del suddetto decreto (Regola Tecnica) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14/01/97, sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (comprese le attività di day hospital e day surgery);
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali:
- presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
- III. presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti;
- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali:
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- servizi di medicina di laboratorio;
- III. attività di diagnostica per immagini;
- presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
- centri ambulatoriali di riabilitazione;
- centro di salute mentale;
- VII. consultorio familiare;
- VIII. presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI IN PARALLELO
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- III. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123”.
- D.M. 18 settembre 2002: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di strutture sanitarie pubbliche e private.
- Circolare Min. Interno 1 marzo 2002, n. 4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”.
- D.M. 16 gennaio 2001: “Periodicità verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti a pressione”.
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”.
- D.M.I. 4 maggio 1998: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”.
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
- D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
- Lettera/circolare Min. Interno 22 ottobre 2001, NS 7014/4101: “Resistenza al fuoco delle porte taglia fuoco” - D.M. 14 dicembre 1993, art. 6. 21 ANTINCENDIO D.M. 16 febbraio 1982: “Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
- NORME UNI EN 15004 - 1: “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI CEN/TS 14816: “Installazioni fisse antincendio - sistemi spray ad acqua - progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI 12845: “Installazioni fisse antincendio - sistemi automatici a sprinkler - progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI 11224: “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”
- UNI 10779: “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio”
- UNI 10365: “Apparecchiature antincendio - dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco - prescrizioni”
- UNI 9994: “Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d’incendio; manutenzione” UNI 9795: “Sistemi Fissi Automatici di Rivelazione e di Segnalazione Allarme d’Incendio Progettazione, Installazione ed Esercizio”
- UNI 9494: “Evacuatori di fumo e calore - caratteristiche, dimensionamento e prove”
- UNI EN 1866-1:2007: “Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: caratteristiche, prestazioni e metodi di prova”
- UNI EN 671-3: “Sistemi fissi di estinzione incendi - sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3 manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili”
- UNI EN 54: “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio”
- UNI EN 3: “Estintori d’incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova”
Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:
- Testo coordinato del DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
- P. Mirabelli, S. Marsella: “Progettare ospedali di qualità ecco il modello che arriva da Londra” - Antincendio, ed. aprile 2001.
- L. Biscardi, V. Bonometti: “La sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nelle strutture sanitarie” - Ed. EPC 2003.
- A. Mazza: “La corretta installazione di porte resistenti al fuoco” - Rivista vigili del Fuoco - maggio 2004 - pag. 49-.51 Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco - ANNUARIO STATISTICO - Anno 2007.
- L. Capobianco: “Il rischio incendio nelle strutture sanitarie” - www2.aress.piemonte.it/.../80-dalla-sicurezza-delle-cure-alle-cure-in-sicurezza.html (04/01/2012).
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