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Dal giorno 8 luglio è entrato in vigore il D. Lgs. del 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. del 23 giugno 2017) che prevede la sostituzione dell'articolo 20 del D. Lgs. 139/2006 relativo a “Sanzioni penali e sospensione dell'attività”.

Il nuovo articolo 20 stabilisce, al comma 1, che “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.”

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