envelopesegreteria@pro-fire.orgphone02 42293407

  




17 Aprile 2024,

A cura di Ingegnere G. Basile, M. Antonelli,

Pro Fire – Formazione Professionale Antincendio

direzione@pro-fire.org

 

Immagine1

 

 

Con l’entrata in vigore del Codice unitamente alle revisioni e integrazioni, abbiamo apprezzato le potenzialità di questo strumento innovativo per la modalità di riduzione dei pericoli in materia di prevenzione Incendi.

Tantissime le attività che hanno ottenuto vantaggi evidenti da subito,  ma  la RTO per le strutture sanitare  rappresenta  un momento di  svolta sostanziale in relazione alla valutazione del rischio; avere la possibilità  di diversificare R.Vita per singolo compartimento ha rappresentato e rappresenta  per il progettista il  modo più adeguato e idoneo  per una valutazione del rischio.

Il principio di proporzionalità, per ogni categoria prevede procedure differenziate, più semplici delle precedenti, in particolare per le attività di cat.A/B.

Le regole tecniche verticali  RTV sono disposizioni applicabili ad una specifica tipologia di attività, servono a caratterizzarla meglio fornendo specifiche indicazioni rispetto a quanto gia indicato nel Codice, ricordando l’obbligo dell’applicazione dell’intera RTO prima della RTV parte integrante del Codice.

DM 29 marzo 2021 – RTV 11 Strutture sanitarie Rev. 1 ha come obbiettivi

  • Implementare le misure di sicurezza antincendi per la continuità dei servizi sanitari;
  • Individuare le misure necessarie all’insediamento delle strutture sanitarie ambulatoriali (8 SC) nei centri commerciali;
  • Individuare le misure di sicurezza autonome rispetto alla RTV V8;
  • Prevedere misure distinte per le strutture:
  1. SA Ricovero Ospedaliero
  2. SB regime residenziale
  3. SC ambulatoriali
  • Determinare le misure di sicurezza per le Case di Riposo per le prestazioni erogate in regime abitualmente in SB o meno frequentemente in SA.

  

Riferimenti normativi e definizioni

  1. DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
  1. Modifiche introdotte dal D.M. 19 marzo 2015 «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002», dal M. 15 settembre 2005«Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» e da vari chiarimenti e commenti.
  1. DM 29/03/2021 integrazione della sezione V del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) con la nuova Regola Tecnica Capitolo V.11 “Strutture Sanitarie” entrata in vigore il 9 maggio u.s.
  1. L’art. 3, comma 2 del D.M. 29 marzo 2021 ha stabilito che rientrano nel campo di applicazione del codice le attività indicate al n. 68 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n.151
  2. DM 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi.

  

Campo di applicazione

  • Dm 18 settembre 2002:

art 1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all’art. 4 del decreto dei Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

  1. b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
  2. c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
  • V. 11 del DM 03/08/2015:
  1. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  2. Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con oltre 25 posti letto;
  3. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva (intesa come superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura stessa) superiore a 500 m2;
  4. Le strutture con meno di 25 posti letto, invece, devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015.

  

Termini di adeguamento e proroghe

La legge di conversione 24 febbraio 2023 (disposizioni urgenti in materia legislativa) con il DL 29 dicembre 2022, n. 198, hanno prorogato di tre anni gli adeguamenti previsti precedentemente per le strutture sanitarie (DM 19 marzo 2015) per le strutture con un ciclo continuativo, che hanno aderito al piano antincendio di adeguamento del 2015 e che per cause legate al COVID, non hanno potuto concludere i lavori. Il D.M. 20 febbraio 2020 , «Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015» ha spostato di un anno i termini di adeguamento per le strutture sanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) previsti dal D.M. 19 marzo 2015.

La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla legge 8 novembre 2012, n° 189 (cd. «legge Balduzzi») di conversione del DL 13/9/2012, n° 158, la quale all’articolo 6 comma 2 ha previsto:

  • La definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
  • Una specifica disciplina per le strutture esistenti al 27 dicembre 2002 che non hanno completato l’adeguamento e per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR n° 151/2011.

E’ stato emanato il D.M. 19 marzo 2015, che ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6, comma 2 del decreto sopracitato. Nella cronologia degli interventi di adeguamento sono privilegiati minori interventi di protezione passiva compensati da maggiori misure gestionali e di protezione attiva.

 

Modalità di adeguamento 

L’adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture ambulatoriali deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite. Per ogni scadenza di adeguamento deve essere presentata la SCIA parziale, inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa scadenza. Durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio residuo è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale.

 

Immagine2

 

Definizione degli strumenti

In generale, le terminologie in tema antincendio sono specificate nel D.M. 3 agosto 2015, Testo Unico di prevenzione incendi (RTO). La RTV strutture sanitarie include, tuttavia, un paio di definizioni specifiche, per identificare correttamente due tipologie di apparecchiature. Si tratta di:

  • apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV e caratterizzata da possibile presenza di radioattività nei pressi della macchina, anche dopo lo spegnimento (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc.);
  • apparecchiatura ad elevata tecnologia, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV (che esclude a priori la presenza di radioattività nei pressi dell’apparecchiatura stessa) e macchine magnetiche che non producono radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecc.). 

  

Classificazione in aree di attività

Per una valutazione del rischio incendio adeguata, il decreto definisce la classificazione delle strutture sanitarie e le molteplici aree di attività. La nuova RTV sulle strutture sanitarie classifica queste ultime in base a tre parametri, ovvero tipologia delle prestazioni erogate, quota di tutti i piani e numero di posti letto. Un’ulteriore classificazione viene indicata, poi, per le aree di attività, nel dettaglio.

Classificazione delle strutture sanitarie in SA, SB e SC, a seconda della tipologia di prestazioni erogate, ovvero:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

 

Quota di tutti i piani

Classificazione delle strutture sanitarie in relazione alla quota di tutti i piani, che viene considerata secondo un termine h ricompreso tra diversi valori:

  • HA: -1 m < h ≤ 12 m;
  • HB: -5 m < h ≤ 24 m;
  • HC: -10 m < h ≤ 32 m;
  • HD: -15 m < h ≤ 54 m;
  • HE: non ricomprese nelle precedenti.

 

Numero di posti letto

Classificazione delle strutture sanitarie in base al numero di posti letto, secondo 5 suddivisioni:

  • PA: oltre 25 posti letto, fino a un massimo di 50;
  • PB: oltre 50 posti letto, fino a un massimo di 100;
  • PC: oltre 100 posti letto, fino a un massimo di 500;
  • PD: oltre 500 posti letto, fino a un massimo di 1000;
  • PE: oltre 1000 posti letto.

 

Classificazione per aree di attività

Le aree delle strutture sanitarie sono classificate in 7 tipologie principali (sebbene siano poi previste a loro volta delle ulteriori suddivisioni specifiche per la maggior parte di esse). Si tratta di:

  • TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e aree adibite a unità speciali;
  • TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, ove non è previsto il ricovero;
  • TK: aree a rischio specifico (non presidiate, presidiate o destinate a deposito e ricarica di gas medicinali e gas tecnici di laboratorio);
  • TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria;
  • TT1: locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche o locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es. CED, sala server, cabine elettriche);
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
  • TZ: altre aree.

 

Valutazione del rischio e strategia antincendio

La valutazione del rischio incendio e la progettazione della sicurezza antincendio devono essere attuate seguendo la metodologia presente al capitolo G.2 della regola tecnica orizzontale. D’altra parte, la RTV riporta comunque una tabella con alcune indicazioni, non esaustive, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie. Il progettista può scegliere, comunque, dei valori diversi da quelli proposti, a patto di indicare le motivazioni della sua scelta.

Anche per quanto riguarda la strategia antincendio devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale. Tuttavia, la RTV strutture sanitarie presenta anche una serie di paragrafi con indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quanto previsto nella RTO.  Tali dettagli vengono specificati nell’allegato I e riguardano i seguenti punti:

  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio; 
  • controllo dell'incendio;
  • rivelazione e allarme;
  • controllo di fumi e calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza impianti tecnologici e di servizio;
  • altre indicazioni (ad esempio per quanto riguarda bombole di gas medicali o tecnici, sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie, ecc.).

 

 

Immagine3

 

 

Esempi ed Analisi

Dal dato generale passiamo ora ad un’analisi effettuata tra il 2007 - 2009, sempre dal Corpo dei Vigili del Fuoco, sulle principali cause di incendio negli ospedali: A quanto riscontrato in generale, si evidenziano altre cause di incendio, quali presenza di liquidi infiammabili, Ossigeno, gas anestetici, ma anche una casistica non trascurabile di incendi nelle cucine e di incendi dolosi. Alcuni esempi con conseguenze disastrose sono riportati qui di seguito:

  1. Istituto ortopedico Galeazzi Milano - 31 ottobre 1997 Camera iperbarica: presenti 10 pazienti ed 1 infermiere Vittime: 11 persone (tutti i presenti all’interno della camera iperbarica) Origine: un paziente che ha introdotto uno scaldino per le mani;

Carenze riscontrate: l’impianto di spegnimento automatico posto all’interno della camera iperbarica privo di alimentazione idrica, assenza del tecnico preposto alla consolle di controllo, anomalie nella concentrazione ossigeno e pressione interna dovute a malfunzionamento impianto di regolazione, inadeguata formazione dei pazienti, superficiale ispezione sui pazienti prima dell’ingresso nella camera iperbarica.

  1. Residenza sanitaria psichiatrica di San Gregorio Magno (Sa) - 16 dicembre 2001 Presidio di 32 posti letto (presenti 28 pazienti e 3 infermieri) Vittime: 19 Origine: nel locale infermiere a mezzanotte circa per probabile sovraccarico elettrico.

 

Carenze riscontrate: presenza di materiale altamente combustibile (vetroresina, linoleum, arredi), Fonte: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino idranti dislocati lungo il perimetro della struttura privi di alimentazione idrica, mancato utilizzo di telefono fisso per segnalazione e assenza di segnale per cellulari, Vigili del Fuoco a 40 km, nessun allarme efficace (le vittime forse sotto sedativi furono trovate nei propri letti o nelle vicinanze), mancanza di certificato di prevenzione incendi.

  1. Ospedale di Calcutta (India) - 16 dicembre 2011 Presidio: 160 persone presenti tra personale e pazienti Vittime: 93 Origine: deposito di materiale combustibile nei sotterranei

 

Carenze riscontrate: scoppiato per cause ancora da accertare alle 3 del mattino ora locale, è partito dai sotterranei dell’ospedale e si è propagato rapidamente verso i piani superiori dell’edificio; privo di impianto di rivelazione, accumulo di materiale combustibile.

 

Condizioni al contorno

La sicurezza antincendio delle strutture ospedaliere è condizionata da particolari fattori caratteristici di questa tipologia di attività, quali:

  1. Configurazione architettonica degli edifici:
  • Edifici nuovi ed edifici storici;
  • Area degenze diversificate in base al servizio erogato, costituiti essenzialmente da: corridoi, camere di degenza convenzionate o a pagamento, soggiorni, sale di medicazione, studi medici, aree diagnosi e terapia, depositi temporanei di reparto, servizi igienici, cucina;
  • Area degenze day hospital o day surgery;
  • Aree attività specialistiche: sala operatoria, pronto soccorso, unità diagnostiche (TAC, PET, radiologia, risonanza magnetica nucleare, ecc.);
  • Aree ambulatori: sale di attesa, servizio cassa, corridoi, sale diagnosi, terapia o prelievi, studi medici;
  • Aree servizi sanitari: impianti termici (riscaldamento e raffreddamento), impianti distribuzione gas medicali, lavanderia, guardaroba, sterilizzazione, farmacia, obitorio, preparazione chemioterapici-antiblastici, laboratori di analisi, smaltimento rifiuti, palestre, piscina,
  • Aree servizi non sanitari: bar, negozi, cucine, aree ristorante e/o mensa, chiesa, ostelli o servizi di ricovero parenti, aule di docenza, biblioteche, archivi, centro informatico, guardiania, centralino, uffici amministrativi, saloni, centri congressi.
  1. La presenza di fattori di rischio tecnologico:
  1. Impianti alimentati a gas combustibili;
  2. Impianti distribuzione gas medicali;
  3. Camera iperbarica;
  4. Attrezzature ad alta energia (TAC, PET, RMN);
  5. Sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo sigillato o di tipo liquido;
  1. Diverse tipologie di persone presenti:
  1. Personale dipendente;
  2. Personale di ditte esterne;
  3. Religiosi o volontari;
  4. Docenti e studenti o specializzandi;
  5. Visitatori e parenti;
  6. Informatori scientifici;
  7. Ciclo lavorativo continuo.
  1. Condizioni psico fisiche dei degenti:
  1. Pazienti collaboranti;
  2. Pazienti poco collaboranti (allettati o con deficit a deambulare);
  3. Pazienti in alcun modo collaboranti (ad esempio terapia intensiva);
  4. Pazienti con disabilità psichiche;
  5. Pazienti da gestire (bambini).

 

Visti gli innumerevoli fattori da gestire in condizioni normali ed a maggior ragione in caso di emergenza, il Datore di Lavoro di una struttura ospedaliera dovrebbe in primo luogo prevenire l’insorgenza di qualsiasi tipo di emergenza, poi installare e mantenere efficienti efficaci misure di protezione ed infine pianificare ed attuare misure di gestione delle emergenze.

Risulta quindi evidente che in una struttura ospedaliere, ove i piani di evacuazione e messa in sicurezza della struttura sono difficili, la prevenzione è il principale e fondamentale strumento per salvaguardare la sicurezza delle persone, delle strutture, delle apparecchiature e per poter garantire un servizio medico diagnostico alla popolazione.

 

SLIDER COMUNICAZIONI

 

Il contributo della corretta GSA

La prevenzione può considerarsi in generale come un complesso dinamico di misure organizzative, gestionali, conoscitive e di vigilanza, teso a limitare la probabilità che l’evento si verifichi. A tale obbiettivo è indispensabile, oltre ad una corretta progettazione delle strutture, all’acquisto di macchine e materiali adeguati, la partecipazione consapevole dei lavoratori, ed in particolare:

  1. la conoscenza delle attività lavorative costituenti l’azienda e dei processi relativi;
  2. la conoscenza delle caratteristiche del macchinario eventualmente impiegato;
  3. la conoscenza del grado di rischio d’incendio (basso, medio, elevato) e della classe di incendio possibile (A,B,C,D);
  4. la conoscenza dell’edificio sede dell’azienda e delle misure di protezione attiva e passiva adottate;
  5. la conoscenza, l’individualità e la raggiungibilità dei componenti la squadra di emergenza;
  6. la conoscenza dei comportamenti corretti nei procedimenti di lavoro;
  7. la conoscenza dei comportamenti corretti in caso di emergenza;
  8. l’esercitazione periodica atta a fronteggiare, in circostanze simulate, situazioni di emergenza e di evacuazione dell’edificio.

L’art. 1 del suddetto decreto (Regola Tecnica) si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14/01/97, sono così classificate in relazione alla tipologia di prestazioni erogate:

  1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno (comprese le attività di day hospital e day surgery);
  2. strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, quali:
    1. presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
    2. presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;
  • III. presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica, strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti;
  1. residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
  1. strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, quali:
    1. assistenza specialistica ambulatoriale;
    2. servizi di medicina di laboratorio;
  • III. attività di diagnostica per immagini;
  1. presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
  2. centri ambulatoriali di riabilitazione;
  3. centro di salute mentale;
  • VII. consultorio familiare;
  • VIII. presidi ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI IN PARALLELO

  1. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
  1. D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
  • III. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123”.
  1. D.M. 18 settembre 2002: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di strutture sanitarie pubbliche e private.
  1. Circolare Min. Interno 1 marzo 2002, n. 4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”.
  1. D.M. 16 gennaio 2001: “Periodicità verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti a pressione”.
  • D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”.
  • D.M.I. 4 maggio 1998: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”.
  1. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
  1. D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
  1. D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
  • Lettera/circolare Min. Interno 22 ottobre 2001, NS 7014/4101: “Resistenza al fuoco delle porte taglia fuoco” - D.M. 14 dicembre 1993, art. 6. 21 ANTINCENDIO D.M. 16 febbraio 1982: “Modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
  • NORME UNI EN 15004 - 1: “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”
  1. UNI CEN/TS 14816: “Installazioni fisse antincendio - sistemi spray ad acqua - progettazione, installazione e manutenzione”
  • UNI 12845: “Installazioni fisse antincendio - sistemi automatici a sprinkler - progettazione, installazione e manutenzione”
  • UNI 11224: “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”
  • UNI 10779: “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio”
  • UNI 10365: “Apparecchiature antincendio - dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco - prescrizioni”
  1. UNI 9994: “Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d’incendio; manutenzione” UNI 9795: “Sistemi Fissi Automatici di Rivelazione e di Segnalazione Allarme d’Incendio Progettazione, Installazione ed Esercizio”
  • UNI 9494: “Evacuatori di fumo e calore - caratteristiche, dimensionamento e prove”
  • UNI EN 1866-1:2007: “Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: caratteristiche, prestazioni e metodi di prova”
  • UNI EN 671-3: “Sistemi fissi di estinzione incendi - sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3 manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili”
  • UNI EN 54: “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio”
  • UNI EN 3: “Estintori d’incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova”

 

 

Riferimenti Bibliografici/ Sito-grafici:

  • Testo coordinato del DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
  • P. Mirabelli, S. Marsella: “Progettare ospedali di qualità ecco il modello che arriva da Londra” - Antincendio, ed. aprile 2001.
  • L. Biscardi, V. Bonometti: “La sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nelle strutture sanitarie” - Ed. EPC 2003.
  • A. Mazza: “La corretta installazione di porte resistenti al fuoco” - Rivista vigili del Fuoco - maggio 2004 - pag. 49-.51 Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco - ANNUARIO STATISTICO - Anno 2007.
  • L. Capobianco: “Il rischio incendio nelle strutture sanitarie” - www2.aress.piemonte.it/.../80-dalla-sicurezza-delle-cure-alle-cure-in-sicurezza.html (04/01/2012).