la corretta attuazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, concernente allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro circa i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione. La circolare riguarda le figure che svolgono l’attività ispettiva nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’intervento diretto da parte del datore di lavoro sulle mansioni di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che quanto detto precedentemente non significa che il datore di lavoro svolga tali compiti da solo ma non è nenache esentato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo.
Il datore di lavoro quindi ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha il dovere di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
E’ importante sottolineare inoltre che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.
Va infine sottolineato che il datore di lavoro circa le competenze su indicate, non opera in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti. Esso si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette. E il loro numero varia rispettando quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso D. leg.
In allegato la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018