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Quesito - Edoardo Morelli, Ing. dell’Ordine degli Bari:

Premesso che Il testo del DM 22 novembre 2017 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C” è aggiornato con le disposizioni transitorie fornite con il DM 10 maggio 2018, che consente fino al 18/02/2019 (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018 (entrata in vigore del DM 22 novembre 2017). Il Decreto abroga e sostituisce tutte le norme emanate in precedenza, in vigore fino al 4/1/2018 (D.M. 19 marzo 1990, Lettera-Circolare M.I. prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, D.M. 12 settembre 2003), e si applica a tutti i contenitori distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Con l'entrata in vigore del DM 22 novembre 2017, tenuto conto del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità > 65 °C sono stati ricompresi al punto 13.1.A dell’allegato I al decreto, aggiornando la precedente disciplina.

A questo punto chiedo se per distributori rimovibili da installare indipendentemente dall'attività al di sotto di 1 mc di capacità è ancora applicabile il punto 12.1.A del D.P.R. 151/2011 esonerando la ditta al controllo di prevenzione incendi, magari fino al 18/02/2018, oppure si rientra automaticamente al punto 13.1.A dell'allegato I? (preciso che la ditta in oggetto esercita attività di noleggio e vendita macchine ed attrezzi per l’edilizia, dispone di un parco macchine ad uso proprio interno ed esterno all’area di cantiere e per questo abbisogna di un deposito gasolio per uso proprio privato). Mi aiutate a fare un po di chiarezza? grazie della risposta.

Risposta Michele Rainieri Senior Fire Engineering:

La materia è obbiettivamente non facilissima da chiarire e porta a valutazioni che a volte esulano dalla stretta materia di Prevenzione Incendi.

Alcune considerazioni fondamentali.

I depositi (attività 12) sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi se di capacità superiore a 1m3 A PRESCINDERE. Per tale ragione se l’attività si configura come DEPOSITO (o rivendita ma non è il nostro caso), risulta soggetto ai controlli solo se di capacità SUPERIORE a 1 m3. Il passaggio di categoria (B e C) è in funzione della capacità. (la categoria 12.1.A è proprio per i depositi di liquidi con P.i >65 ° realizzati mediante serbatoi fino a 9 m3)

I Distributori (attività 13) sono soggetti INDIPENDENTEMENTE dalla capacità. Il passaggio di categoria (B e C) è in funzione del prodotto distribuito. (la categoria 13.1.A è proprio per i distributori di liquidi con p.i. > 65° e realizzati con serbatoi removibili).

Solo in questo secondo caso, infatti, è applicabile la norma da Lei citata che si chiama appunto “ “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”

Il fulcro della categorizzazione, pertanto è la distinzione tra DEPOSITI e DISTRIBUTORI.

Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali.

Nel suo caso, pertanto, ritengo sia difficile discostarsi dalla definizione di distributore. Al categoria di assoggettabilità è pertanto la 13.1.A. Se il serbatoio-distributore è nuovo (e quindi conforme alla nuova normativa (2017)) deve essere presentata SCIA prima dell’utilizzo. Se è già esistente ed in uso dovrebbe già avere la SCIA regolare.

È consentito commercializzare apparecchi conformi alla precedente normativa fino al 18/2/2019. Questo per permettere alle aziende produttrici di adeguarsi e smaltire le scorte.