Sul sito web del governo inglese è stato pubblicato il documento THE BUILDING REGULATIONS 2010. AMENDMENTS TO THE APPROVED DOCUMENTS, che riporta alcune importanti modifiche al Regolamento delle costruzioni: Sicurezza antincendio, relativamente al Volume 1 che riguarda le abitazioni e al Volume 2 che riguarda invece gli edifici diversi dalle abitazioni.
Le modifiche riguardano le disposizioni di sicurezza antincendio relative alla realizzazione di più di una scala comune nei condomini più alti di 18 metri, alla progettazione delle vie di esodo orizzontali e verticali e alla progettazione di ascensori di tipo antincendio per l’evacuazione di emergenza.
Le modifiche al regolamento entreranno in vigore il 30 settembre 2026.
PANNELLI IN LE E RIVESTIMENTI LA REAZIONE AL FUOCO
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1399 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2023 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE
pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1399 in Gazzetta il 22 maggio 2024 per le condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.
Il nuovo regolamento sostituisce la tabella 2 dell’allegato della decisione 2006/213/CE, per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.
la Commissione ha aggiornato le condizioni per classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio per limitarne esplicitamente l'applicazione solo al legno non trattato.
Il regolamento 2024/1399 entra in vigore il 20 agosto 2024 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le disposizioni di sicurezza antincendio sull’installazione di impianti fotovoltaici stabiliscono le modalità di scelta della classe di reazione al fuoco dei pannelli in relazione al tipo di supporto presente sulla copertura del fabbricato.
La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 6334/2012 stabilisce che, in alternativa, è possibile effettuare una valutazione del rischio di incendio ad hoc finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Regolamento europeo UE 305/2011.
Per questa finalità, un utile approfondimento sul comportamento al fuoco di insiemi costituiti da pannelli fotovoltaici, accoppiati ad uno specifico strato di copertura di tetti, è rappresentato dalla norma CEI TS 82-89: RISCHIO D'INCENDIO NEI SISTEMI FOTOVOLTAICI - COMPORTAMENTO ALL’INCENDIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURE DI EDIFICI: PROTOCOLLI DI PROVA E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE, pubblicata sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano. Lo standard descrive alcuni protocolli di prova e dei relativi criteri per la classificazione del comportamento all’incendio di moduli fotovoltaici applicati su diverse tipologie di tetto, definiti tetti FV.
Dalle analisi effettuate per la valutazione del comportamento all’incendio, assumano una rilevante importanza alcune particolarità e caratteristiche dei moduli fotovoltaici quali il collante (incapsulante) utilizzato per fissare i diversi strati che compongono il modulo FV, lo strato polimerico posto a chiusura del modulo (backsheet, lato copertura edificio), l’inclinazione dei moduli, gli inneschi particolarmente aggressivi quale la fiamma iniziale di potenza, di dimensioni e durata rilevante, la presenza di ventilazione, il tipo di copertura sottostante al modulo, ad esempio, con membrane impermeabilizzanti e/o strati di isolamento termico e la distanza tra modulo e copertura.
SPETTACOLI DAL VIVO ecco le nuove semplificazioni
l Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 (in allegato) di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al TULPS attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.
In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:
- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
Il D.L. n. 215/23 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.
La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che la disposizione NON SI APPLICA alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.
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