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Il 27 aprile 2023 scade il termine per la la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005.
È consentita l'installazione di tali prodotti entro il 27 ottobre 2023, a decorrere dalla quale potranno essere installati prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
Per i materiali delle facciate è già in vigore, dal mese di dicembre 2022, l'obbligo di installare prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.
Il riferimento normativo è il decreto del Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 12-bis stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.
La condizione è che sia presentata al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi

L'articolo 12-bis della legge 24 febbraio 2023, n.14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.
La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
Entro due anni (31 dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.
La legge legge 24 febbraio 2023, n.14 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 27 febbraio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992.
La proroga al 31 dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, con importanti modifiche, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.

Milleproroghe 2023 è legge dello Stato anche per la Prevenzione Incendi.
La legge di conversione del DL 198/2022 (Milleproroghe), approvata dalla Camera dei Deputati in via definitiva, proroga alcune scadenze che interessano i Professionisti antincendio

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