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Mario Abate
Dirigente Vicario – Comando VVF Milano
 
Fra le principali attività istituzionali dei vigili del fuoco che consistono, come noto, nel soccorso pubblico e nella prevenzione ed estinzione degli incendi, assume una specifica rilevanza l’attività di “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi”, espressamente prevista dall’art. 14, co. 2, lett. ”l” e dall’art. 19 del D. Lgs. 139 dell’8 marzo 2006.
L’attività di vigilanza espletata dai VVF, da sempre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ha visto alcuni cambiamenti “di impostazione” dagli anni ’90 ad oggi, che sono stai riscontrati da chi scrive nell’ambito dell’attività d’istituto e che si vorrebbero ricordare in questo breve appunto.
Una prima riflessione che viene in mente è come sia stato ormai definitivamente superato il vecchio assunto in base al quale i vigili del fuoco effettuano controlli e verifiche esclusivamente nelle attività assoggettate all’obbligo di specifiche procedure amministrative; una volta l’adempimento amministrativo da attuare era il conseguimento, da parte dell’azienda, del certificato di prevenzione incendi (CPI), adesso è la segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’art. 4 del DPR 151/2011.
Si riteneva in passato che solo le attività “soggette a CPI” fossero comprese nell’alveo dei controlli dei VVF e pertanto anni fa poteva succedere che a fronte di una segnalazione pervenuta presso un Comando inerente carenze di sicurezza di una attività non soggetta a CPI, il Comando segnalasse la non competenza alla verifica, magari chiamando in causa l’Azienda sanitaria territoriale.
Al contrario, è oggi specificato come oggetto del controllo di sicurezza da parte dei vigili del fuoco sia qualsiasi luogo di vita o di lavoro per il quale si renda necessario riscontrare le misure di sicurezza attuate e la corretta applicazione della normativa antincendio, come stabilito chiaramente dall’art. 19 del D. Lgs. 139/2006.
Un altro aspetto significativo dell’attività di vigilanza dei VVF consiste nella intervenuta definizione del potere d’accesso, una volta non perfettamente normato e ormai sancito in maniera inequivocabile sempre dall’art. 19, co. 2, del D. Lgs. 139 citato che recita: “Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio …”. Pertanto, i VVF possono accedere liberamente, nell’ambito dei controlli e verifiche ispettive di competenza, ai luoghi di lavoro.
Altro argomento che nel tempo ha subito una opportuna normalizzazione è costituito dall’annoso problema della definizione delle competenze fra vigili del fuoco e operatori delle Aziende sanitarie.
In merito l’art. 23 del D. Lgs. 626/1994 stabiliva: “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
In passato il confine fra la competenza istituzionale degli enti suddetti era oggetto di differenti interpretazioni e non era infrequente che operatori delle Aziende sanitarie si avventurassero autonomamente in prescrizioni e contestazioni squisitamente inerenti la prevenzione incendi.
Ciò succedeva anche perché una lettura frettolosa del disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 626/1994 poteva far pensare che la competenza delle Aziende sanitarie fosse “a 360 gradi” nei luoghi di lavoro, mentre ai vigili del fuoco competesse esclusivamente la prevenzione incendi, fra l’altro in maniera concorrente con le Aziende sanitarie.
L’equivoco normativo ha dato luogo a numerosi dibattiti e chi scrive ha predisposto in passato più di un protocollo operativo destinato a definire ragionevolmente i confini operativi fra VVF e Aziende sanitarie.
Ad oggi, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 81/2008, è stata definitivamente chiarita la competenza esclusiva dei VVF per la prevenzione degli incendi ( artt. 14, 46 D. Lgs. 81/2008 e art. 14 D. Lgs. 139/2006).
Infine, sempre nell’ambito delle verifiche ispettive espletate dai VVF, occorre rilevare che negli ultimi anni ha trovato ampia e corretta applicazione la procedura prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 758/1994, in merito alle carenze di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro costituenti violazione contravvenzionale.
Come noto il D. Lgs. 758/1994 prevede una speciale procedura in base alla quale, a seguito di carenze riscontrate, i VVF possono prescrivere gli adeguamenti necessari, ingiungendo un tempo massimo per la regolarizzazione. La procedura ha carattere e rilevanza penale a tutti gli effetti, in quanto gli atti vengono trasmessi alla procura sotto forma di informativa di reato; tuttavia, qualora la persona identificata quale titolare dell’obbligo di sicurezza ottemperi alle disposizioni impartite nei tempi previsti e paghi l’ammenda, pari ad un quarto del massimo edittale, il procedimento penale si chiude senza alcuna ulteriore conseguenza a seguito della positiva verifica di riscontro dei VVF.
Lo strumento fornito dal D. Lgs. 758 risulta essere estremamente utile laddove si riscontrino particolari ritardi nell’adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme di prevenzione incendi; tuttavia occorre confermare che in presenza di violazioni contravvenzionali l’applicazione della speciale procedura prevista dal D. Lgs. 758 non è, per il verificatore VVF, una facoltà, bensì un obbligo.
Ovviamente, come tutti gli strumento operativi, va usato con buon senso. Il buon senso, che non si acquisisce da libri o dispense, deve sempre accompagnare il verificatore VVF. Quest’ultimo, nel rilevare le carenze eventualmente da sanare, deve infatti applicare le necessarie procedure, ma sempre in maniera positiva, raccogliendo la collaborazione degli interlocutori e definendo, con grande buon senso, le necessarie misure di sicurezza.